Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33258 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33258 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21672/2021 proposto da:
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata al l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, iscritto nel Reginde, che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Siderno INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE .
– Controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Napoli INDIRIZZOINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende.
VENDITA
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1675/2020 depositata il 14/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con atto di citazione notificato il 02/12/2009, NOME COGNOME evocava, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE premettendo di avere acquistato, in data 11/05/2007, dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE, una Mégane Scénic Privilège 1.9 dCi e che, fin dai primi giorni , l’automobile aveva presentato delle anomalie riguardanti il motore, e cioè, un ‘ eccessiva rumorosità e strappi in partenza, soprattutto in salita, per cui si configurava un difetto di conformità, difetto che la compratrice comunicava tempestivamente alla concessionaria, che effettuava una serie di interventi non risolutivi, e per l ‘ effetto – lamentando la difformità tra il bene promesso e quello venduto – chiedeva la solidale condanna delle società convenute alla sostituzione del veicolo, o, in subordine, un ‘ adeguata riduzione del prezzo di vendita o, ancora, la risoluzione del contratto di acquisto e il risarcimento dei danni non patrimoniali;
il Tribunale di Vibo Valentia, nel contraddittorio delle convenute, rigettava la domanda sul presupposto che l’attrice non aveva consentito la definitiva riparazione dell’autovettura, sicché la sua pretesa doveva essere respinta per non essere riconducibile ad alcuno dei rimedi dell’art. 130 del codice del consumo;
la sentenza di primo grado è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Catanzaro, nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1675/2020, ha respinto il gravame e ha regolato le spese secondo soccombenza.
Nello specifico, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale ha così motivato la decisione: (i) pur essendosi la venditrice NOME– unico contraddittore dell ‘ acquirente – prodigata per l ‘ eliminazione dei vizi lamentati dalla cliente -a suo dire -manifestatisi sin dal momento dell ‘ acquisto (seppure il primo intervento era stato chiesto ed era avvenuto in data 16/11/2007, il secondo in data 11/07/2008 e il terzo in data 15/09/2008), si trattava di vizio che, comunque, non aveva impedito l ‘ uso del veicolo; (ii) la compratrice aveva ricevuto dalla venditrice un ‘ autovettura di cortesia per il tempo in cui era stato necessario il ricovero in officina del veicolo per effettuare gli interventi meccanici di riparazione; (iii) l ‘ acquirente aveva rifiutato di portare l ‘ autovettura presso l ‘ officina RAGIONE_SOCIALE per consentirle di effettuare la riparazione definitiva della Mégane Scénic, benché la stessa venditrice avesse manifestato la volontà di risolvere il problema attenendosi alla soluzione tecnica individuata dalla casa madre francese; (iv) elementi di giudizio, questi, che determinavano il rigetto della domanda per non avere l ‘ appellante giustificato il suo rifiuto di consentire a COGNOME di eseguire i lavori per l ‘ eliminazione dei vizi;
4. avverso la sentenza della CDA di Catanzaro, la sig. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi.
Filcar e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi;
5. il ricorso è stato discussione nella camera di consiglio del l’08/0 7/2022 e, in riconvocazione, in quella del 03/11/2022, in esito alla quale è stata emessa l’ordinanza interlocutoria del 09/11/2022, n. 33038, secondo cui «dalla documentazione di cancelleria allegata agli atti risulta che la sola parte controricorrente NOME ha proceduto al deposito del controricorso, curandone l ‘ iscrizione, ragione per la quale è stata fissata adunanza camerale per il giorno 8 luglio 2022; in data 19.07.2022 la parte ricorrente
ha depositato istanza di inserimento del ricorso nel PCT assumendo di avere regolarmente depositato ed iscritto a ruolo il proprio atto in data 18.05.2021 tramite processo telematico all ‘ indirizzo telematico a quella data provvisorio cassazioneEMAILcivileEMAILgiustiziacertEMAILit, che aveva generato il numero identificativo 8F2C7AD3.03B6638E.80E4A1CC.FDFA002EMAIL, così dimostrando le avvenute consegna e accettazione degli atti da parte del sistema. Chiedeva, pertanto, di provvedere alla fissazione di una nuova udienza; l ‘ istanza -dopo interlocuzione con il Presidente titolare di cui alla nota del 29.09.2022 – veniva inviata, in data 04.10.2022, al Direttore del CED per procedere all’inserimento informatico del ricorso nel sistema telematico e al Direttore della Cancelleria Centrale Civile per annotare la iscrizione a ruolo dello stesso; in esito a quest’ultima richiesta il Direttore del CED formulava istanza, il 06.10.2022, al Direttore Generale della Direzione Generale RAGIONE_SOCIALE del Ministero della giustizia di ‘ file di log e atti allegati PEC EMAILgiustiziacertEMAILit ‘, per il recupero degli atti depositati relativamente al procedimento R.G. n. 21672/2021 chiedendo la certificazione relativa ai file di log e l ‘ estrazione dei file allegati al messaggio alla casella PEC in data 18.05.2021 dal mittente EMAIL; il Collegio veniva riconvocato in data 03.11.2022 per le determinazioni del caso alla luce della procedura attivata; non essendo a quest’ultima data pervenuta alcuna risposta dalla Direzione Generale del Ministero, per questi motivi la Corte rinvia la causa a nuova ruolo, in attesa delle determinazioni ministeriali»;
il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio ; la ricorrente ha depositato una memoria tardiva e come tale inammissibile in data 24/06/2024.
