Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33921 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14884/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale allegata al ricorso, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Oggetto:
termini
processuali
–
documenti – deposito
successivo
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1959/2023, pubblicata il 14 giugno 2023, notificata in data 19 giugno 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha convenuto davanti al Tribunale di Milano il Banco BPM S.r.l. per ivi sentirla condannare alla restituzione delle somme corrisposte alla banca sulla base di un rapporto di conto corrente n. 0017/006514, acceso in data 25 giugno 1996 e chiuso in data 8 settembre 2014, per complessivi € 252.681,73 , di cui € 217.201,00 a titolo di interessi, € 21.671,00 a titolo di commissione di massimo scoperto ed € 13.809,73 per altri costi e spese, deducendo trattarsi di illegittimi addebiti in conto operati dalla Banca.
Costituitasi la banca convenuta, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda per carenza di prova. In particolare, il tribunale ha rilevato che, pur avendo la società contribuente depositato una perizia di parte, aveva tardivamente prodotto gli estratti conto in virtù di nota depositata il 26 aprile 2021, deposito avvenuto dopo il deposito della memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., laddove il deposito della memoria avrebbe consumato il relativo potere processuale.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società , confermando la tardività della produzione degli estratti conto. Ha ritenuto il giudice di appello che, in caso di deposito di busta telematica che superi la grandezza massima prevista dalle norme tecniche, la società appellante avrebbe dovuto
procedere a ulteriori depositi complementari per superamento della dimensione massima ammessa contestualmente al deposito della memoria, laddove nella specie i documenti sarebbero stati depositati successivamente al deposito della memoria. P ertanto, all’atto del deposito della nota, pur essendo avvenuto lo stesso giorno del deposito della memoria, la banca aveva fatto legittimo affidamento sull’assenza dei documenti prodotti dall’originario attore , la cui successiva produzione ha leso il diritto di difesa. La Corte di Appello ha, pertanto, ritenuto che l’originario attore avesse « esaurito la sua facoltà di interloquire» con la controparte e, di conseguenza, ha ritenuto che in questo caso sarebbe venuto meno l’onere della controparte di controllare eventuali ulteriori depositi sino allo scadere delle ore 24.00 del termine assegnato dal giudice. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello che la violazione del diritto di difesa del convenuto sussiste, ancorché la documentazione tardivamente prodotta dall’attore sarebbe stata già in possesso del convenuto.
Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la banca.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dal ricorrente, il quale ha depositato memoria. Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducendo motivazione apparente e illogica, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto al contempo non tardivo il deposito dei documenti, nonché violato il diritto di difesa della controparte. Osserva parte ricorrente che il deposito dei documenti è avvenuto lo stesso giorno del deposito della memoria, ma a distanza di alcune ore dal
deposito della memoria stessa, deducendo che lo sdoppiamento cronologico tra deposito della memoria e successiva produzione dei documenti è stata dovuta a una anomalia informatica che hanno imposto il deposito di una ulteriore busta telematica.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116, 183 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tardivo il deposito dei documenti. Osserva parte ricorrente come nel caso di specie sia avvenuto il deposito di una sola memoria e che il deposito dei documenti sia avvenuto con nota separata nello stesso giorno di scadenza a causa della pesantezza della busta informatica. Osserva come l’art. 196 -sexies disp. att. cod. proc. civ. abbia previsto espressamente un deposito plurimo nel caso in cui gli atti da depositare eccedano la dimensione massima ammessa.
C on il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sfornita di prova la domanda di parte attrice. Osserva parte ricorrente come i fatti costitutivi della domanda fossero chiaramente enunciati sin dall’introduzione del giudizio e che il convenuto, essendo in possesso della documentazione prodotta, aveva formulato le proprie difese, quali l’ eccezione di prescrizione in relazione alle singole rimesse solutorie e che, in ogni caso, la decisione è stata viziata dall’omessa considerazione della documentazione prodotta in appello.
La proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato ha ritenuto che con il deposito della memoria la parte abbia consumato il proprio potere processuale, ritenendo che la sentenza impugnata rispetti il minimo costituzionale e che, in ogni caso il giudice di appello avrebbe fatto uso dei poteri di apprezzamento delle prove.
