Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31086 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31086 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23190/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (*CODICE_FISCALE*CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (*CODICE_FISCALE*CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
–controricorrente– nonché contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di COSENZA -intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1086/2024 depositata il 27/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ritenendo che la società resistente non fosse insolvente, attesa la stipula in project financing di un contratto di appalto di opera pubblica concluso con la Regione Calabria, in forza del quale la società presentava attivo immobilizzato in bilancio.
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, ha accolto il reclamo del Pubblico Ministero. Il giudice del reclamo -per quanto qui rileva – ha dato preliminarmente atto che il giudizio di reclamo è proseguito per impulso del giudice in assenza delle parti. Ha, poi, rigettato l’eccezione del reclamato per violazione dell’art. 196 -quater disp. att. cod. proc. civ. (obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti), osservando che il deposito del reclamo era avvenuto con modalità non telematiche previa autorizzazione del Presidente della Corte d’Appello; il giudice di appello ha, poi, ritenuto insindacabile il provvedimento del Capo dell’Ufficio, ritenendo rispettato il diritto di difesa, essendo il reclamo del Pubblico Ministero stato inserito nel fascicolo telematico.
Nel merito, il giudice del reclamo ha osservato che il giudice di primo grado aveva omesso di rilevare che il contratto di appalto con la Regione Calabria fosse stato risolto in via di autotutela in data 21 luglio 2020, sicché doveva ritenersi impossibile la realizzazione dell’opera pubblica, per indisponibilità delle aree. In base a tali assunti, la Corte di Appello ha ritenuto
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che le immobilizzazioni materiali e immateriali avessero perso ogni valore, per impossibilità prospettica di monetizzazione delle stesse, nonché per impossibilità di risanamento dell’impresa per effetto della cessazione dei lavori.
Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la curatela della liquidazione giudiziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 196 -quater disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 50, comma 2, CCII, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto inesistente la proposizione del reclamo dalla Procura della Repubblica, in quanto depositato in formato cartaceo in data 5 luglio 2023 e non in formato digitale. Osserva parte ricorrente che il provvedimento autorizzatorio di cui all’art. 196 -quater disp. att. cod. proc. civ. presuppone il mancato funzionamento dei sistemi informatici; deduce che il provvedimento del Presidente della Corte di Appello sarebbe privo di presupposti e che, in ogni caso, l’atto cartaceo deve dichiararsi inesistente, senza alcuna sanabilità per raggiungimento dello scopo, come già statuito dalla Corte di legittimità in tema di improcedibilità dei ricorsi per cassazione redatti in forma cartacea.
Il motivo è infondato, posto che l’autorizzazione del Capo dell’Ufficio al deposito in forma cartacea di un atto del processo a termini dell’art. 196 -quater , quarto comma, disp. att. cod. proc. civ. costituisce eccezione all’obbligo di digitalizzazione degli atti del processo (Cass., n. 10689/2023) e rimuove il divieto di deposito di atti cartacei nel processo telematico, consentendone l’ingresso nel fascicolo, in forma diversa da quella
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digitale. Essendo stato, pertanto, rimosso l’ostacolo processuale all’inserimento di un atto cartaceo nel fascicolo telematico, l’atto del Pubblico Ministero deve ritenersi legittimamente acquisito agli atti del giudizio.
Il primo motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce l’assenza di presupposti dell’autorizzazione del Capo dell’Ufficio, non avendo il ricorrente trascritto l’atto in oggetto.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 737 e segg. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 181 e 127ter cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il procedimento di reclamo abbia correttamente fatto il proprio corso sulla base del potere di impulso del giudice, dopo la celebrazione dell’udienza del 22 novembre 2023 in forma di trattazione scritta. Osserva parte ricorrente che, in caso di omessa comparizione delle parti, al giudizio di reclamo deve farsi applicazione del disposto dell’art. 181 cod. proc. civ., con conseguente estinzione del giudizio di reclamo in caso di mancato impulso delle parti.
Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di reclamo sotto il vigore della abrogata disciplina di cui all’art. 18 l. fall., ha costantemente affermato la natura peculiare di tale procedimento che, quale impugnazione di merito avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, segue una disciplina speciale e derogatoria della disciplina dell’appello nel giudizio civile ordinario (Cass., n. 26771/2016; Cass., n. 6853/2014; Cass., n. 8227/2012).
23190/2024 R.G. 6. Il procedimento di reclamo segue, in particolare, le regole del rito camerale, le quali disciplinano l’originario procedimento per la dichiarazione di fallimento, di cui esso rappresenta una fase ulteriore (Cass., n. 8980/2021) e non
consente l’applicazione analogica della disciplina del giudizio di appello (Cass., n. 5520/2017) che consentirebbe astrattamente, attraverso il rinvio dell’art. 359 cod. proc. civ., l’applicazione dell’art. 181 cod. proc. civ. in caso di inattività delle parti in grado di appello (Cass., n. 2816/2015; Cass., n. 858/2000).
Diversamente, nel procedimento di reclamo l’omessa comparizione o l’inerzia della parte non esime il giudice che procede dal potere-dovere di decidere la causa nel merito (o eventualmente in rito, come nel caso in cui non risulti correttamente integrato il contraddittorio: Cass., n. 24797/2019), non potendosi far discendere dalle predette circostanze il disinteresse processuale della parte a coltivare la domanda di dichiarazione di fallimento (Cass., n. 7121/2020). Tali principi sono applicabili al procedimento di reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art.121 CCII in relazione al disposto di cui all’art.2, lett. b) CCII, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato lo stato di insolvenza della debitrice. Deduce il ricorrente che il giudice di appello avrebbe applicato una valutazione prospettica dell’attivo come se la società fosse operativa, senza valutare, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, che la società si trovava in liquidazione.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l’omessa valutazione dello stato di liquidazione della società, non essendo dal ricorrente stato illustrato quale scenario avrebbe ingenerato la valutazione indicata dal ricorrente (es., idoneità
dell’attivo patrimoniale, calcolato ai valori di liquidazione, al soddisfacimento dei debiti).
Il motivo è, ulteriormente, inammissibile in quanto non coglie propriamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto tout court prive di valore le immobilizzazioni materiali e immateriali -ancorché in uno scenario liquidatorio quale effetto dell’impossibilità di concludere l’opera pubblica già in corso su committenza della Regione Calabria (« gli unici elementi patrimoniali positivi indicati nell’ultimo bilancio e costituiti dalle immobilizzazioni materiale e immateriali non sono suscettibili di alcuna positiva valutazione, risultando preclusa la loro liquidazione »).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato e con spese regolate dalla soccombenza in danno del controricorrente, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME
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