Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34614 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1628/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
contro
ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
–
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Napoli n. 2417/2022, pubblicata in data 31 maggio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
Il signor NOME COGNOME conveniva avanti al Tribunale di Benevento le società RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, esponendo che i verificatori delle società convenute, all’esito di una verifica effettuata in data 3 gennaio 2014, dalla quale era poi scaturito il distacco dell’ utenza che alimentava l’abitazione familiare e l’azienda di cui l’attore era titolare, avevano falsamente denunciato, alla Procura della Repubblica, il ‘prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 1.11.2013 al 3.1.202014 effettuato attraverso l’attacco diretto alla rete RAGIONE_SOCIALE‘ ; chiedeva la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, patrimoniali e non (danno morale ed all’immagine), dallo stesso subiti, avendo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico, ritenendo ‘gli elementi acquisiti non idonei a sostenere l’accusa in giudizio’.
Nella resistenza delle convenute il Tribunale adito rigettava la domanda, e successivamente con sentenza del 31/5/2022 la Corte d’ Appello di Napol i rigettava l’interposto gravame.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati
da memoria.
Resistono, con separati controricorsi, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 357 e 358 c.p. nonché degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 per avere la corte territoriale ritenuto che ai dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che essi di fatto possono, proprio per tale qualifica, procedere al distacco di una utenza senza preavviso, contestazione e morosità ›› .
Lamenta, anzitutto, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, facendo seguito alla richiesta del Pubblico Ministero, con decreto del 22 ottobre 2015, aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico, non ritenendo gli elementi acquisiti idonei a sostenere l’accusa; prendendo , poi, le mosse dalla distinzione, in ambito penale, tra pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, sostiene che il verbale di verifica redatto dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE non è atto pubblico e che i tecnici RAGIONE_SOCIALE, difettando dei poteri tipici che connotano pubblici ufficiali e incaricati di pubblici servizi, quali quelli deliberativi, autoritativi e certificativi, non avrebbero potuto procedere al distacco dell’utenza, anche perché nello stesso verbale si dava atto che ‘all’atto della verifica non vi era alcun impianto utilizzatore’.
Si duole non essersi considerato che nella specie gli addetti RAGIONE_SOCIALE non potevano essere considerati incaricati di un pubblico servizio, non avendo potestà valutativa e decisionale in merito al distacco della
fornitura, che era intervenuta a seguito e su preciso ordine telefonico di un altro imprecisato responsabile.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Come le sezioni penali di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, al dipendente RAGIONE_SOCIALE addetto al controllo ed all’eventuale distacco dei contatori deve essere riconosciuta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, ‹‹ poiché tali operazioni non si esauriscono in un’attività meramente materiale, ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all’esercizio del pubblico servizio ››, quale è l’attività di RAGIONE_SOCIALE dell’energia elettrica svolta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (v. Cass. pen. n. 7566 del 2020).
Al riguardo, occorre precisare che, ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non ha rilievo la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione (Cass., sez. 5, 12/3/2020, n. 7075) .
La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357, 2° comma, cod. pen.).
È noto poi che, nell’ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (art. 358 cod. pen.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale.
Va pertanto affermato che l’attività di verifica degli impianti elettrici svolta da l dipendente dell’E nel, che espleta un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientra nel novero delle mansioni svolte dall’incaricato del pubblico servizio e, alla stregua di tali considerazioni, i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dal l’ incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; pertanto, il valore probatorio del verbale di verifica è circoscritto alle circostanze che sono cadute direttamente sotto la percezione del verificatore (Sez. 4 pen., 18/9/2024, n. 36940).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto piena e corretta applicazione di tale principio là dove ha affermato che l’attività svolta dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE, i quali hanno redatto il verbale attestante l’esito della verifica e la ritenuta necessità del distacco della fornitura sussistendo il pericolo concreto della protrazione del prelievo irregolare di energia elettrica, inoltrando quindi la denuncia all’autorità giudiziaria, non hanno esorbitato dai poteri ad essi spettanti, ma hanno operato entro i limiti dei conferiti poteri.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‹‹ violazione e falsa applicazione>> dell’art. 368 c.p. nonché dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 . c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto legittima la denuncia fatta dagli incaricati RAGIONE_SOCIALE, ed escluso che la stessa <<integrasse il reato di calunnia per assenza degli elementi costitutivi ›› .
Lamenta l'erroneità della gravata decisione nella parte in cui risulta affermato che la denuncia di un fatto penalmente rilevante perseguibile d'ufficio, sempre che non integri reato di calunnia, non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante.
Si duole non essersi considerato che il G.I.P. presso il Tribunale di Ben evento ha disposto l'archiviazione del procedimento penale, stante l'infondatezza della denuncia, e che, nella specie, sin dall'inizio non vi era alcuna ipotesi delittuosa allo stesso ricorrente imputabile, dal momento che la stessa RAGIONE_SOCIALE, tramite i suoi incaricati, non aveva rilevato la presenza di un 'impianto utilizzatore' , sicché la condotta di RAGIONE_SOCIALE doveva essere ritenuta integrare gli estremi della calunnia, essendo stato ingiustamente accusato del reato di furto aggravato di energia elettrica.
2.1. La censura è infondata.
2.2. La tesi difensiva dell'odierno ricorrente è che il carattere calunnioso della denuncia dovrebbe desumersi sia dalla circostanza che il procedimento penale instauratosi a suo carico sia stato definito con un decreto di archiviazione, sia dal fatto che al momento della verifica non era stata rilevata la presenza di impianti collegati alla rete elettrica.
Entrambi i presupposti su cui il ricorrente fa leva per supportare la presunta ascrivibilità agli addetti RAGIONE_SOCIALE di una condotta calunniosa non sono idonei a tale scopo.
Per un verso, infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante; che conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza, ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante, per
cui è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., sez. 3, 12/01/2012, n. 300; Cass., sez. 3, 08/05/2015, n. 9322).
Per altro verso, del tutto irrilevante si rivela la circostanza che all'atto della verifica non vi fossero apparecchi elettrici in funzione , poiché tanto non esclude che sia stato riscontrato un allaccio abusivo in sede di verifica, come ben sottolineato dalla sentenza qui impugnata (a pag. 11 della motivazione), ossia ‹‹l'esistenza di un allaccio diretto in cassetta RAGIONE_SOCIALE abusivo con possibilità di prelievo di energia senza registrazione dei consumi ›› .
Proprio tale accertamento esclude di per sé che possa dirsi sussistente il reato di calunnia, emergendo dalla circostanza fattuale sopra evidenziata la assoluta mancanza di dolo in capo agli incaricati RAGIONE_SOCIALE.
2.3. E' d'altro canto appena il caso di rilevare che nella specie si è in presenza di una denuncia cui ha fatto seguito un decreto di archiviazione, un provvedimento che non si pone invero a chiusura decisoria di un procedimento penale, ma che, anzi, ne implica la mancanza impedendone ab initio l'instaurazione.
Per tale natura, il decreto di archiviazione in sede penale non è idoneo a suscitare alcuna correlazione o interferenza nell'ambito del sistema di accertamento giurisdizionale del fatto-reato in sede penale ed in quella civile; con la conseguenza che esso, in sede civile, non determina preclusioni di sorta, né potrebbe produrre gli effetti tipici del giudicato.
Spetta pertanto al giudice civile stabilire, in piena autonomia di giudizio, se nei fatti emersi e dedotti al suo vaglio a fini risarcitori (ancorché archiviati dal giudice penale) siano ravvisabili gli estremi di un reato; e ciò per quanto attiene a tutti indistintamente gli effetti
che da tale accertamento possano conseguire sul piano civilistico (Cass., sez. 3, 02/07/2010, n. 15699; Cass., sez. 3, 20/01/2009, n. 1346; Cass., sez. 3, 19/10/2015, n. 21089).
Giusta principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. 3, 18/10/2022, n. 30496 e Cass., sez. 3, 03/02/2023, n. 3368; v., inoltre, ex multis , Cass., sez. 3, 15/10/2019, n. 25918; Cass., sez. 3, 13/01/2021, n. 457; Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 8997; v., anche Cass. pen., Sez. U, 28/01/2021-04/06/2021, n.22065), di quella costituzionale (cfr. Corte cost., 30 luglio 2021, n. 182; Corte cost., 12 luglio 2022, n. 173), e di quella sovranazionale (Corte EDU, Terza Sezione, COGNOME c. San Marino , 20 ottobre 2020; Corte EDU; Prima Sezione, Marinoni c. Italia , 18 novembre 2021), nell'ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l'accertamento sull'illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale. In tal caso, pertanto, il giudice civile è chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 cod. civ.).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia <> degli artt. 1176, 1218, 1223, 2043, 2059 c.c. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto non sussiste nti elementi per il riconoscimento, in suo favore, del diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali , subiti a seguito dell’interruzione dell’energia elettrica .