Parte ricorrente, in memoria, pone l’accento sulla circostanza secondo cui la seconda memoria, depositata l’ultimo giorno, conteneva il richiamo alla documentazione, poi depositata successivamente (benché lo stesso giorno) con la nota di deposito, trattandosi pertanto di documentazione complementare al contenuto dell’atto depositato lo stesso giorno , già posta all’attenzione del convenuto con la memoria .
Il primo motivo è infondato, essendo la sentenza impugnata rispettosa del minimo costituzionale, lasciando comprendere il percorso logico seguito ai fini della decisione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il giudice di appello ha ritenuto che la documentazione prodotta in primo grado successivamente al deposito della seconda memoria, sia pure con uno iato temporale di alcune ore rispetto al deposito della memoria stessa, abbia fatto sorgere nel convenuto l’affidamento che non vi sarebbe stata ulteriore documentazione a sostegno della domanda, per cui il successivo deposito della documentazione avrebbe leso il diritto di difesa. La motivazione seguita dalla sentenza impugnata ai fini della decisione è coerente e compiuta.
Il secondo motivo, diversamente da quanto opinato nella proposta di definizione accelerata, è fondato. Risulta dalla narrativa della sentenza impugnata che « la produzione dei documenti mancanti (da 3 a 6), non accettati dal sistema, richiamati nella memoria ex. art. 183, n. 2 c.p.c., è avvenuta lo stesso giorno di scadenza previsto per il deposito di quest’ultima, ‘ragion per cui vi è piena connessione temporale e sostanziale tra la memoria e la nota di deposito che non incide in alcun modo nella violazione del principio di prova o tanto meno del contraddittorio ‘ ». E’, pertanto, accertato in fatto dal giudice di appello che il deposito dei documenti è avvenuto con nota depositata lo stesso giorno in cui è stata depositata (tempestivamente) la memoria istruttoria dell’ attore, benché in un momento successivo alla memoria e non contestualmente al deposito della memoria stessa.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è consentito l’invio all’atto principale di atti e documenti, a patto che gli invii avvengano entro la fine del giorno di scadenza (Cass., n. 31474/2018), ove il messaggio di posta elettronica certificata ecceda le specifiche tecniche relative al deposito degli atti e dei documenti (Cass., n. 31474/2018; Cass., n. 2657/2021; Cass., n. 15232/2022; Cass., n. 14985/2024), non essendo consentito, invero, il deposito che avvenga il giorno o i giorni successivi alla scadenza del termine (Cass., n. 29294/2023; Cass., n. 23489/2020).
Vero è che il suddetto principio trova applicazione, a regime, con l’art. 196sexies disp. att., secondo cui « se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni ». Tuttavia, benché la norma non si applichi al caso di specie a termini dell’art. 35, comma 2, d. lgs. n. 149/2022, tale norma esprime un principio già fatto proprio dall’art. 51, comma 2 d.l. n. 90/2014 che, novellando l’art. 16 -bis , comma 7, d.l. n. 179/2012, prevede espressamente che « quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza». Norma intesa da questa Corte nel senso che il legislatore intende « prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili», ponendo la parte al riparo da « rischi che sfuggono alla sua sfera di controllo» (Cass., n. 1366/2018).
Non può, pertanto, considerarsi consumato con l’invio della memoria il potere processuale della parte di depositare documenti, ove il deposito dei documenti avvenga con nota di deposito successiva alla memoria a causa del fatto che l’invio successivo dei documenti sia originato dall’inoltre di un messaggio PEC che ecceda la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del processo civile, purché il deposito avvenga entro il giorno di scadenza indicato dal giudice. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata con rinvio, perché venga verificato che il deposito sia avvenuto in forza del fatto che la dimensione del messaggio di posta elettronica certificata della memoria depositata in data 21 aprile 2021 eccedesse quanto indicato nelle specifiche tecniche del processo civile.
Il terzo motivo è assorbito. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo con assorbimento del terzo, cassandosi la sentenza con rimessione alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, nonché per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2024