Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2659 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2659 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20599/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dal l’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, è domiciliato per legge ;
-controricorrente – avverso il decreto Tribunale di Imperia dd. 5/10/2023, n. 3220/2023, non notificato, ma comunicato il 6/10/2023.
Letta la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata dalla ricorrente.
Udit a la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 28 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
n. 20599/2023 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/1/2026
Patrocinio RAGIONE_SOCIALE.
spese
FATTI DI CAUSA
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Imperia dichiarò inammissibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale era stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a suo tempo disposto dal competente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, inoltre denegò liquidazione di compenso in relazione a una nuova e successiva ammissione.
Il ricorso venne giudicato inammissibile per essere <>.
Avverso quest’ultimo provvedimento NOME COGNOME ricorre sulla base di quattro motivi e
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 196-quater disp. att. c.p.c., 99 e 170 d.P.R. n. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011 e 281decies e ss. c.p.c., nonché dei principi costituzionali del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma , n. 4 c.p.c. per avere il giudice erroneamente pronunziato l’inammissibilità del ricorso in opposizione in quanto iscritto telematicamente sul registro RAGIONE_SOCIALE affari di volontaria giurisdizione, anziché sul ruolo RAGIONE_SOCIALE affari di contenzioso ordinario.
Con il secondo mezzo la ricorrente censura la nullità del decreto impugnato e del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme già menzionate in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere il giudice pronunciato l’inammissibilità con decreto, omettendo la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere revocato con effetto ‘ ex tunc ‘ , anziché ‘ ex nunc ‘ , l’ammissione al patrocinio.
Infine la quarta censura concerne la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘attività successiva alla seconda ammissione al patrocinio.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente e pregiudiziali agli altri, sono fondati.
Il Giudice, come si è visto, premettendo che il giudizio azionato costituiva <>, ha ritenuto inammissibile l’opposizione .
Dall’esame de gli atti si evince che, come sostiene la ricorrente, il ricorso in opposizione era stato depositato in data 5.07.2023 – la quarta pec era stata generata dal sistema in data 6.7.2023, dunque entro il termine di legge rispetto alla comunicazione avvenuta il 23 giugno 2023 – ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione; che la Cancelleria aveva accettato il plico solo il 2.10.2023 e in data 5.10.2023 il giudice lo aveva dichiarato inammissibile.
Queste essendo le emergenze processuali, non v’è dubbio che d eve trovare applicazione il principio, già ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, mentre il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da quello RAGIONE_SOCIALE affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale, sia perché manca un’espressa norma di legge che la commini, sia perché una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale (previa generazione RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE) è sempre integrato il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, perché questo riguarda la presa di contatto
fra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘atto alle altre parti (Cass. S.U., n. 12422/2021; Cass. nn. 31371/2022, 15243/2022 , 01369/ 2023 e Cass. n. 12090/24, in motivazione). Il ricorso, dunque, doveva ritenersi tempestivamente depositato il 6.7.2023. Si era, quindi, in presenza di una mera irregolarità non idonea a travolgere gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso (sul punto del pieno conseguimento RAGIONE_SOCIALE scopo del deposito stesso, anche agli effetti RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, ex plurimis , Cass. n. 15662/2018; Cass. n. 09772/2016; Cass. 22479/2016).
Per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa prima e seconda censura, il terzo e il quarto motivo devono dichiararsi assorbiti (in senso proprio).
Il provvedimento impugnato è cassato con riferimento ai motivi accolti, con rinvio anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale di Imperia o in persona di altro magistrato da lui delegato, comunque diverso da quello che ha deciso, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione civile del 28/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME