Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29495 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29495 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26430/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO (EMAIL), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO (EMAIL);
–
ricorrente
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contro
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (EMAIL) , giusta procura speciale allegata al controricorso;
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1605/2020 depositata il 29/06/2020 e notificata il 02/09/2020 dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza COGNOME NOME al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa della indebita sospensione di tre mesi della seduta di laurea presso la facoltà di lettere dell ‘U niversità di RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Esponeva che la convenuta COGNOME, che si era laureata per prima nella stessa facoltà, aveva presentato un esposto nei suoi confronti per un presunto plagio nella compilazione della sua tesi e ciò aveva determinato per esso attore COGNOME il rinvio della discussione della tesi già fissata in attesa delle verifiche da parte RAGIONE_SOCIALE organi accademici.
All ‘ esito delle verifiche la commissione d ‘ inchiesta aveva concluso che nella tesi del COGNOME non sussisteva alcun elemento che potesse configurarsi come plagio ai danni della dottoressa COGNOME, così che la seduta di laurea si era celebrata, ma solamente in data 24 ottobre 2012.
Pertanto, il COGNOME lamentava di aver patito danni non patrimoniali per lesione della propria reputazione personale, dell ‘ immagine, dell ‘ onore della salute, stante l ‘ ansia derivante dalla vicenda, nonché un danno patrimoniale costituito dalle spese sostenute per l ‘ annullamento della festa di laurea in relazione alla data originariamente fissata prima del rinvio per verifiche.
1.2 La convenuta COGNOME NOME non si costituiva e non svolgeva attività difensiva.
1.3 Con sentenza del 17 luglio 2017 il Tribunale di Vicenza
accoglieva la domanda di COGNOME NOME e per l ‘ effetto condannava COGNOME NOME al risarcimento dei danni in favore dell ‘ attore nonché alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME proponeva gravame avanti alla Corte d’appello di Venezia.
2.1 Si costituiva resistendo COGNOME NOME.
2.2 Con sentenza n. 1605/2020, pubblicata il 29 giugno 2020 e notificata in data 2 settembre 2020 la Corte d’appello di Venezia accoglieva l’eccezione di nullità della citazione di prime cure, sollevata dall’appellante COGNOME, per inosservanza del termine minimo di comparizione, dichiarav a per l’effetto la nullità della sentenza di primo grado e, decidendo la causa nel merito, riesaminati gli atti e le istanze istruttorie delle parti, accoglieva la domanda di COGNOME NOME e condannava COGNOME NOME al risarcimento dei danni da questo patiti, liquidandoli in via equitativa; inoltre, compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condannava COGNOME NOME alla rifusione delle spese della fase di gravame.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Sia la ricorrente sia il resistente hanno depositato memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia <>.
Lamenta che la corte territoriale è incorsa in errore di diritto, consistente nell ‘ aver attribuito alla segnalazione effettuata dalla COGNOME una connotazione negativa tale da farla assurgere a fatto colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, mentre, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, affinché un esposto o una querela siano fonti di responsabilità è necessario che si dimostri che il denunciante era consapevole dell ‘ innocenza del denunciato.
Inoltre, la scelta di sospendere provvisoriamente la proclamazione in attesa di maggiori approfondimenti, seppure motivata dalla segnalazione fatta dalla COGNOME, è stata una scelta autonoma discrezionale dell’RAGIONE_SOCIALE, per cui nessuna colpa poteva essere attribuita alla COGNOME per tale conseguenza, non avendo ella violato alcuna norma o precetto.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia <>
Lamenta che la sentenza impugnata ha affermato che la segnalazione della COGNOME è da considerare attività ingiustificata e meritevole di maggiore ponderatezza, senza peraltro indicare quale norma di legge o regolamentare fosse stata in astratto violata o perlomeno in quale altro modo la COGNOME avrebbe potuto in concreto tutelare i propri diritti. Tale manchevolezza si risolve in un vizio della motivazione non essendo comprensibile nel ragionamento nel percorso logico argomentativo e giuridico seguito dal giudice per arrivare a tale conclusione.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia <>.
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto che il rinvio della proclamazione abbia determinato ripercussioni sulla reputazione del COGNOME ed abbia in ogni caso riconosciuto provato sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale sulla base di documenti prodotti ma invero privi di efficacia probatoria.
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia <>
Lamenta che nel liquidare le spese processuali la corte di merito ha riconosciuto al COGNOME anche una somma a titolo di anticipazioni e dunque attribuito a controparte una posta non dovuta dal momento che nella fase di gravame il COGNOME ha assunto la veste di appellato senza assumere alcun onere di iscrizione a ruolo.
Nel liquidare la somma a tale titolo, invero neppure richiesta nella nota spese prodotta Dal COGNOME, la corte territoriale ha violato il principio tra il chiesto e il pronunciato di cui all ‘ art. 112 cod. proc. civ.
I primi due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, affinché sia configurabile responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, occorre la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, e dunque la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass., 12/06/2020, n. 11271; Cass., 07/01/2022, n. 299).
La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo
necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante; conseguentemente quest ‘ ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l ‘ imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.
5.1 Si è inoltre precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell ‘ illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass., 300/2012).
5.2 Si è poi affermato che, al di fuori dell ‘ ipotesi in cui la presentazione all ‘ autorità giudiziaria o amministrativa di una denuncia o di un esposto infondati possa essere ricondotta al reato di calunnia, l ‘ attività pubblicistica dell ‘ organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all ‘ iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (v. Cass., 07/01/2022, n. 299; Cass., 20/03/2015, n. 5597; Cass. n. 1542/10).
5.3 Nell ‘ affermare che il comportamento della COGNOME, in quant o ingiustificato e sostanzialmente avventato (‘meritevole di maggiore ponderatezza’ ), sia stato illecito e produttivo di danno ingiusto, la corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi, poiché ha omesso di considerare non solo che una carenza di ponderatezza (sempre che tale esigenza potesse dirsi esigibile nella specie o finanche imposta da una qualche norma) avrebbe potuto al più integrare una colpa (la cui rilevanza per l’illecito prospettato sarebbe tutta da verificare), ma soprattutto che alla mera segnalazione di un possibile plagio da parte della odierna ricorrente alla docente responsabile, è seguita
e, per di più con autonoma efficacia causale, si è sovrapposta, la discrezionale iniziativa della RAGIONE_SOCIALE, sentito il Presidente della commissione di laurea, di rinviare (tra l’altro, non la discussione della tesi, bensì) la proclamazione in attesa delle doverose verifiche del caso.
6. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione in relazione ai primi due motivi, rimanendo per l ‘ effetto assorbiti il terzo ed il quarto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per provvedere sulla regolazione delle spese dell’intero giud izio, compreso quello di legittimità, in considerazione dell’esito finale della controversia ed in relazione all’attività effettivamente svolta da ognuna delle parti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; dichiara assorbiti il terzo ed il quarto; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile