Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 429 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26821/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI COGNOME, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AREZZO n. 239/2021 depositata il 29/03/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Arezzo avverso il verbale della Polizia Stradale di Arezzo del 23.10.2019 che accertava a suo carico la violazione del Codice della
Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’ , art. 142, commi 8 e 11): dai dati del cronotachigrafo digitale risultava che il conducente del veicolo di proprietà di RAGIONE_SOCIALE aveva viaggiato ad una velocità di 5 Km/h superiore al limite di taratura del limitatore di velocità, detratta la tolleranza.
1.1. Il Giudice di Pace adìto rigettava l’istanza.
La pronuncia veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, che rigettava il gravame così argomentando, per quanto ancora rileva in questa sede:
l’ipotesi sanzionatoria di cui al secondo periodo del comma 11 dell’art. 142 CdS riguarda il caso in cui il superamento dei limiti di velocità sia stato commesso da un veicolo obbligato a montare l’apparecchio limitatore di velocità, senza che sia anche necessario che tale apparecchio non sia funzionante o risulti alterato: l’inciso «per il caso di limitatore non funzionante o alterato» è un mero richiamo al contenuto delle figure di illecito contemplate dalle disposizioni cui viene fatto rinvio ai fini dell’individuazione del quantum sanzionatorio;
l’obbligo di accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata ex art. 179, comma 6bis CdS scatta quando non solo sia stato superato il limite di velocità ma i pubblici ufficiali abbiano fondato sospetto che il cronotachigrafo o limitatore di velocità siano alterati o manomessi ovvero comunque non funzionanti, ed è quindi funzionale non già all’applicazione della sanzione per il superamento del limite di velocità ma alla comminazione di altre diverse sanzioni, ivi comprese quelle di cui ai commi 2bis e 3 del medesimo art. 179 CdS, che in tal caso assumono rilievo in via autonoma (con eventuale cumulo rispetto alla sanzione per violazione del limite di velocità) e non come mero riflesso sanzionatorio;
nella specie, non risulta contestata alcuna alterazione o non funzionamento del limitatore ma solo il superamento del limite di velocità rispetto a quella a cui era tarato l’apparecchio, per cui ne deriva che l’appellante non ha interesse a dolersi del mancato rispetto di un adempimento (l’accompagnamento del mezzo presso officina autorizzata) dal quale sarebbero potute discendere solo conseguenze a lui più sfavorevoli ove fossero emersi i difetti del limitatore di velocità;
è irrilevante la questione dell’accertamento della responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 286/2005, posto che RAGIONE_SOCIALE è stata individuata come obbligata in solido con il conducente non già in quanto vettore ma in quanto proprietaria del veicolo in questione, ai sensi dell’art. 196 CdS. Diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, la disciplina di cui all’art. 7 citato non sostituisce la disciplina del codice della strada ma si limita ad estendere al vettore e al committente, al ricorrere di determinate condizioni, l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente.
La cassazione della sentenza veniva chiesta da RAGIONE_SOCIALE con ricorso articolato in due motivi.
Restava intimata la Prefettura di Arezzo.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all’art. 142, comma 11 del d.lgs. n. 285/1992 e art. 179, comma 6-bis, d.lgs. n. 285/1992. A giudizio della ricorrente, in caso di contestazione velocitaria principiata dal cronotachigrafo si applicano le sanzioni con la forbice edittale di cui al comma 2 e 2bis dell’art. 179, e non le sanzioni di cui all’art. 142 per il caso di limitatore non funzionante o alterato, quindi bisognevole di verifiche di funzionalità presso un centro autorizzato: per tale ragione,
dice la legge (art. 142, comma 11, ultimo periodo CdS) che è sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, se non altro per verificare l’origine della problematica e comprendere la responsabilità del conducente e dell’intestatario del veicolo. La disposizione specifica di cui al comma 6bis dell’art. 179 CdS ha senso con riferimento alla violazione dei commi 2 e 2bis dell’art. 179, non dell’art. 142 CdS.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in combinato disposto agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 286/2005. Sostiene la ricorrente di essere stata sanzionata in quanto effettuava un trasporto conto terzi. La disciplina di cui al d.lgs. n. 286/2005 si pone quale normativa speciale e complementare rispetto al codice della strada in presenza di imprese di autotrasporto; pertanto, in capo ad essa sorge l’obbligo di osservare l’art. 6 d.lgs. n. 286/2005, con rinvio al CdS, nonché il comma 4 dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Rileva pregiudizialmente il Collegio il mancato rispetto dei termini di deposito del ricorso, notificato in data 07.08.2021 e depositato in data 23.09.2021, in ritardo rispetto alla data di scadenza fissata al 20.09.2021, inclusa la sospensione feriale.
3.1. L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34916 del 2021;
Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358).
Pertanto, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile, non ricorrendo le condizioni per l’estinzione del giudizio (in mancanza di espressa rinunzia da parte del ricorrente, ex art. 390 cod. proc. civ.).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale in mancanza di attività difensiva della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto (Cass., Sez. Un., nn. 20621 e n. 20627 del 17.07.2023).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
La Presidente NOME COGNOME