Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4098 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4098 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26227/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TERNI n. 360/2024 depositata il 03/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1.7.2024 il Tribunale di Terni rigettava l’impugnazione interposta da lla signora NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Terni in data 8.3.2023 recante declaratoria di tardività della denuncia dei difetti di una fornitura di teli per ombrelloni da esterno effettuata dalla società RAGIONE_SOCIALE nel giugno 2019.
Avverso la suindicata pronuncia del giudice dell’appello la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ..
Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380bis, 4° c. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia «nullità della sentenza ex artt. 360, n. 4 cod. proc. civ. e/o 111 Cost. anche in relazione alla violazione degli artt. 132 co. II° n. 4 cod. proc. civ. nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in violazione degli artt. 1362 e 2735 comma 1 c.c. in relazione all’art. 360 co. I°, n. 3 cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 co. I°, n. 3 cod. proc. civ.» .
Con il secondo motivo denunzia «Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in violazione degli artt. 135 comma 2, 132 comma 2 codice consumo, dell’art. 1495 codice civile e
dell’art. 2967 codice civile in relazione all’art. 360 co. I°, n. 3 cod. proc. civ.».
Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente interpretato la email del 19.08.2020 quale confessione stragiudiziale circa il momento della scoperta dei difetti di conformità del bene.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia «nullità della sentenza ex artt. 360, n. 4 cod. proc. civ. e/o 111 Cost. anche in relazione alla violazione degli artt. 132 co. II° n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. -Violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2730 e 2734 codice civile, 132 comma 2 e 130 codice del consumo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 codice civile, 132 comma 2 e 130 codice del consumo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 codice civile, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. Civ.» è inammissibile.
Con il 4° motivo denunzia «nullità della sentenza ex artt. 360, n. 4 cod. proc. civ. e/o 111 Cost. anche in relazione alla violazione degli artt. 132 co. II° n. 4 cod. proc. civ. nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc.civ. -Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in violazione degli artt. 118, 120, 130 e 132 d.lgs n. 206 del 2005 nonché dell’art 115 comma 2 cod. proc. civ.. in relazione all’art. 360 co. I°, n. 3 cod. proc. civ.»
Si duole che, dopo aver deciso la controversia in base alla questione assorbente dell’assenza di prova della tempestività della
denuncia, il giudice dell’appello abbia, seppure sotto profili motivazionali diversi da quelli esposti dal giudice di primo grado, ritenuto di dover confermare la sentenza del giudice di pace anche in ordine all’assenza di prova del difetto dedotto con l’atto introduttivo di primo grado.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza là dove, nel correggere il giudice dell’appello quanto al riguardo indicato dal giudice di prime cure, risulta affermato che il <>.
Anche sotto il profilo dell’erronea sussunzione degli oneri probatori facenti capo alle parti, va posto in rilievo come la ricorrente si limiti a contestare l’interpretazione che i giudici di merito hanno
attribuito al contenuto della mail in data 19.8.2020 inviata dalla RAGIONE_SOCIALE all’azienda RAGIONE_SOCIALE, fornitrice del materiale alla appellata e controricorrente, senza invero denunziare la violazione dei criteri legali d’interpretazione ex art t.1362 ss. c.c.
Senza sottacersi che il giudice dell’appello non fonda invero la propria decisione su tale email (di provenienza della sola acquirente), ma afferma solamente che della data di scoperta dei difetti non riconducibile all’atto della consegna – l ‘ acquirente non ha fornito prova in atti.
Anche con la deduzione della violazione degli artt. 135, comma 2, e 132, comma 2, Cod. consumo, nonché degli artt. 1495 e 2967 c.c. la ricorrente non indica quale sia l’errore di diritto in cui sia incorso il giudice del gravame in ordine alla sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta di cui all’art. 132 D.lgs. n. 206/2005, in base al quale i l venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
La ricorrente richiama nuovamente l’interpretazione della suindicata email in data 19.8.2020, la cui disamina resta preclusa in questa sede di legittimità.
Va per altro verso ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da
quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.) (v. Cass. n. 13395/2018).
Orbene anche in ordine alle doglianze mosse con il terzo motivo va osservato che con esse la ricorrente inammissibilmente sollecita invero una rivalutazione delle prove da parte di questa Corte al fine del pervenimento ad una conclusione diversa da quella nella specie raggiunta dai giudici di merito, laddove l’attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, in quanto espressione dell’essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, deve ritenersi, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest’ultima, come vizio della decisione di merito.
Nella specie parte ricorrente non nega invero l’esistenza della fonte di prova (ovvero l’asserita confessione resa dalla legale rappresentante della società convenuta), ma lamenta come erronea la relativa valutazione operata dai giudici di merito e il convincimento sulla stessa raggiunto, il quale si appalesa invero non avulso da una plausibile interpretazione delle dichiarazioni rese.
Il ricorso risulta pertanto inammissibile anche alla luce del disposto di cui all’art. 360 bis c.p.c., avendo il giudice dell’appello fatto invero piena e corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della società controricorrente, seguono la soccombenza.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 900,00 (di cui euro 700,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 700,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento di euro 700,00 in favore della Cassa delle ammende , ai sensi dell’ art. 96, 4° co., c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27.11.2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME