Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17589-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 779/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/05/2022 R.G.N. 1312/2020;
Oggetto
Indennità ferie non godute
–
CCNL
FederGasAcqua
–
Conservazione miglior trattamento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 2 (notificata il 3) maggio 2022, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, che, in ordine alla domanda di NOME COGNOME (suo dipendente da epoca precedente alla privatizzazione da RAGIONE_SOCIALE Pubblico non Economico con d. lgs. 141/1999) di condanna della datrice al pagamento di differenze retributive (calcolate in applicazione del CCNL Enti Pubblici non Economici 1994 -1997, a titolo di maggiorazioni per personale turnista, indennità per ferie non godute e permessi non goduti), l’aveva parzialmente accolta, condannando la società al pagamento, in suo favore, della somma di € 4.826,00 per indennità di ferie non godute per sei giorni all’anno nel periodo 2005 2013 (non coperto dall’eccepita p rescrizione quinquennale);
2. ribadita la conservazione ad personam delle quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati (art. 28, ultimo comma del CCNL FederGasAcqua 2002) limitatamente al CCNL FederGasAcqua 1995, in esito all’argomentata interpretazione, in particolare, degli artt. 23 e 28 del CCNL 2002 e degli artt. 28 e 29 del CCNL 1995, la Corte territoriale ha ritenuto la spettanza al lavoratore -turnista su cinque giorni alla settimana -anziché dei 22 giorni di ferie del CCNL del 2002, dei 28 giorni previsti dal richiamato CCNL 1995 (in essi compresi i due giorni di festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre, successivamente reintrodotta la prima e compensata la seconda da una giornata aggiuntiva di retribuzione);
3. e ciò, per essere la giornata di sabato considerata lavorativa dal CCNL 1995 (e pertanto computabile ai fini delle ferie), indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro su cinque o sei giorni; diversamente dal CCNL 2002, che tale la qualifica soltanto in ipotesi di ripartizione dell’orario su sei giorni, ma non anche su cinque (i 22 giorni lavorativi di ferie annuali ‘non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni’ : art. 28 del CCNL 2002); 4. con atto notificato il 4 luglio 2022, la società datrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui il lavoratore ha resistito con controricorso;
5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del CCNL Unico GasAcqua 2002, del CCNL Parastato 1994 -1997 e del CCNL FederGasAcqua 1995, in relazione alle intese sindacali del 15 giugno 2020, per essere il CCNL del 2002 migliorativo rispetto a quello del 1995, in ragione del maggior numero di ferie annuali (22 giorni di ferie e 3 giorni compensativi per chi lavori 5 giorni alla settimana e di 26 giorni di ferie e 4 giorni compensativi per chi lavori 6 giorni alla settimana) previsto dal primo, rispetto a quello (28 giorni di ferie e 3 giorni compensativi per chi lavori 5 giorni alla settimana e di 26 giorni di ferie e 2 giorni per festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre per tutti) previsto dal secondo; tenuto conto, quanto alle due festività soppresse, del rispristino del corso legale della prima e della compensazione della seconda con la retribuzione di una giornata in più. In particolare, essa ha dedotto il godimento,
per il lavoratore con turnazione su 5 giorni alla settimana, in base al CCNL 2002 (per non essere compresi nei 22 giorni lavorativi di ferie annuali i sabati, in quanto giorni lavorativi non lavorati), di un giorno di ferie annuale in più (5 giorni x 4 settimane = 20, con 5 giorni di ferie residui) rispetto al trattamento del CCNL 1995, per essere il sabato considerato per tutti giorno lavorativo, computabile nelle ferie 6 giorni x 4 settimane = 24, con 4 giorni di ferie residui) (primo motivo);
il motivo esso è inammissibile;
3. come le Sezioni Unite insegnano, l’onere del deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito, benché, cautelativamente, ne sia opportuna la produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. s.u. 7 novembre 2013, n. 25038; Cass. s.u. 25 marzo
2010, n. 7161; vedi anche in motivazione: Cass. 3 settembre 2015, n. 17515, Cass. 8 novembre 2016, n. 22668). Inoltre questa Corte, sempre a Sezioni Unite, con sentenza del 23 ottobre 2010 n. 20075 ha sancito che il richiamato art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che, allorché il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni (Cass. 6 dicembre 2017, n. 29236, in motivazione sub p.to 2);
3.1. nel caso di specie, la società non ha indicato in ricorso la produzione, tanto meno specificandone la sede, dei CCNL denunciati di erronea interpretazione e soltanto nella memoria finale ha allegato di aver prodotto nel fascicolo digitale il CCNL Federgasacqua 1995 e il CCNL Gas Acqua 2002 e in essa puntualizzato la sede di produzione ( sub 12 e sub 13): tuttavia, in difetto di una tale specifica indicazione della ‘sede di produzione’, né di trascrizione delle norme di CCNL a base della controversia nel ricorso, in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. (Cass. 20 novembre 2017, n. 27425; Cass. S.U. 7 dicembre 2019, n. 34469);
4. la ricorrente ha poi dedotto l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza impugnata per vizio motivo, per avere essa riconosciuto al lavoratore sei giorni di ferie non goduti, omettendo di considerare, la differenza di tre giorni di ferie tra i 28 di ferie (26 di congedo ordinario e 2 a compensazione delle festività soppresse) del CCNL 1995 (art. 29, primo comma) e 25 del CCNL 2002 per chi lavori 5 giorni alla
settimana, come il sig. COGNOME, o in subordine di quattro, qualora siano computati solo i giorni di congedo ordinario (art. 6 del CCNL 1995 e art. 22 del CCNL 2002, con motivazione pure contraddittoria rispetto all’aver ritenuto, in altra parte della sentenza, la spettanza ai lavoratori dei suindicati 28 giorni complessivi di ferie del CCNL 1995, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro (secondo motivo);
anche il suddetto motivo è inammissibile;
ricorre nel caso di specie l’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 ter , quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis , per la quale il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità tra loro (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656); ma ciò il ricorrente non ha fatto;
infine, la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 437, secondo comma, 420, primo comma e 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello deciso la controversia in ordine a una ‘domanda nuova intempestivamente ed irritualmente proposta dal sig. COGNOME e/o disposta ultrapetitum dal Giudice di prime cure’ , in quanto non fondata sulle maggiorazioni previste nel CCNL Parastato 16 febbraio 1999, posto che ‘la nuova domanda formulata dagli appellanti … propone una diversa prospettazione delle loro pretese in ragione di nuovi fatti costitutivi determinati dal raccordo tra gli artt. 28 e 36 CCNL GasAcqua con l’art. 23, 28, 29 CCNL Federgasacqua 1995 … sempre avversato in primo grado in ragione della
pretesa di riconoscimento del trattamento di ferie di cui alla contrattazione collettiva del Parastato’ (terzo motivo);
anche tale motivo è inammissibile;
la questione, di cui la sentenza non ha trattato, né la ricorrente ha indicato in quale atto del giudizio di merito l’abbia prospettata (non risultando dalla illustrazione del suo atto d’appello: dal penultimo capoverso di pg. 17 all’ultimo di pg. 23 del ricorso odierno), implica un accertamento in fatto: così caratterizzandosi per un profilo di novità, che ne comporta l’inammissibilità (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804);
10. pertanto il ricorso deve dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione ai difensori antistatari, secondo la loro richiesta e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 30 gennaio 2024