Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31172 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31172 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24213/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME e PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di BRESCIA
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1720/2023 depositata il 15/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 60/2019 emessa in data 18 marzo 2019, dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE su istanza di alcuni lavoratori dipendenti.
Si evince dalla decisione impugnata che NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società dichiarata fallita, rimasta contumace in primo grado, con atto depositato in data 9 giugno 2023 spiegava di avere tempestivamente presentato reclamo in via telematica avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, precisando che l’impugnazione, a causa dei numerosi documenti prodotti, aveva provocato la generazione di tre ‘buste’ distinte e che a seguito del deposito della prima busta, all’e sito dei controlli automatici, era pervenuto un messaggio con la dicitura ‘errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente’.
In mancanza di alcun provvedimento di fissazione d’udienza il NOME chiedeva l’iscrizione a ruolo del giudizio di reclamo oggetto dell’atto depositato in data 15 aprile 2019 e la fissazione della relativa udienza per la sua discussione; domandava, in subordine, previo accertamento dei presupposti di cui all’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., di essere autorizzato al deposito del reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Bergamo.
La Corte d’appello di Brescia, nell’esaminare la prima istanza, rilevava che l’atto depositato telematicamente in data 15 aprile 2019 aveva generato il messaggio di ‘errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente’, a cui non avevano fatto seguito altra comunicazione, l’iscrizione a ruolo e la fissazione dell’udienza per la discussione del reclamo, cosicché l’impugnazione doveva considerarsi come mai proposta.
Riteneva, pertanto, che l’istanza principale dovesse essere qualificata come reclamo, da considerarsi inammissibile in ragione della sua tardività.
Giudicava, poi, infondata la richiesta del NOME di essere rimesso in termini per mancanza del presupposto della buona fede, dato che l’istante non aveva dimostrato di essere incorso nella decadenza dalla possibilità di proporre tempestivamente reclamo per causa a lui non imputabile.
Sottolineava, in particolare, che il COGNOME non aveva allegato e dimostrato il motivo per cui, a fronte della ricezione del messaggio di ‘errore imprevisto’, non si era subito attivato per contattare la cancelleria allo scopo di ricevere spiegazioni in ordine ai motivi dell’errore e monitorare l’esito delle verifiche da parte dell’ufficio, né aveva proceduto a un nuovo deposito, malgrado non fosse ancora scaduto il termine per proporre impugnazione, preferendo rimanere inerte per quattro anni e due mesi prima di realizzare che il deposito del reclamo non era andato a buon fine.
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società dichiarata fallita, ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 novembre 2023, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e Procuratore Generale della Corte d’appello di Brescia non hanno svolto difese.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 16bis , comma 7, d.l. 179/2012, conv. con modificazioni, nella l. 221/2012, 13, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e 18 l. fall. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello ha trascurato di tenere conto e applicare il principio stabilito dalla normativa sul processo telematico in base al quale il deposito con
modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata.
4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 16bis , comma 7, d.l. 179/2012, conv. con modificazioni, nella l. 221/2012, 13, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, e 18 l. fall. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ.: quest’ultima norma richiede che l’istante dimos tri non la propria buona fede, bensì di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile, in conseguenza di un evento esterno alla propria volontà e da lui non controllabile tale da scusare il ritardo.
Quando la terza p.e.c. non specifica la natura dell’errore, la causa non imputabile -in tesi di parte ricorrente – non deve essere dimostrata da colui che formuli l’istanza di rimessione in termini, perché la legittima aspettativa di accettazione del deposito è in re ipsa , intrinseca e direttamente discendente dal messaggio ricevuto. La Corte distrettuale ha omesso di verificare l’inesistenza di un rifiuto formulato, con il cd. quarto messaggio, dalla propria cancelleria e di una comunicazione sulla presenza di un errore fatale, all’esito del controllo manuale; la condotta inerte della cancelleria e la mancata generazione della quarta p.e.c., contenente un definitivo rifiuto del deposito, avevano reciso ogni nesso tra la condotta del reclamante -caratterizzata dall’affidamento nello stesso generato da fattori estranei alla sua volontà – e il decorso del tempo inteso come elemento produttivo della decadenza; di conseguenza, la dichiarazione d’inammissibilità del reclamo e il rigetto dell’istanza di rimessione in termini si pongono -sostiene parte ricorrente -in stridente contrasto con il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, applicabile anche al processo civile telematico, nonché con il principio di tassatività delle nullità.
4.3 Il terzo motivo assume, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione o per il fatto che la stessa risulta, nella sua prima parte, riguardante la condotta del reclamante, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa e/o incomprensibile, perché le argomentazioni della Corte territoriale si dimostrano -in tesi – completamente avulse dalle disposizioni di legge e sono state formulate disattendendo precisi e quieti orientamenti giurisprudenziali.
La decisione, nella sua seconda parte, si rivela invece -nella prospettazione del ricorrente – incomprensibile e, come tale, solo apparente, giacché opera un acritico riferimento al fattore tempo.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non meritano accoglimento.
5.1 Ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della ‘ricevuta di avvenuta consegna’ (‘RdAC’ – c.d. ‘seconda p .e.c. ‘) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass., Sez. U. 22834/2022, Cass. 12422/2022, Cass. 19796/2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cioè quella ‘esito controlli automatici deposito’ (c.d. ‘terza p .e.c. ‘) e quella di ‘accettazione deposito’ (cd. ‘quarta p .e.c. ‘); ‘lo scopo del deposito infatti – non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito
dell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)’; ‘in caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo’ (così Cass. 19307/2023, in motivazione).
In altri termini, ai fini del deposito telematico di un atto processuale è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che, invece, riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della ‘ricevuta di avvenuta consegna’ (‘RdAC’ -c.d. ‘seconda p .e.c. ‘) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass., Sez. U., 22834/2022, Cass. 12422/2022, Cass. 19796/2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cio è quella ‘esito controlli automatici deposito’ (c.d. ‘terza p .e.c. ‘) e quella di ‘accettazione deposito’ (cd. ‘quarta p .e.c. ‘); ‘lo scopo del deposito -infatti -non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da pa rte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)’; ‘in caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo’ (così Cass. 19307/2023, in motiv.). In assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole),
la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l’onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo a un nuovo deposito, previa contestazione delle ragioni del rifiuto e da ritenersi nei termini ove tale contestazione sia fondata, tenuto conto del primo tentativo e dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. 1348/2024, in motiv.).
In definitiva, nell’ipotesi in cui la quarta p.e.c. dia esito non favorevole, la parte ha l’onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico; la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, in continuazione della precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) in una tempestiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta
(a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerazione ma per fatto non imputabile alla parte (cfr. Cass. 15801/2025).
5.2 La decisione impugnata è coerente con questi principi laddove esclude che un reclamo fosse mai stato proposto con il deposito avvenuto in data 15 aprile 2019.
Infatti, in presenza di un messaggio di ‘errore imprevisto’ all”interno della cd. terza p.e.c., l’iter del deposito telematico non si era completato, stante l’esito negativo le ultime fasi della procedura, e il deposito telematico non poteva considerarsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.
5.3 A fronte di queste evenienze, la reazione del reclamante poteva consistere, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, in un nuovo tempestivo deposito, non essendo ancora scaduto il termine per proporre reclamo, oppure, una volta scaduto il termine,
in una altrettanto tempestiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini al fine di rappresentare che la decadenza era intervenuta per fatto non imputabile alla parte.
Il provvedimento impugnato non si presta a censure neppure nella parte in cui ha escluso che si potesse dare ingresso a un simile rimedio, poiché la reazione non immediata, ma a distanza di oltre quattro anni dal negativo esito del deposito del reclamo, impediva l’accoglimento dell’istanza.
Invero, l’istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Cass. 4034/2025; si vedano nello stesso senso, fra le tante, Cass. 14348/2025, Cass. 2473/2023, Cass. 25289/2020, Cass. 9286/2019).
5.4 La motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass., Sez. U., 22232/2016).
Del pari, la motivazione perplessa è quella da cui non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione (v. per tutte, Cass. 1610/2003).
Le doglianze che assumono il carattere perplesso e apparente della motivazione in punto di rimessione in termini non adducono che le spiegazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico -intellettivo seguito dal collegio del reclamo per arrivare alla decisione, ma intendono confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati dai giudici di merito (in tesi
completamente avulsi dalle disposizioni di legge, formulati disattendendo pacifici orientamenti giurisprudenziali e volti a valorizzare in maniera acritica il fattore tempo).
Una simile doglianza non evidenzia, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma è espressione di un mero dissenso rispetto a un chiaro ed inequivoco apprezzamento di fatto concernente la tardività della reazione, che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.
Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 12 novembre 2025.
Il Presidente