Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9545 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12381/2023 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’ Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Brindisi, depositato il 26.4.2023 nel procedimento iscritto al n. 1/2021 r.g.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brindisi ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate contro il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio pronunciato -ai sensi dell’art. 14 -quinquies della legge n. 3 del 2012 -su richiesta di NOME COGNOME quale soggetto sovraindebitato.
Contro il decreto del Tribunale l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
in camera di consiglio ai sensi dell’art.
La causa è trattata 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura «Violazione dell ‘ art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012, nonché dell’art. 739 c.p.c., in relazione all ‘ articolo 360, comma 1, n.3, c.p.c.».
La ricorrente rileva di avere presentato il reclamo in data 20.1.2023 (ultimo giorno utile, essendo stato comunicato il decreto del giudice monocratico il 10.1.2023), anche se -per mero errore materiale -inoltrandolo alla cancelleria della volontaria giurisdizione. Il deposito venne quindi ripetuto il 24.1.2023 presso la cancelleria delle esecuzioni concorsuali, con richiesta di considerarlo tuttavia depositato il 20 gennaio. Sostiene che il reclamo sia quindi da considerare tempestivo, ritenendo irrilevante l’errore di ind ividuazione del registro informatico di cancelleria in cui effettuare il deposito.
1.1. Il motivo è fondato.
Il fatto processuale della tempestiva presentazione del reclamo mediante deposito telematico nella cancelleria della volontaria giurisdizione è documentato con attestazione della medesima cancelleria e riconosciuto espressamene anche nel controricorso.
La cancelleria del Tribunale ha in modo specifico attestato di avere ricevuto la busta telematica contenente il reclamo in data 20.1.2023 e di essere stata «costretta a rifiutare l’atto» , «non potendo intervenire nella scelta del registro» operata dalla parte (ovverosia dall’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle Entrate).
È poi corretto e da condividere il principio di diritto secondo cui il deposito dell’atto in una cancelleria diversa da quella preposta a riceverlo -ma appartenente al medesimo ufficio giudiziario competente a trattare l’affare è comunque idoneo a determinare la presa di contatto tra la parte e il giudice e, quindi, a fissare la tempestività del deposito, qualora avvenuto entro la data stabilita, a prescindere dalla data del successivo rinnovato inoltro del medesimo atto alla pertinente cancelleria.
Principio, del resto, più volte affermato questa Corte e proprio con riferimento al rifiuto dell’atto telematico perché depositato in un registro non pertinente (Cass. nn. 1369/2023; 15243/2022; 21249/2021; 6743/2021; alle motivazioni delle quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ).
Il secondo motivo è rubricato «Violazione dell ‘ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Illogicità dell’ordinanza ».
La ricorrente osserva che «Il Tribunale di Brindisi, una volta dichiarata l ‘ inammissibilità del reclamo ha esaurito il proprio potere di giudicare ( potestas iudicandi ) e, pertanto, non sarebbe dovuto entrare nel merito della questione».
2.1. L’osservazione è corretta, ma proprio per questo il motivo è inammissibile.
In effetti, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza),
con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella decisione argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l ‘ onere né l ‘ interesse ad impugnare. Conseguentemente è ammissibile (e in questo caso anche fondata) l ‘ impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l ‘ impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nel provvedimento gravato (Cass. S.u. n. 3840/2007 e numerose successive conformi; tra le più recenti, Cass. n. 32092/2024).
Il terzo motivo di ricorso censura «Violazione e falsa applicazione dell’art . 10, comma 6, 14 -ter della legge n. 3 del 2012, e degli artt. 2740 e 2741 c.c. , in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Con questo motivo la ricorrente critica il contenuto delle argomentazioni sul merito spese dal Tribunale dopo avere dichiarato senza mezzi termini l’inammissibilità del reclamo , facendole precedere dalla parola funzionale «comunque».
3.1. Il motivo è dunque inammissibile per la medesima ragione già illustrata con riferimento al motivo precedente, ovverosia perché si rivolge contro una parte del decreto impugnato che deve essere considerato tamquam non esset .
Accolto il ricorso, nei termini sopra precisati, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Brindisi, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili i rimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di
Brindisi, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del