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Con specifico riferimento alla doglianza relativa alla
sussistenza del danno non patrimoniale derivante dalle ripetute richieste di pagamento per i prelievi di energia elettrica avanzate da RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente non ha idoneamente censurato la statuizione di rigetto della domanda, perché si limita ad affermare che il giudice d’appello ha fondato la decisione sull’assunto che le richieste reiterate di pagamenti non dovuti, da parte di RAGIONE_SOCIALE, ‘non si traducono in una lesione dell’integrità psico -fisica bensì sono riconducibili alla sfera dei meri fastidi e disagi non meritevoli di risarcimento’ ed ha omesso di considerare che le continue richieste di pagamento di presunti conguagli, pur essendo palesemente infondate per essere stato il procedimento archiviato, hanno determinato una condizione di forte stress, avendolo costretto a difendersi in tre procedimenti.
In realtà, la Corte d’appello ha ben evidenziato che la sola richiesta di archiviazione non è sufficiente per ritenere il carattere calunnioso della denuncia penale, in difetto di prova di una condotta dolosa a carico del denunciante, e, pur avendo considerato anche le richieste di pagamento formulate, ha ritenuto insussistente una condotta idonea a provocare un danno ingiusto civilmente sanzionabile secondo l’art. 2043 cod. civ.
3.3. Con riguardo, poi, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, la doglianza qui riproposta non si confronta minimamente con la ratio della decisione, che poggia sul rilievo che l’odierno ricorrente non ha offerto adeguata prova del lamentato pregiudizio economico, ed evidenzia, come già fatto dal giudice di primo grado, che ‘la prova della contrazione dell’attività non può essere data solo a mezzo testimoni’, essendo piuttosto necessario produrre documentazione contabile dell’azienda e le dichiarazioni dei redditi, dalle quali possa ricavarsi un eventuale calo di fatturato direttamente riconducibile alla disposta interruzione della fornitura di
energia elettrica.
Il ricorrente, nell’intento di superare tale percorso argomentativo, si limita a riproporre anche in questa sede le deduzioni difensive già sottoposte al vaglio del giudice d’appello e da questi disattese ed ad affermare, in modo apodittico, che non vi sarebbe stata sottrazione di energia elettrica, tanto che gli stessi incaricati, nel verbale di verifica, hanno dato atto che non vi erano impianti utilizzatori, e a ritrascrivere stralci di dichiarazioni rese da alcuni testi escussi nel corso del giudizio di primo grado, in tal modo richiedendo surrettiziamente, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione della vicenda fattuale, non consentite in sede di legittimità.
Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia ‹‹ violazione e falsa applicazione>> degli <>.
Si duole che la c orte d’appello lo abbia condannato al pagamento
delle spese del giudizio di appello, laddove ‘gli errori di fatto e di diritto che hanno determinato il distacco illegittimo della corrente elettrica unitamente alla dimostrata infondatezza dei giudizi penale e tributario, avrebbero dovuto condurre ad una valutazione diversa da parte dei giudici di appello, in termini perlomeno di soccombenza reciproca, a cui avrebbe dovuto conseguire una compensazione integrale delle spese di giudizio’.
Il motivo è infondato.
Il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione del principio della soccombenza.
Deve in proposito ribadirsi che il potere del giudice di compensare le spese di lite è discrezionale, sicché ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. il sindacato di questa Corte è limitato al mero accertamento della violazione del principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., sez. 5, 17/04/ 2019, n. 10685), ‘per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi’ (tra le altre, Cass. , sez. 6-3, 17/10/2017, n. 24502; Cass., sez. 1, 04/08/2017, n. 19613); tanto in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa’ (così , Cass., sez. 6 3, 26/07/2021, n. 21400, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e
sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 settembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME