Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30412 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5560/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
n. 25
– controRAGIONE_SOCIALE –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore , domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
n. 12, presso l ‘Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis
– resistente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza n. 2872/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 24.7.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE , riformando la decisione di primo grado del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima città, l’ha condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 116.000, oltre agli accessori, in favore d i NOME COGNOME e a titolo di arricchimento senza causa in relazione alle prestazioni lavorative da lui rese tra il 1°.11.2003 e il 31.12.2006.
Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo.
Si è difesa con controricorso la moglie ed erede di NOME COGNOME, che nel frattempo è deceduto.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese, avendo depositato soltanto un atto intestato «controricorso», ma nella sostanza contenente una mera dichiarazione di costituzione in giudizio.
La controRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unic o motivo di ricorso denuncia «vizio di violazione di legge -art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. –RAGIONE_SOCIALE sentenza per ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, censurabile dunque ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Preliminare ed assorbente rispetto all’esame del contenuto del ricorso e di ogni altra questione è il rilievo RAGIONE_SOCIALE improcedibilità del ricorso, come eccepita nel controricorso, per mancanza di tempestivo deposito in cancelleria dopo la sua notificazione alle altre parti del processo.
2.1. L’art. 369, comma 1, c.p.c. -testo vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso per cassazione -stabilisce che «Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria RAGIONE_SOCIALE corte, a pena d ‘ improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto».
2.2. Nel caso di specie il deposito del ricorso in cancelleria fu effettuato il 22.2.2019, mentre la notificazione del ricorso al de cuius dell ‘ attuale controRAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE risale al 24.1.2019, come risulta dalle relative ricevute di avvenuta consegna del messaggio PEC prodotte dal RAGIONE_SOCIALE. A tali ricevute sono abbinate le corrispondenti ricevute di accettazione del gestore, che immediatamente trasmise e consegnò il messaggio ai destinatari.
Per quanto riguarda la notifica all’RAGIONE_SOCIALE, parte RAGIONE_SOCIALE ha depositato una ricevuta di accettazione di data 24.1.2019 -ovverosia la medesima data in cui la notificazione fu regolarmente effettuata al de cuius dell’attuale controRAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE -ma priva
RAGIONE_SOCIALE corrispondente ricevuta attestante l’esito dell’inoltro, ovverosia la consegna oppure l’ omessa consegna.
La RAGIONE_SOCIALE ha invece depositato una ricevuta di accettazione e una ricevuta di avvenuta consegna del ricorso all’indirizzo PEC del difensore dell’RAGIONE_SOCIALE. costituito in appello, AVV_NOTAIO, datata 15.2.2019.
In definitiva, dai documenti prodotti risulta che: in data 24.1.2019, la RAGIONE_SOCIALE effettuò tre notifiche a mezzo PEC ai difensori delle controparti costituiti in appello, tutte accettate regolarmente dal sistema e due delle quali sicuramente consegnate ai destinatari (il difensore del de cuius dell’attuale controRAGIONE_SOCIALE e l’ Avvocatura dello Stat o per l’ RAGIONE_SOCIALE); con riguardo alla terza notificazione -destinata all’RAGIONE_SOCIALE , tramite il suo difensore, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO -non è dato di sapere quale sia stato il seguito all’accettazione del messaggio da parte del sistema informatico.
La notificazione all’RAGIONE_SOCIALE è stata poi «rinnovata» in data 15.2.2019 , sempre al medesimo indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO.
Per completare il quadro, si deve aggiungere che l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato, mentre l’erede di NOME COGNOME ha sollevato nel controricorso esplicita eccezione di improcedibilità per tardività del deposito del ricorso in cancelleria, eccezione poi ulteriormente illustrata con memoria.
2.3. Ebbene, poiché il deposito del ricorso nella cancelleria RAGIONE_SOCIALE Cassazione deve avvenire, a pena d ‘ improcedibilità, nel termine di venti giorni «dall ‘ ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto», il deposito avvenuto il 22.2.2019 risulta
tardivo, se il dies a quo viene fissato al 24.1.2019, mentre risulta tempestivo se il dies a quo deve essere fissato alla data del 15.2.2019.
Ma, per fissare la decorrenza in tale ultima data, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto l’onere di dimostrare il mancato esito RAGIONE_SOCIALE notificazione all’I.N.P.S. del 24.1.2019 , producendo -oltre alla ricevuta di accettazione -la ricevuta di omessa consegna. E, prima ancora di provarlo, avrebbe dovuto almeno dichiarare il verificarsi di un esito diverso dalla consegna e, quindi, RAGIONE_SOCIALE necessità di rinnovare una notificazione non perfezionata o non validamente perfezionata. Ciò tenendo anche presente che sia la notificazione del 24.1.2019, sia quella del 15.2.2019 vennero effettuate al medesimo indirizzo PEC del difensore dell’RAGIONE_SOCIALE , il che rende verosimile che l’esito RAGIONE_SOCIALE prima non sia stato diverso da quello RAGIONE_SOCIALE seconda.
Invece, nulla è dato di sapere in merito all’esito RAGIONE_SOCIALE notificazione all’I.N.P.S. del 24.1.2019 , anche dopo l’esplicita eccezione di improcedibilità sollevata da ll’erede di NOME COGNOME.
È chiaramente onere RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE dare la prova dei requisiti di ammissibilità e di procedibilità del ricorso e, quindi, anche RAGIONE_SOCIALE tempestività del deposito in cancelleria, dimostrando la data di effettuazione dell’ultima notificazione del ricorso. E tale onere il RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto agevolmente assolvere producendo un documento che deve essere in suo possesso, ovverosia la ricevuta da cui risulta l’esito positivo o negativo RAGIONE_SOCIALE consegna RAGIONE_SOCIALE EMAIL; mentre nulla potrebbe dire o provare in proposito la parte che ha sollevato l’eccezione ( peraltro rilevabile anche d’ufficio ), che non è la parte
destinataria di quella notificazione (sulla ripartizione RAGIONE_SOCIALE oneri, probatori anche sulla base del principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova, con riferimento al caso analogo RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE tempestività del ricorso rispetto alla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, v. Cass. nn. 6864/2019; 19750/2014).
Fermo restando che, ovviamente, la rinnovazione di una notificazione che si fosse già precedentemente perfezionata non potrebbe avere l’effetto di spostare il dies a quo RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine per il deposito del ricorso.
Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e controRAGIONE_SOCIALE, come liquidate in dispositivo.
Non occorre invece provvedere sulle spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, intimato, ma neanche del l’RAGIONE_SOCIALE, essendosi questa limitata a depositare un atto che, seppure denominato «controricorso», non contiene i requisiti minimi per essere definito tale, bensì una mera dichiarazione di costituzione in giudizio con richiesta di reiezione del ricorso e di rifusione delle spese (v. Cass. nn. 30596/2021; 20110/2021).
Si dà atto che, in base all’esito del ricorso, sussistono, a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE controRAGIONE_SOCIALE, liquidate
in € 5 .000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE