Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33636 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
AFFITTO DI FONDO RUSTICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26413/2021 R.G. proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOME E COGNOME rappresentati e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2580/2020 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata il giorno 14 aprile 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, all’esito di giudizio di appello, ha confermato la sentenza, in prime cure pronunciata dal
Tribunale di Modena -sezione specializzata agraria, di rigetto della opposizione avverso il decreto ingiuntivo recante condanna della COGNOME al pagamento della somma di euro 7.500, quale canone annuo di affitto di un fondo rustico, in favore di NOME COGNOME concedente il bene in uno al fratello NOME COGNOME;
resistono, con unitario controricorso, NOME e NOME COGNOME; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;
Considerato che
è superflua l’illustrazione dei motivi del ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo, per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata, in violazione di quanto prescritto dall’art. 369, secondo comma, num . 2, cod. proc. civ.;
ed invero, come da attestazione resa dalla cancelleria di questa Corte, nel fascicolo informatico del processo, risulta che il file denominato ‘ 7361547s.pdf ‘ depositato ed indicizzato dal ricorrente come ‘ Copia provvedimento ‘ contiene esclusivamente una copia di una sentenza diversa da quella qui gravata, segnatamente una copia della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1831/2021 resa in data 23 luglio 2021 all’esito del giudizio iscritto al R.G.A.C. n. 10823/2018 di quell’Ufficio svolto tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME quali attori, e NOME COGNOME eredità giacente COGNOME NOME e NOME COGNOME quali convenuti;
alcun altro file depositato da parte ricorrente ha quale contenuto la sentenza impugnata, né copia della stessa è stata prodotta da parte controricorrente;
il ricorso è dichiarato improcedibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
l’oggetto della controversia (concernente un affitto agrario) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912);
p.q.m.
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione