SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1265 2025 – N. R.G. 00001523 2021 DEPOSITO MINUTA 14 07 2025 PUBBLICAZIONE 14 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
Dott.
NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere NOME Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello iscritta al n. 1523 del ruolo generale dell’anno 2021
promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEc.f. e dall’Avvocato Stabilito NOME COGNOMEc.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in INDIRIZZO Faenza, giusta procura in atti P. C.F. C.F.
APPELLANTE
contro
c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in
carica, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEc.f. ) ed elettivamente domiciliata in presso il suo studio in INDIRIZZO a Modena, giusta procura in atti P. C.F.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE IN PUNTO A:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 995/2021 del 17.6.2021, pubblicata il 18.06.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all’udienza del 3.10.2024:
Appellante :
‘in via istruttoria, senza che ciò comporti alcuna inversione dell’onere della prova, disporre:
a) consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto le lavorazioni effettuate dalla sulla pressa per cui è causa, volta a confermare i rilievi di cui alla perizia del Dott. Ing. (doc. 10 attoreo), nonché in particolare al fine di accertare e determinare i vizi, i difetti e l’incompletezza dell’opera della convenuta, quantificarne gli effettivi costi ed ore di manodopera, con riferimento alla scheda lavori, alla fattura e alla documentazione fotografica già in atti, nonché a quanto rilevabile dall’esame diretto della pressa. Con riserva di dettagliata formulazione del quesito al CTU;
b) prova per testi ed interrogatorio formale sui capitoli di prova nn. 1-2- 3-4-5-6-78-12-14-15 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) prova testimoniale ex art. 257 c.p.c. del sig. sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 21.01.2020, al quale si sono espressamente riferiti i testi già escussi e che pare essere l’unica persona della compagine di (oltre alla sig.ra a diretta conoscenza dei fatti di causa relativi alla tempestività della denuncia dei vizi;
d) confronto ex art. 254 c.p.c. tra i testi e in relazione alle condizioni della pressa oggetto di causa al momento della riconsegna, avendo gli stessi rispettivamente confermato e negato che la pressa medesima si trovasse nello stato di cui alle fotografie prodotte quale documento n. 2 di parte attrice, nonché presentasse ulteriori anomalie, vizi e difetti di funzionamento, già descritti in atti; nel merito:
· in via principale, accogliere l’appello proposto e, per l’effetto, accertare e dichiarare nulla più è dovuto alla società appellata da parte della società appellante per i fatti per cui è causa e, per l’effetto, revocare il decreto opposto; in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un qualche residuo credito in favore dell’appellata, porvi in compensazione, anche in via riconvenzionale, il credito accertato in favore dell’appellante a titolo di risarcimento danni per le causali specificate in atti e, per l’effetto, revocare il decreto opposto e dichiarare che nulla più è dovuto dalla società appellante alla società appellata; in estremo subordine, revocare il decreto opposto e condannare la società appellante al pagamento in favore dell’appellata di quella minore somma che risultasse dovuto all’esito della suddetta compensazione.
· accogliere l’appello proposto e, per l’effetto, condannare alla restituzione di quanto percepito in conseguenza delle disposizioni della sentenza di primo grado, ovvero in subordine di quella minor somma ritenuta di giustizia all’esito della riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.’
Appellata – Appellante incidentale :
‘-in via preliminare:
– qualora ritenuto necessario, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere i mezzi di prova richiesti con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., non ammessi e come descritti in narrativa dell’atto di appello;
-in INDIRIZZO
-rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello esposti nell’atto di citazione in appello del 27.7.2021 avverso la sentenza n. 995/2021 emessa dal Tribunale di Modena in data 17.6.2021 nella causa civile n. 3611/2019 R.G.;
-confermare, conseguentemente, la citata sentenza impugnata in ogni sua parte;
-in via subordinata:
– nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello,
e dunque in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
della somma di euro 11.840,39 oltre agli interessi ex artt. 4-5 D.Lgs. n. 231/2002, dal dovuto sino al saldo effettivo, o dell’altra diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui anche ) otteneva dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 915/2019 del 2.4.2019 con il quale veniva ingiunto alla società (da qui FAR o committente ) di pagare € 11.840,39, quale somma dovuta a saldo della fattura n. 346 del 29.8.2018 di € 29.754,64, relativa al corrispettivo per la riparazione di una pressa.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione la società esponendo:
-il 3.8.2018, la aveva consegnato alla una pressa per la sua riparazione; Parte
-le parti avevano concordato la riconsegna del macchinario entro il 27.08.2018, in concomitanza con la ripresa dell’attività produttiva dopo la pausa estiva;
-a fine agosto 2018, la riferiva che i lavori di riparazione erano ancora in corso e quindi la committente si trovava di fatto nell’impossibilita ad eseguire numerosi lavori di pressatura già fissati con i clienti;
-nonostante i solleciti, la pressa veniva trattenuta dalla per tutto il mese di settembre 2018 e solo dal mese di ottobre la ne aveva riacquistato la disponibilità; Parte
-molti dei lavori di riparazione erano stati realizzati con imperizia, negligenza e superficialità, mentre altri non erano stati effettuati;
-la aveva contestato il grave inadempimento e la aveva chiesto di concordare un intervento riparatore; Parte
-la tuttavia era stata costretta a rivolgersi ad altra ditta del settore affinché fossero effettuate le riparazioni non eseguite sostenendo una spesa di € 10.809,20; Parte
-la aveva provveduto comunque al pagamento parziale della fattura per la somma complessiva € 18.054,64, limitatamente alle lavorazioni effettivamente eseguite; Parte
-la era stata inadempiente sia per il ritardo nella riconsegna del macchinario (con conseguente danno economico), sia per la qualità delle lavorazioni presentando vizi (saldature effettuate senza eliminare le precedenti, fessure non suturate, perdita d’olio), sia per non aver eseguito diverse lavorazioni, con conseguente riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c..
La concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed in subordine, in via riconvenzionale, la compensazione con il danno subito. Parte
3. Si costituiva in giudizio la deducendo:
-nell’agosto 2018 la aveva richiesto la riparazione di una pressa vecchia di circa trent’anni; Parte
-la aveva comunicato che i lavori si sarebbero protratti per circa due mesi e la committente aveva accettato tali condizioni;
-i lavori erano stati realizzati ad opera d’arte e la pressa era stata consegnata alla fine del mese di settembre, come risultante dal DDT del 28.9.2018;
-la aveva accettato l’opera ed era stata emessa la fattura azionata in sede monitoria n. 346 del 29.9.2018 di € 29.754,64; Parte
-la non aveva lamentato alcun vizio e aveva versato € 10.054,64 il 13.11.2018, € 5.000,00 il 7.12.2018 ed € 3.000,00 il 7.2.2019 per complessivi € 18.054,64; Parte
-solo a seguito di numerosi solleciti di pagamento del saldo, con e-mail del 21.1.2019, la aveva affermato per la prima volta che le riparazioni non sarebbero state eseguite a regola d’arte; Parte
-la con e-mail del 4.2.2019 aveva chiesto alla , senza ammettere alcuna responsabilità, di poter visionare la pressa per le opportune verifiche invitandola a non metterla in funzione per non aggravare eventuali danni; Parte
-la tuttavia si era rifiutata di far visionare la pressa; Parte
-la era decaduta dalla garanzia per vizi ex art. 2226 c.c. avendoli denunciati oltre tre mesi dopo la consegna del macchinario; Parte
-i vizi lamentati non erano provati;
-nessun termine essenziale era stato convenuto.
L’opposta concludeva per il rigetto dell’opposizione e la condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c..
4. Assunte le prove orali, all’esito della trattazione il Tribunale con sentenza n. 995/2021 rigettava l’opposizione.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la
6. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale tardivo condizionato.
7. All’udienza del 3.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ritiene censurabile la sentenza per violazione dell’art. 2226 c.c., laddove il Tribunale ha ritenuto non provata la tempestiva denuncia dei vizi lamentati da (formalizzata con l’email del 21.1.2019), in quanto la segnalazione effettuata al sig. (dipendente della ) non era idonea ad interrompere il termine; difatti la denuncia era stata rivolta, al momento della consegna del macchinario, ad un soggetto non legittimato a ricevere la denuncia e non portata a conoscenza dei titolari della . Secondo l’appellante, invece, le risultanze delle prove orali (e nella specie della teste e documentali (v. e-mail 4.1.2019) dimostrerebbero la legittimazione del sig. in quanto i rapporti fra la (nella persona della titolare sig. e la avvenivano per il tramite del suddetto soggetto, quale referente di questa per ogni esigenza della lavorazione. Parte Parte
9. Il motivo è infondato.
10. Va ricordato preliminarmente che in tema di contratto d’opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 c.c. per i vizi dell’opera eseguita, incombe su quest’ultimo l’onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione (cfr. Cass. n. 4908/2015).
11. La denuncia dei vizi va effettuata dal committente al prestatore d’opera (o anche all’appaltatore stante la sovrapponibilità della disciplina) quale parte obbligata contrattualmente alla prestazione; difatti, la denuncia anche se tempestiva, inviata ad un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale, non è idonea a raggiungere lo scopo dell’art.
2226 c.c. di impedire la decadenza, salvo che non venga provata una legittimazione di questo a ricevere detta denuncia e quindi a produrre effetti nella sua sfera giuridica.
12. Nella fattispecie, la teste ha riferito che al momento della riconsegna del macchinario la titolare della (sig. ‘ chiamò al telefono il signor io ero presente perché siamo vicine di postazione e gli ha detto che gli riportava i lavori male eseguiti, dicendo che si erano riaperte le saldature, che erano state fatte male, e che i martinetti perdevano olio, uno in particolare più degli altri’ . Ma la circostanza che la abbia segnalato al solo sig. ‘ la presenza di vizi e difetti sul lavoro’ , non è idonea ad impedire la decadenza di cui all’art. 2226 c.c. nel termine di legge; difatti, il sig. pur ammettendo che avesse avuto contatti con la committente per l’esecuzione delle lavorazioni, non era la parte obbligata contrattualmente ed, in assenza di un valido titolo, non era legittimato a ricevere con efficacia giuridica la denuncia non avendo la rappresentanza giuridica della . Parte Parte
13. La teste in risposta al cap. 13 ( ) ha anche precisato che la sig. 1 della aveva sempre parlato ‘ con e nessun altro della , confermando quindi che in occasione della riconsegna a fine settembre 2018 e successivamente, non era stata trasmessa alcuna denuncia alla . D’altra parte, i contatti fra la sig. e il sig. erano limitati all’ambito strettamente tecnico (essendo un operaio dipendente della ), ma non era a lui che dovevano essere inviate le contestazioni al momento della riconsegna, in difetto di un formale mandato da parte della . La circostanza, quindi, che in precedenza la avesse avuto contatti diretti con il solo sig. Parte Parte Parte
non giustifica l’investitura giuridica dello stesso come soggetto idoneo a ricevere la denuncia ai fini dell’art. 2226 c.c.
14. Tale carenza probatoria poteva essere colmata dalla prova che il sig. avesse portato a conoscenza il proprio datore di lavoro della denuncia (v. teste ‘ Cap. 13: al telefono normalmente non risponde, passa dall’ufficio, e mi avrebbe detto subito che c’era qualche difetto, o qualcosa nel lavoro. Invece non mi ha mai detto niente. è il capo officina, coi clienti parla solo se lo chiamano dall’ufficio, deve prima passare dall’ufficio ), ma tale prova non è stata fornita dall’appellante. Sotto tale profilo, la richiesta di audizione del sig. sui capitoli di prova orale già ammessi, formulata in questo grado di giudizio dalla , non solo è inammissibile ex art. 345 c.p.c., Parte
( ) 1 ’13. Vero che la il giorno seguente alla riconsegna della pressa contattava il sig. per ribadire la presenza di vizi e difetti sul lavoro effettuato dalla società convenuta?’
ma appare superflua alla luce del quadro probatorio sopra descritto. Né l’appellante ha provato che successivamente sia stata trasmessa alla la denuncia dei vizi da parte della ; la teste ha precisato che ‘ Le telefonate le prendo tutte io …ADR nei giorni precedenti alle consegne la ha chiamato continuamente, e ha parlato anche con questo soprattutto durante le fasi di lavorazione, ma mai dopo la consegna.’ La segnalazione effettuata alla nei termini e modalità allegate dall’appellante, non può quindi soddisfare la minima finalità della denuncia ovvero quella di consentire all’esecutore dell’opera di assumere un valido impegno alla relativa eliminazione dei vizi e quindi operare la garanzia. Parte
15. A ciò va aggiunto che la ha effettuato due pagamenti parziali della fattura senza alcuna contestazione o riserva, tenendo un comportamento incompatibile con le eccezioni sollevate successivamente. Parte
16. Pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la denuncia di del 21.1.2019 ed indirizzata alla (doc. 2) fosse da ritenersi tardiva, in quanto effettuata oltre il termine di legge. Ciò rende superflua l’ammissione della CTU, anche in considerazione del tempo trascorso e l’intervento effettuato da altra ditta sul macchinario. Parte
17. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata per violazione degli art. 1667 e 2226 c.c. laddove il Tribunale ha escluso che la avesse riconosciuto i vizi lamentati. In particolare, secondo l’appellante, detto riconoscimento risulterebbe dal doc. 3 di parte attrice ovvero dall’email del 4.2.2019 inviata da a nella quale con la ditta esecutrice – a seguito della segnalazione dei vizi di cui all’email del 21.1.2019 inviata dall’appellante – comunica che ‘ la pressa va fermata se continua a lavorare i problemi aumentano prego telefonare immediatamente al sig. per prendere appuntamento ‘. Tale affermazione costituirebbe la prova che la era a conoscenza della gravità dei problemi della pressa, tanto da invitare la a fermare il macchinario. Parte Parte
18. Il motivo è infondato.
19. Il riconoscimento del difetto costituisce un fatto equipollente della denunzia e consiste nell’ammissione storica dei vizi e delle difformità. Il riconoscimento da parte dell’appaltatore e del prestatore d’opera di vizi dell’opera non viene assoggettato ad alcuna forma determinata: ” il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte del prestatore d’opera non deve accompagnarsi alla confessione giudiziale o stragiudiziale della sua
responsabilità, non richiede formule sacramentali e può esprimersi anche in forma tacita o manifestarsi per facta concludentia” (Cass. n. 4908/2015; nello stesso senso n. 27948/2008).
20. Tuttavia, anche se il riconoscimento dei vizi dell’opera può esprimersi anche in forma tacita e manifestarsi per facta concludentia , perché sussista il detto riconoscimento è necessario che l’esecutore accerti l’esistenza dei vizi e quindi sia stato messo in grado di visionare l’opera al fine di valutare le cause ed i possibili rimedi (cfr. Cass. n. n. 8384/2000). Ciò in quanto l’esecutore dell’opera deve avere la possibilità di emendare gli eventuali vizi, assumendo la relativa obbligazione che non può prescindere dalla materiale disponibilità del bene.
21. Nella fattispecie, la Corte condivide quanto affermato dal Tribunale laddove ha escluso che la e-mail in questione contenesse un riconoscimento implicito dei vizi da parte della , in quanto è documentato che questa – dopo la consegna del macchinario – non ha potuto visionare e constatare i vizi lamentati, come risulta dalla e-mail del 4.2.2019 (doc. 4 fasc. ) con la quale la si è rifiutata di far visionare la pressa. Quanto affermato dalla nella e-mail, non integra quindi un riconoscimento implicito dei vizi, ma rappresenta soltanto un comportamento improntato a buona fede non potendosi trarre dal suo contenuto la dichiarazione inequivoca di riconoscere i vizi lamentai (peraltro genericamente indicati) dalla committenza. Difatti qualora la avesse consentito alla di visionare l’opera ed accertarsi dei vizi, questa avrebbe potuto riconoscerli (implicitamente) impegnandosi a risolvere le problematiche; nella e-mail del 22.2.2019 (doc. 5), la ha invece confermato il rifiuto: ‘ non gliela invio perché ma la tratterrebbe ancora per un tempo indeterminato. Penserò il da farsi e glielo comunicherò’. Parte Parte Parte Parte
22. Con l’ultimo motivo di gravame, parte appellante lamenta il mancato esame della doglianza relativa alla mancata prova del credito. In particolare, secondo l’appellante, il credito sarebbe supportato solo dalla fattura azionata monitoriamente, il cui importo non sarebbe mai stato accettato dalla debitrice; il pagamento parziale effettuato da era da considerarsi congruo rispetto alle lavorazioni svolte (€ 18.054,65) e quindi da esso non potrebbe comunque derivare l’accettazione dell’intero importo della fattura. Parte
23. La censura è infondata.
24. L’omessa contestazione della fattura o una contestazione tardiva costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in essa indicate, specie nel caso in cui la fattura sia stata accettata dal debitore e non immediatamente contestata. Come è noto la fattura, atto di
formazione unilaterale, non costituisce un valido elemento di prova ove il rapporto sia oggetto di contestazione: in tali casi, infatti, la fattura può costituire soltanto un indizio, che onera la parte – laddove l’esistenza del credito in esso rappresentata sia contestata – di fornire al giudice la prova dell’esatto ammontare del credito stesso, anche nel caso in cui sia intervenuto un pagamento parziale, e il creditore reclami la differenza (Cass. 20802/2011). Tuttavia, va considerato il principio secondo il quale ‘ la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l’accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti’ (Cass. n. 26801/2019 in motivazione; cfr. n. 15832/2011, n. 35870/2022; n. 2211/2022).
25. Nella fattispecie la condotta tenuta dalla si è concretizzata: 1) nella mancata immediata contestazione della fattura relativa al corrispettivo dell’opera nel lasso di tempo che va dalla ricezione della fattura n. 346 del 29.9.2018 alla prima contestazione sulla quantità e prezzo inviata dalla debitrice il 12.3.2019; 2) nel pagamento senza riserve, successivo alla ricezione della fattura, di tre importi parziali (13.11.2018, 7.12.2018 e 7.2.2019); 3) nell’ultimo pagamento (7.2.2019) effettuato dopo che la aveva segnalato (21.1.2019) le problematiche delle lavorazioni effettuate, senza contestare alcunché in merito alle prestazioni ed al prezzo indicato in fattura. Parte Parte
26. Tale condotta è incompatibile con la contestazione degli importi fatturati e costituisce prova presuntiva dell’avvenuta accettazione del corrispettivo indicato dalla nella fattura de qua.
27. Quanto infine alle richieste istruttorie reiterate in questo grado dall’appellante, occorre preliminarmente ricordare che le ordinanze con cui il giudice istruttore decide sulle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all’istruzione della causa sono di norma revocabili e non pregiudicano il merito della decisione della controversia; il giudice potrebbe apprezzare nel corso dell’assunzione delle prove la sopravvenuta irrilevanza o superfluità di prove inizialmente ammesse, ben potendo modificare o revocare le ordinanze istruttorie, anche implicitamente, nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione (art. 177 c.p.c.) ( ex plurimis Cass. n. 30161/2018; n. 1596/2007; n. 16113/2000). Tuttavia, è
sempre onere della parte che vi abbia interesse contestare nella prima difesa o udienza utile il provvedimento adottato dal giudice. Ciò assume particolare rilievo proprio nel caso in cui vi sia stato un provvedimento reiettivo di istanze probatorie da parte del giudice, giacché detto provvedimento sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste istruttorie. Rispetto a tale provvedimento, la parte che si sia vista rigettare le proprie istanze, ha l’onere – ricavabile dall’art. 177 c.p.c. – di sollecitare il Giudice, attraverso una motivata istanza di riesame della decisione sull’istruttoria.
28. Dall’esame delle carte processuali emerge che il Tribunale, con propria ordinanza del 21.1.2020, dopo aver ricordato i limiti di ammissibilità dei capitoli di prova orale, ha ammesso solo alcuni capitoli, ma la non ha però immediatamente contestato la predetta ordinanza. Parte
29. In ogni caso, i capitoli non ammessi non avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Nel caso di specie l’ammissione delle prove non consentirebbe di contrastare la decisività del fatto che la è decaduta dalla denuncia dei vizi lamentati e comunque i capitoli richiesti attengono a circostanze non contestate (cap. 1), irrilevanti (cap. 2, 3, 4, 6, 12) o che esulano dall’oggetto del presente giudizio di appello (cap. 5, 7, 8) o oggetto di prova documentale (cap. 14, 15). Parte
30. In conclusione, l’appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata. Ciò consente alla Corte di non esaminare l’appello incidentale condizionato tardivo proposto da .
31. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
32. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l’appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell’appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Modena
n. 995/2021 del 17.6.2021, pubblicata il 18.06.2021;
– condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
– dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 8 luglio 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME
Il Consigliere COGNOME Relatore Dott. NOME COGNOME