Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26652 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26652 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 19198-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME‘ NOME e NOME‘ NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 556/2021 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona della AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato NOME NOME evocava in giudizio NOME e NOME NOME innanzi il Tribunale di Crotone, invocando la loro condanna al risarcimento del danno conseguente all’esecuzione di una nuova opera ed al ripristino dello statu quo ante. Nella contumacia dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 579/2016, rigettava la domanda, compensando le spese del grado, evidenziando che la stessa integrava una denunzia di nuova opera ed era stata proposta dopo la scadenza del termine di un anno dal compimento dell’attività denunciata.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 566/2021, la Corte di Appello di Catanzaro, nella resistenza degli appellati, rigettava il gravame proposto dall’originario attore avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha ritenuto condivisibile la statuizione del Tribunale, secondo la quale l’azione proposta dal NOME fosse da configurare come denuncia di nuova opera, anche perché l’attore non aveva allegato né dolo, né colpa, del danneggiante, e che, come tale, fosse soggetta allo specifico regime decadenziale previsto dall’art. 1171 c.c.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
NOME e NOME, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 17.02.2022, dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte. Con ordinanza interlocutoria n. 8253/2022 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo perché fosse trattato in udienza pubblica.
In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta.
E’ comparso all’udienza pubblica il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1170 e 1171 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda, attribuendole contenuto nunciatorio, laddove essa aveva, al contrario, contenuto risarcitorio. Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto decaduto l’attore dal diritto in concreto esercitato.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, che aveva qualificato la domanda come di nunciazione, ex art. 1171 c.c., rilevando d’ufficio una eccezione di tardività non proposta dalla parte convenuta.
La prima censura è fondata.
Va ribadito, infatti, che ‘Nell’interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non
soltanto dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell’istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all’istruttore’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5402 del 25/02/2019, Rv. 652927; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 16/10/1979, Rv. 401987). Nel caso di specie, la domanda era stata introAVV_NOTAIOa con atto di citazione, ovverosia con modalità incompatibile con il procedimento cautelare di denunzia di nuova opera, che prevede invece il ricorso, ed aveva chiaramente un contenuto risarcitorio – ripristinatorio, mentre la tutela cd. nunciatoria mira in primo luogo a conseguire l’effetto sospendere un’opera in corso di esecuzione o ad impedire il compimento di lavori. La Corte distrettuale ha omesso di dare rilievo a tali elementi, che le avrebbero dovuto suggerire un diverso inquadramento della fattispecie, in linea con la richiesta di tutela effettivamente promanante dalla parte attrice.
Peraltro, va anche evidenziato che, anche nell’ambito del procedimento previsto dagli artt. 1170 e 1171 c.c., vale il principio secondo cui ‘Nel procedimento di nunciazione la fase cautelare, finalizzata alle determinazioni provvisorie per la cui concessione è richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall’art. 1171, primo comma, c.c., è distinta da quella di merito, destinata a completare l’indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente. Entrambe, tuttavia, costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio … onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace
quella iniziale; in detta seconda fase, poi, l’attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilità dell’azione in sede cautelare (infrannualità dall’inizio dell’opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12511 del 15/10/2001, Rv. 549618; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22589 del 16/10/2020, Rv. 659369). Di conseguenza, il giudice di merito, una volta rilevato il decorso dell’anno dal compimento dell’attività denunziata dal NOME NOME, avrebbe potuto al massimo denegare l’interdetto, ma non si sarebbe comunque potuto esimere dall’esaminare nel merito la domanda, e ciò a prescindere dalla sua qualificazione in termini nunciatori o risarcitori, anche in considerazione del fatto che l’introduzione di una richiesta a contenuto risarcitorio implica necessariamente un esame sulla fondatezza della pretesa.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.
La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 26 settembre 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL RELATORE NOME COGNOME