Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7101 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
sul ricorso 23410/2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, Comune di Casavatore, Comune di RAGIONE_SOCIALE, Comune di Maiori, Comune di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 6250/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto
1.- NOME COGNOME ha subìto una iscrizione ipotecaria, fatta da RAGIONE_SOCIALE, per conto del Comune RAGIONE_SOCIALE Maiori e del Comune RAGIONE_SOCIALE, creditori di somme a titolo di sanzioni per violazione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada. L’ipoteca è stata iscritta sulla base di alcune cartelle esattoriali, previamente notificate al COGNOME.
2.- Costui ha proposto azione, davanti a Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, per far dichiarare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa iscrizione ipotecaria, ed ha sostenuto che i crediti a cui garanzia quest’ultima era iscritta, dovevano dirsi prescritti, e che, inoltre, l’iscrizione non era stata preceduta da alcun preavviso.
3.- Il Giudice di Pace ha accolto la domanda relativamente ad una sola cartella.
4.- Il COGNOME ha proposto appello, ma il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE lo ha rigettato con il seguente argomento: l’appellante ha ritirato il fascicolo di parte, in vista RAGIONE_SOCIALE comparse conclusionali, ma non lo ha successivamente depositato, con la conseguenza, che, dovendo decidere allo stato degli atti, il giudice non aveva la possibilità di conoscere la sentenza impugnata ed i documenti di supporto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
5.- NOME COGNOME ricorre contro tale decisione con tre motivi. Gli intimati non si sono costituiti.
Considerato
6.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 99, 100, 112 e 132 c.p.c.
Il ricorrente eccepisce di avere depositato tempestivamente, al contrario di quanto assume il Tribunale, il fascicolo di parte, con dentro la sentenza impugnata, e di averlo fatto in via telematica, come in quel momento era previsto.
Indica gli estremi del deposito ed allega al ricorso il dettaglio, con attestazione di conformità, di tale deposito.
7.- Con il secondo motivo prospetta pur sempre violazione degli articoli 99, 112 c.p.c. e ribadisce le argomentazioni del primo motivo, ossia di avere tempestivamente depositato il fascicolo in versione telematica.
In ogni caso aggiunge che, nel merito, la sua domanda era fondata e che, se si fosse deciso avvedendosi del deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza, contrariamente a quanto fatto in secondo grado, quella stessa domanda sarebbe stata accolta.
I due motivi pongono la medesima questione, e possono scrutinarsi insieme.
Essi sono fondati.
Il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che, non essendo stato depositato il fascicolo di parte, a suo tempo ritirato per le conclusionali, non era possibile neanche accedere alla sentenza impugnata, che non era stata del resto depositata dalla controparte, né si trovava altrimenti agli atti.
La decisione è dunque basata su un evidente errore di percezione, e dunque con una motivazione non correlata agli atti di causa, che invece indicavano la presenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Risulta infatti dal ricorso, e da quanto allegato, che il deposito del fascicolo di parte, in via telematica, era avvenuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16-bis l. n. 179 del
2012, norma dettata in ragione RAGIONE_SOCIALEa epidemia di Covid e RAGIONE_SOCIALEa conseguente modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE udienze in quel periodo.
8.- Il terzo motivo che denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per erronea certificazione di conformità all’originale, può dirsi assorbita. La decisione va dunque cassata con rinvio. Spese rimesse al merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Roma 7.12.2023
Il Presidente