Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17986 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8340-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria;
– intimata – avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, del 16/03/23 R.G.N. 18632/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con decreto 16 (comunicato il 20) 2023, il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso di NOME
Oggetto
Fallimento opposizione stato passivo deposito telematico tempestività
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
COGNOME allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, siccome tardivo, in quanto depositato (il 13 ottobre 2022, giorno non festivo) oltre il termine di trenta giorni, prescritto dall’art. 99, primo comma l. fall., dalla data di comunicazione dell’esecutività dello stato passivo (12 settembre 2022);
con atto notificato il 18 aprile 2023, il predetto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria finale, mentre la società in amministrazione straordinaria intimata non ha svolto attività difensiva;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l. fall. 16 bis , settimo comma d.l. 179/2012, 13 D.M. 44/2011, per avere il Tribunale ritenuto inammissibile il ricorso in opposizione allo stato passivo sull’erroneo rilievo RAGIONE_SOCIALE data di deposito risultante dalla schermata cartacea del registro telematico e del decreto di fissazione di udienza (13 ottobre 2022), anziché, come correttamente, dal registro telematico RAGIONE_SOCIALE (12 ottobre 2022), al momento di generazione RAGIONE_SOCIALE ricevuta da parte del gestore di posta elettronica certificato dal RAGIONE_SOCIALE (primo motivo);
esso è fondato;
l’art. 16 bis settimo comma d.l. conv. in legge n. 221/2012 recita : ‘Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, del
codice di procedura civile’ . È evidente l’intento del legislatore di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico RAGIONE_SOCIALE parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria. Ebbene, tale rischio non si pone nel caso di tradizionale deposito cartaceo, posto che la ricezione dell’atto da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo; ciò che invece potrebbe non verificarsi, nel caso di deposito telematico, non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l’attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell’atto ad opera del personale di cancelleria. Sicché, in tal caso, il deposito si ha per avvenuto nell’invio telematico e nella generazione RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna, essendo irrilevante la data, eventualmente successiva, di iscrizione a ruolo ad opera del personale di cancelleria che ha lavorato l’atto in via telematica (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1366; Cass. 3 maggio 2019, n. 11726);
3.1. nel caso di specie, dal registro telematico RAGIONE_SOCIALE, che attesta la data di deposito in tale senso, risulta un termine (12 ottobre 2022), di trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esecutività dello stato passivo (12 settembre 2022), pertanto tempestivo;
il ricorrente ha dedotto nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere il Tribunale rilevato d’ufficio la questione relativa alla tardività del ricorso, senza suscitare il contraddittorio tra le parti (secondo motivo);
5. esso è assorbito;
6. pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 23 aprile 2024