Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33686 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9362/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4365/2022 depositata il 19/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 4365 del 2022 della Corte di appello di Napoli, esponendo che:
-aveva adito il Tribunale di Napoli per richiedere l’accertamento dell’esecuzione di trasporti di merce svolti in qualità di sub -vettore della RAGIONE_SOCIALE, nel periodo da dicembre 2013 ad agosto 2014, per la complessiva somma di € 101.893,59;
-in particolare, aveva allegato di essere stata incaricata dalla RAGIONE_SOCIALE di svolgere trasporti per conto di quest’ultima per un controvalore di € 37.829,58, nonché, quale sub-vettrice della medesima RAGIONE_SOCIALE, per conto della RAGIONE_SOCIALE, per € 12.260,52, per conto della RAGIONE_SOCIALE, per € 8.546,40, per conto della RAGIONE_SOCIALE, per € 1.187,49, per conto della RAGIONE_SOCIALE, per € 7.952,26, per conto della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, per € 34.117,34;
-poiché, dunque, i trasporti erano stati effettuati, per conto della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, e della RAGIONE_SOCIALE, la deducente
aveva inteso agire anche nei confronti di queste società ai sensi dell’art. 7 -ter d.lgs. n. 286 del 2005, oltre che nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE;
-il Tribunale, davanti al quale resistevano le convenute eccetto che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rimaste contumaci, aveva dichiarato interrotto il processo per il sopravvenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE, con susseguente riassunzione eccetto che nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per l’intervenuto pagamento, nelle more, di quanto richiesto;
-il giudice di prime cure aveva: dichiarato estinto il processo nei rapporti tra l’attrice e COGNOME; dichiarato improcedibile la domanda nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE per competenza funzionale del giudice fallimentare; dichiarato inammissibile la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, perché l’azione della deducente, quale subvettore, nei confronti dei committenti di trasporti avrebbe determinato la perdita dell’azione della Curatela contro il singolo mittente alterando la par condicio creditorum ; rigettato la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per mancata prova delle prestazioni effettuate, tenuto conto dell’inammissibilità della massiccia produzione cartacea della documentazione che l’attrice aveva indicato a supporto, in quanto contenuta in sei scatole di varie dimensioni, priva di indice, in violazione degli artt. 74 e 87, disp. att. cod. proc. civ., senza quindi porre le controparti e lo stesso giudice in condizioni di esaminarla;
-la Corte di appello aveva disatteso il gravame osservando, in particolare, che:
-l’eventuale pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE da parte dei committenti i trasporti non poteva incidere sul patrimonio della società fallita, anzi il legislatore, con il citato art. 7ter , aveva
inteso rafforzare la garanzia del subvettore ampliando esplicitamente il novero degli obbligati;
-per converso, l’art. 16 -bis , d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, aveva imposto già dal 30 giugno 2014, antecedentemente alla citazione originaria, il deposito in forma telematica dei documenti nella fase endoprocessuale, con conseguente inammissibilità dirimente della produzione cartacea e irrilevanza delle deduzioni di violazione degli artt. 74 e 87, disp. att. cod. proc. civ.;
-ne derivava la mancanza di prova delle domande ammissibili, attesa l’inutilizzabilità della suddetta documentazione;
-la domanda nei confronti della Curatela era improcedibile poiché restava attratta alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare ogni azione anche di accertamento in quanto premessa per pretese nei confronti della massa;
resistono con controricorsi, illustrati da memoria, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
sono rimasti intimati il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE quale incorporante RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 -bis , comma 9, d.l. n. 179 del 2012, quale convertito con legge n. 221 del 2012, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il Tribunale non avrebbe potuto e dovuto, vista la mole della documentazione necessaria alla prova del credito, autorizzare la RAGIONE_SOCIALE, al deposito cartaceo della documentazione, probante il credito azionato, innanzi al giudice di primo grado;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 -bis , comma 9, citato, in combinato con l’art. 112 cod. proc. civ. e con l’art. 156 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe
errato nel pronunciarsi sulla pretesa violazione dell’obbligo di deposito telematico, atteso che nessuna delle parti costituite aveva mai eccepito tale pretesa violazione da parte del giudice di primo grado;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 87, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che solo con l’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 149 del 2022, l’articolo 87 citato era stato modificato codificando l’obbligo in parola, così come previsto dal novello art. 196 -quater , disp. att. cod. proc. civ., applicabile, però, solo a decorrere dal 1° gennaio 2023;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 162, cod. proc. civ., in combinato con gli artt. 2, 3, 24 e 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere invalido il deposito cartaceo che era stato autorizzato dal giudice di primo grado in istruttoria, ledendo il diritto di difesa della ricorrente nonché il principio del giusto processo, per aver inciso sull’affidamento risposto in uno specifico provvedimento autorizzativo giudiziale, precludendo, poi, venuto meno quello, la possibilità di richiedere una rimessione in termini per causa non imputabile;
con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omessa pronunzia sui motivi di appello in relazione agli artt. 74 e 87, disp. att. cod. proc. civ., ritenuti dalla Corte di appello, di conseguenza, erroneamente assorbiti in quanto irrilevanti;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, legge fallimentare, in combinato con l’art. 7 -ter , d.lgs. n. 286 del 2005, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la domanda di accertamento svolta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui essa era finalizzata anche alla verifica della sussistenza dei crediti nei confronti delle altre convenute quali condebitrici in solido.