Considerato che:
il primo motivo censura la nullità della sentenza che, con motivazione illogica e contraddittoria, da un lato, afferma che la ricorrente, con negligenza, ha tardivamente attivato la garanzia a distanza di oltre un anno dalla consegna della vettura; dall’altro, assume che la compratrice ha chiesto il primo intervento di riparazione nei sei mesi dall’acquisto;
il secondo motivo, formulato in subordine rispetto al primo, denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si lamenta che la CDA non ha valutato il difetto di funzionamento del motore come preesistente all’acquisto e lo ha qualificato come un vizio di lieve entità e tale da non impedire l’uso dell’autovettura di produzione francese;
i l terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.
La CDA, si sostiene, ha affermato che l’appellante non ha consentito la riparazione definitiva della macchina, senza considerare che ‘dagli atti documentati’ emerge che l’acquirente, in data 09/09/2009, portava l’autovettura in officina, dove si procedeva alla sostituzione del volano motore, della frizione, del cambio differenziale, del disco e alla riattivazione dei meccanismi;
il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo.
Sulla premessa che il primo giudice aveva dato atto che il veicolo era difettoso fin dal momento della vendita, richiamato l’art. 2697 c.c., si addebita alla CDA di non avere ritenuto il comportamento del
concessionario c ontrario all’art. 130, comma 5, codice del consumo, per non avere eliminato i vizi entro il congruo termine di legge;
il quinto motivo -‘violazione e falsa applicazione del dpr nr. 224/1998, del d.lgs. 206/2005, in relazione all’art. 360 cpc, co. 1, nr. 3’ censura la sentenza impugnata che ha negato la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, importatrice dell’autovettura, trascurando che la filiale italiana della casa madre francese deve comunque rispondere dei danni quale soggetto che, in qualche modo, ha ‘apposto’ il marchio sulla vettura difettosa;
preliminarmente rispetto all’esame dei motivi, la Corte rileva che il ricorso è improcedibile per inosservanza del termine di deposito telematico del ricorso stesso entro venti giorni dall’ ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto, a norma de ll’ art. 369, comma 1, c.p.c.
Il fatto processuale è questo: la ricorrente ha effettuato il deposito, in data 18/05/2021, mediante invio della ‘busta’ in formato digitale all’indirizzo PEC cassazioneEMAIL che, come attestato dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, è una casella cd. applicativa che, dopo il 17/06/2017, è stata sostituita da una nuova casella: EMAIL e, quindi, non era quella da utilizzare per il deposito telematico, cui sono seguite le prime due ricevute, quella di accettazione di deposito e di avvenuta consegna.
Non sono state generate la terza e la quarta PEC, cioè, quella relativa all’esito dei controlli automatici e quella di accettazione di deposito.
Ne consegue che il deposito del ricorso non si è perfezionato il 18/05/2021, come si evince da Cass. Sez. U. n. 28403/2023, secondo cui «In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell ‘ effetto di tempestivo deposito prodottosi, in
via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all ‘ esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l ‘ esito dell ‘ intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC)».
Senza escludere a priori -in connessione con Cass. n. 2972/2024 -che il ricevimento della seconda PEC, quella di avvenuta consegna, proveniente, comunque, da un indirizzo istituzionale di questa Corte, possa avere determinato nella parte un ragionevole affidamento circa la regolarità del deposito, è certo, tuttavia, che questa aspettativa è venuta meno, nei giorni immediatamente successivi, a causa della mancata ricezione delle ultime due PEC (PEC che, per le ragioni anzidette, non sono mai state generate né inviate).
Pertanto, il difensore della ricorrente, dubitando del perfezionamento del deposito e sospettando un possibile errore, avrebbe dovuto effettuare prontamente le necessarie verifiche, cosa che, però, non è accaduta: la ricorrente non si è attivata, per oltre un anno, fino a quando, in data 08/06/2022, ha depositato un’istanza di sollecito all’acce ttazione del deposito (mai perfezionato) del 18/05/2021;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
8. a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida a favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 2.500,00, a titolo
di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge; a favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 2.500,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,