Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25625 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 350-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 760/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 932/2019;
Oggetto
R.G.N.350/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 10/07/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n.760/2021 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto il ricorso in giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso preavviso di fermo.
Propone due motivi di censura.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza per due motivi, così rubricati.
‘A)Violazione dell’art. 360 primo comma n. 3,4 e 5 cod. proc. civ. per vizio di carenza di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto.
B)Violazione dell’art. 360 primo comma n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. per vizio di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto’.
È preliminare all’esame dei motivi di ricorso il rilievo dell’improcedibilità dello stesso.
La sentenza gravata – identificata nel ricorso come pubblicata il 21 giugno 2021 laddove nella procura speciale si legge che è
stata depositata il 16 giugno 2021 – non è stata depositata unitamente al ricorso in cassazione, che risulta notificato via Pec il 21 dicembre 2021 ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resistente con mandato, e ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, intimata, ed è stato depositato presso questa Corte il 4 dicembre 2022.
La causa era stata originariamente chiamata all’adunanza camerale del 14 marzo 2025, in esito alla quale il Collegio ha richiesto alla cancelleria di predisporre una attestazione formale del mancato deposito di copia autentica cartacea della sentenza impugnata, con provvedimento che è stato ritualmente comunicato alle parti. In vista della presente adunanza, anch’essa comunicata, la cancelleria ha attestato che, ad integrazione della scheda spoglio, ‘si allega la schermata del fascicolo telematico da dove non è visibile la copia della sentenza impugnata’.
Ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., il ricorso per Cassazione deve essere depositato presso la Cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione effettuata alle parti contro le quali è proposto; unitamente all’atto di impugnazione, ed entro il termine previsto per il deposito del ricorso, il ricorrente deve produrre, sempre a pena di improcedibilità, una serie di documenti, tra i quali la copia autentica della decisione impugnata e, ove sia stata notificata a mezzo pec, anche l’attestazione di conformità ai sensi della legge n. 53/1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.
Laddove la sentenza non sia depositata (o sia depositato il solo dispositivo, Cass. n. 11516/2024) il ricorso è improcedibile, tale non essendo solo «ove quest’ultima risulti comunque nella
disponibilità del giudice, in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale ( ex multis , Cass., n. 4370/2019)» (Cass. n. 2473/2023), il che nella specie non è, posto che RAGIONE_SOCIALE si è limitato a resistere con mandato ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Alla improcedibilità non segue condanna alle spese, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE controparti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’improcedibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di improcedibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME