Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Spresiano (TV), in persona del legale rappresentante sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al ricorso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l ‘indirizzo digitale pec dei difensori .
Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 3388/2018 della Corte di appello di Venezia, depositata il 5. 12. 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8. 3. 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 3388 del 5. 12. 2018 la Corte di appello di Venezia confermò la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da COGNOME NOME, aveva condannato , ai sensi dell’art. 1669 c.c., la RAGIONE_SOCIALE, quale costruttrice dell’immobile, insieme a COGNOME NOME, progettista e direttore dei lavori, al risarcimento dei danni, liquidati in euro 15.420,00, per gravi difetti costruttivi dell’appartamento acquistato dall’attore, rappresentati dal suo mancato isolamento acustico.
La Corte veneziana rigettò l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE affermando che la sentenza gravata non era incorsa in vizio di extrapetizione, avendo lo COGNOME fondato la sua domanda nei confronti della società, oltre che, erroneamente, quale venditrice, anche per la sua veste di costruttrice dell’immobile; che l’azione promossa dall’attore non era incorsa in decadenza e prescrizione, essendo stata proposta entro il termine annuale previsto dall’art. 1669 c.c., decorrente nel caso di specie dal momento in cui l’espon ente, a seguito di una perizia tecnica, aveva avuto piena conoscenza del grave difetto lamentato e della sua imputabilità a vizi costruttivi dell’edificio; che la consulenza tecnica d’ufficio espletata aveva accertato, prendendo a riferimento i criteri posti dalla normativa pubblicistica, che l’immobile era esposto a immissioni rumorose che superavano la soglia della normale tollerabilità, individuandone la causa nel ridotto spessore dei muri divisori dell’appartamento, realizzati allo stato grezzo dalla società appellante. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 4. 6. 2019, ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi.
NOME NOME NOME notificato controricorso.
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.
Va esaminato per primo, in quanto investe una questione avente priorità logica e giuridica, il secondo motivo di ricorso, che, nel denunziare violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che la decisione di primo grado, nell’accogliere la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1669 c.c., era incorsa in vizio di extrapetizione, avendo fondato tale pronuncia sulla qualità di costruttrice dell’immobile rivestita dalla società RAGIONE_SOCIALE addove la pretesa avanzata dalla
contro
parte era stata argomentata, erroneamente, sulla circostanza che essa avesse venduto l’immobile poi successivamente acquistato dallo COGNOME.
Il mezzo è infondato ed anche inammissibile.
La Corte territoriale ha respinto il relativo motivo di appello rilevando l’erroneità del fatto processuale in esso prospettato, per avere l’attore fondato la sua domanda di risarcimento del danno non solo sul presupposto, poi risultato errato, che la società convenuta avesse venduto l’ immobile al suo dante causa, ma soprattutto sulla circostanza che essa lo aveva costruito. Correttamente pertanto la Corte di merito ha inquadrato l’azione pro post a nell’ambito della fattispecie contemplata dall’art. 1669 c.c ., che prevede la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti e rovina di cose immobili, individuando il fatto costitutivo della pretesa azionata dallo RAGIONE_SOCIALE proprio nella denunzia di gravi difetti costruttivi dell’edificio realizzato dalla società RAGIONE_SOCIALE, come confermato dalla circostanza che l’attore aveva rivolto la propria domanda di risarcimento dei danni anche nei confronti del progettista e direttore dei lavori, così imputando la causa del danno alla costruzione dell’edifico non a regola d’arte. Sotto altro profilo il mezzo è poi inammissibile, in quanto non investe in maniera specifica e circostanziata il capo della sentenza impugnato, né evidenzia, mediante richiamo al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, alcun elemento conclusivo a fondamento della censura sollevata.
Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., investe il capo della decisione che ha respinto le eccezioni della società convenuta di decadenza e prescrizione del diritto azionato dalla controparte. Si assume al riguardo l’erroneità di tale conclusione per avere la Corte di appello individuato il termine di decorrenza dell’onere di denunzia nel momento in cui l’attore aveva acquisito una perizia tecnica, senza considerare che egli, già in precedenza, aveva denunziato alla società esponente il difetto lamentato e che comunque esso, attesa la sua consistenza e natura, era palese e non richiedeva, per il suo accertamento, alcun approfondimento tecnico. In particolare, si assume che l’immobile era stato acquistato dallo COGNOME in data 25. 10. 2003 e che già in data 19. 5.2004 egli aveva inviato una lettera alla società RAGIONE_SOCIALE, in cui dichiarava di avere ‘ riscontrato che detto edificio è stato
costruito difformemente dalle normative sui requisiti passivi degli edifici in campo acustico … l’impresa costruttrice ed il progettista e direttore dei lavori non hanno provveduto, né installato i presidi c.d. tagliarumore richiesti per prevenire la diffusione delle onde sonore tra le unità immobiliari .. ‘. Il tenore di tale missiva evidenza che, a tale data, l’attore aveva conoscenza del grave difetto costruttivo e che la successiva richiesta di perizia tecnica non era necessaria, ma costituiva un mero espediente per sottrarsi alle conseguenze della decadenza nel frattempo maturata. Si assume quindi che la Corte di appello ha errato nel non attribuire a questa lettera il valore di denunzia del vizio lamentato e quindi a non rilevare che, essendo stato l’atto di citazione notificato in data 23. 11. 2005, vale a dire oltre un anno e mezzo dalla denunzia, il diritto al risarcimento del danno era ormai da ritenersi prescritto.
Il motivo è fondato.
La Corte di appello ha respinto il motivo di gravame con cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva riproposto le eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto avere dall’attore affermando che questi aveva avuto piena conoscenza del vizio denunziato e della sua imputabilità alla attività di costruzione dell’edificio solo in forza della perizia tecnica da lui richiesta. A sostegno di tale conclusione ha richiamato l’indirizzo di questa Corte, secondo cui la conoscenza completa da parte del danneggiato del vizio costruttivo dell’immobile, idonea a determinare il decorso del termine per la denunzia prevista dall’art. 1669 c.c., può ritenersi conseguita all’atto della acquisizione di idonei accertamenti tecnici, da cui risulti sia la consistenza del fenomeno che la sua imputazione a difetti di costruzione.
La motivazione così addotta dalla Corte di merito non merita di essere condivisa, essendo fondata su un accertamento manifestamente incompleto. In particolare, l’errore della sentenza impugnata consiste nell’avere assunto la regola di giudizio sopra esposta in termini assoluti e aprioristici, avulsi dal caso concreto, trascurando ogni indagine sugli elementi che avrebbero potuto portare ad individuare il momento della conoscenza del vizio in epoca antecedente la suddetta perizia.
Nella specie un primo elemento di criticità nell’accertamento compiuto dalla Corte di merito va colto nel l’omesso esame dell a lettera inviata dallo RAGIONE_SOCIALE alla società in data 19. 5. 2004, che pure la sentenza menziona nell’esporre il motivo di appello, il cui contenuto, riprodotto sia dal ricorso che dal controricorso, appare suscettibile di portare alla conclusione che già in quel momento la parte avesse acquisito piena contezza del difetto denunziato e delle sue cause. La qualificazione di tale missiva come denunzia del vizio era inoltre rilevante ai fini dell’accertamento della prescrizione, il cui termine annuale, ai sensi della disposizione citata, decorre dalla denunzia.
La Corte ha inoltre omesso ogni accertamento sulla circostanza se, attesa la natura del difetto lamentato, consistente nella eccessiva penetrabilità all’interno dell’appartamento dei rumori esterni, l’attore avesse potuto avere piena conoscenza dello stesso già all’epoca in cui aveva acquistato l’immobile e ne era entrato in possesso, con imputabilità delle sua cause alla modalità e consistenza dei muri divisori e quindi a difetti costruttivi.
Omettendo la valutazione di tali elementi e circostanze la sentenza impugnata non appare essersi conformata alla regola di giudizio che governa l’accertamento del momento in cui decorre, per il danneggiato, l’onere di denunzia dei gravi difetti costruttiv i dell’immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. . Sul punto questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la valutazione del giudice di merito deve prendere in considerazione a tal fine tutte le circostanze del caso concreto e che, pur potendosi ritenere che, attesa la natura costruttiva del difetto, le indagini tecniche sono di regola necessarie per avere piena conoscenza del fenomeno e delle sue cause, tuttavia il giudice deve prendere in considerazione, se esistenti, gli elementi contrari, se da essi risulti che la scoperta del vizio, intesa come conoscenza dello stesso e delle sue cause, era stata nella specie acquisita già in epoca precedente ovvero se il difetto presenta caratteri tali da poter essere individuato nella sua esistenza e nella sua im putabilità alla costruzione dell’edificio già nel momento in cui si manifesta ( Cass. n. 19343 del 2022; Cass. n. 27693 del 2019; Cass. n. 9966 del 2014 ). Alla luce di tali considerazioni non è condivisibile l’obiezione sollevata dal controricorrente, che ha dedotto che la valutazione del giudice di merito in ordine
al momento della scoperta del vizio integra un accertamento di mero fatto, come tale non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità. Il principio richiamato è certo esatto e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, ma l’eccezione non coglie nel segno , atteso che le censure sollevate dal ricorrente non si rivolgono semplicemente al risultato di tale valutazione, ma alle regole di giudizio impiegate dal giudice per fondare la conclusione accolta.
Il terzo e quarto motivo di ricorso, che denunziano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 844 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, si dichiarano assorbiti, investendo la valutazione della Corte di appello sulla gravità del difetto denunziato e sulle sue cause, che è logicamente subordinata all’esame delle ec cezioni di decadenza e prescrizione dell’azione.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell ‘8 marzo 2024 .