Considerato che
il quinto motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche, è fondato, con conseguente assorbimento delle censure dalla prima alla quarta;
nella fattispecie, come riportato nel ricorso, pacifico e verificabile negli atti in questa sede di nuovo esibiti (docc. e] ed f], rispettivamente nominati con ‘5021242s’ e ‘SGM RAGIONE_SOCIALE SUD DEPOSITO DOC CARTACEO PDF’, in allegato al ricorso in scrutinio), il Tribunale autorizzò, il 14 dicembre 2015, prima dei termini per le integrazioni assertive e istruttorie, il discusso deposito in forma cartacea;
con successiva ordinanza dell’11 aprile 2016, anch’essa riferita e in atti (doc. ‘NUMERO_DOCUMENTO.pdf’ di parte ricorrente, e doc. 09 del controricorrente COGNOME), confermata in sentenza, il giudice di prime cure rilevò l’irritualità del deposito per mancato rispetto degli artt. 74 e 87, disp. att. cod. proc. civ., senza revocare e quindi mantenendo l’autorizzazione alla produzione cartacea;
analogamente, il successivo provvedimento del medesimo giudice di primo grado in istruzione, del 13 luglio 2016, ricordato in specie dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE (pag. 21 del controricorso, con relativa produzione sub 08), ancora rilevò ostativamente la mancanza del necessario indice della molto vasta documentazione in parola, senza revocare la distinta autorizzazione al deposito cartaceo;
da ultimo, come anticipato, pure la sentenza di primo grado espresse il proprio decisum , sul punto, palesando questa ratio , e così confermando, per converso, la legittimità dell’autorizzazione data a suo tempo ai sensi dell’art. 16 -bis , comma 9, decreto-legge n. 179 del 2012, quale convertito con la legge n. 221 del 2012;
pertanto, questa decisione poteva e doveva essere censurata dalla soccombente, come accadde, quanto all’affermazione della menzionata irritualità;
e, coerentemente, avrebbe dovuto essere la controparte vittoriosa a censurare, con appello incidentale condizionato, l’intervenuta conferma della ritualità dell’esercizio del potere giudiziale con cui era stata autorizzata la produzione cartacea in questione;
ciò posto, la Corte territoriale ha pertanto violato l’art. 112, cod. proc. civ., dando espressamente rilievo preliminare, per rigettare l’appello sul punto dell’odierna ricorrente, all’inammissibilità della produzione cartacea, e considerando così irrilevante la censura di violazione degli artt. 74 e 87, disp. att. cod. proc. civ.;
in tal modo il giudice di seconde cure ha scrutinato una questione che non avrebbe potuto esaminare perché su di essa si era formato, per acquiescenza, il giudicato interno ex art. 329 cod. proc. civ.;
il giudice del rinvio dovrà perciò valutare, nell’ambito della sua propria cognizione, se l’assenza di un idoneo indice, ove effettivamente sussistente, possa ritenersi tempestivamente eccepita, come osservato proprio nell’ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2016, e lesiva dei diritti di difesa quali in concreto articolati dalle controparti ovvero, in altra chiave, negativamente incidente sul corretto esame giudiziale: a riprova della potenziale decisività della questione sollevata sta la nomofilachia di Cass., 13/06/2022, n. 19006, richiamata in controricorso dalla difesa NOME COGNOME, in cui (pagg. 8-9) è affermato: «compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di ‘trovare’ la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell’indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l’indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all’interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica
(Cass. n. 11617 del 26/05/2011)» (cfr., anche, Cass., 29/02/2024, n. 5420, in cui è contiguamente rimarcato che nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall’art. 74, disp. att. c.p.c., segnatamente in tema di attestazione da parte del Cancelliere della regolarità degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo di parte, atteso che la modalità telematica rende il deposito di un atto o di un documento irreversibile, poiché la parte che lo ha effettuato non ha modo di rimuovere quanto depositato, con la conseguenza che viene scongiurato il pericolo, cui era finalizzata la detta attestazione, che i documenti non corrispondano a quelli elencati dalla parte che li ha prodotti);
il sesto motivo è inammissibile;
la difesa ricorrente non spiega perché e in che termini avrebbe un interesse diverso dalla premessa all’ottenimento di un titolo giudiziale di condanna al di fuori della procedura concorsuale, al di là della prospettata responsabilità solidale con le altre convenute ex art. 7ter , d.lgs. n. 286 del 2005, che di per sé, sul piano logico e giuridico, non lo implica proprio perché scindibile;
né si potrebbe in tesi eterointegrare la censura sopperendo all’aspecificità riscontrata;
la stessa giurisprudenza richiamata, in appello e in questa sede, specifica che l’ammissibilità in parola è configurabile quando si espliciti se sussista tale interesse: Cass. n. 3740 del giorno 04/06/1986 chiarisce, in tal senso, che la stessa è riconoscibile «qualora il predetto accertamento non venga richiesto in via strumentale rispetto ad una successiva istanza di condanna o di insinuazione nel passivo fallimentare, e non possa quindi implicare alcuna indebita interferenza sulla procedura concorsuale» (su cui solo ad esempio v. anche Cass., 02/12/2011, n. 25868, e succ. conf.), in un caso in cui l’attore aveva analogamente già chiesto e ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito contro il fallito, e domandava
l’indicato accertamento, in contraddittorio con un terzo debitore del fallito, solo al fine di far valere la sua qualità di cessionario di un credito del fallito stesso verso tale terzo;
ne deriva quanto anticipato;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo, dichiara assorbiti il primo, secondo, terzo e quarto, dichiara inammissibile il sesto. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME