Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32178 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3451/2022 R.G. proposto da :
NOME, NOME, difese da ll’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 895/2021 depositata il 21/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2006, NOME COGNOME, proprietario di un immobile, conveniva in giudizio la confinante NOME COGNOME, domandando la demolizione di un muro di cinta che assumeva edificato senza autorizzazione e in violazione dell ‘altezza prevista dalle n.t.a. del piano regolatore. Allegava che esso aveva un’altezza di 5 metri e una
sovrastante rete metallica di 1,5 metri. Domandava inoltre il risarcimento dei danni per la perdita di aria e luce. (le n.t.a. del piano regolatore dispongono: ‘ Le recinzioni in virtù della tutela dei valori ambientali della zona non dovranno superare i mt. 1.60 di altezza, di cui parte piena non oltre cm 50, dovranno essere di tipo trasparente, senza muri pieni e tali da permettere la massima visibilità, salvo quelle realizzate con siepi e murature ‘) . NOME COGNOME domandava il rigetto della domanda, sostenendo che l’innalzamento del muro era stato concordato tra le parti per tutelare la propria riservatezza in previsione della sopraelevazione dell’immobile dell’attore. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da asserite irregolarità urbanistiche delle opere realizzate dal COGNOME.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 2017, accoglieva parzialmente la domanda principale e condannava la convenuta alla demolizione parziale del muro, cioè alla demolizione della parte sovrastante l’altezza consentita, rigettando la domanda di risarcimento danni e compensando integralmente le spese di giudizio.
La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello principale della convenuta e accolto parzialmente l’incidentale nel profilo relativo alle spese. La Corte territoriale ha escluso la violazione della giurisdizione, qualificando la lite come una controversia tra privati fondata sulla lesione di un diritto soggettivo per violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale. Ha ritenuto corretta la condanna alla demolizione, aggiungendo che le medesime norme tecniche prevedono una distanza minima dai confini di 10 metri, non rispettata nel caso di specie. Ha giudicato non provata l’esistenza di un valido accordo tra le parti per la sopraelevazione del muro, a causa della discordanza delle deposizioni testimoniali su punti essenziali. Ha infine escluso l’omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale, chiarendo che questa aveva ad oggetto la conformità dell’opera del COGNOME ai titoli edilizi e che la c.t.u.
aveva accertato tale conformità. Quanto all’appello incidentale, la Corte distrettuale ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni per mancanza di prova sul pregiudizio economico concreto. Ha invece riformato la sentenza di primo grado sulle spese, condannando l’COGNOME, in ragione della soccombenza parziale, al pagamento di metà delle spese del primo grado in favore del COGNOME. Per il giudizio di appello, ha condannato l’appellante principale al pagamento di metà delle spese, compensando il resto.
Ricorrono in cassazione gli eredi della convenuta (NOME COGNOME ed NOME COGNOME), con cinque motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste l’attore con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– In via preliminare, è da rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. L’eccezione fa valere che è passato in giudicato il capo della sentenza d’appello che, nel rigettare il secondo motivo di gravame, ha confermato la condanna alla demolizione per violazione dei limiti di altezza previsti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale; poiché il ricorso principale non ha censurato tale autonoma ratio decidendi , l’eventuale accoglimento dei motivi proposti non arrecherebbe alcuna utilità alle ricorrenti. Tuttavia, il rigetto del secondo motivo di appello implica solo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e non coinvolge il merito della controversia, che è oggetto dei motivi successivi, tratti ad oggetto del ricorso in cassazione.
-Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. con la seguente argomentazione. La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto applicabile la tutela ripristinatoria di cui all’art. 872 c.c. basandosi sull’accertamento della violazione delle norme sulle distanze tra edifici. Infatti, tale domanda non è mai stata proposta dall’attore, il quale ha agito in giudizio dolendosi della asserita
abusività della sola sopraelevazione del muro di cinta, lamentando gli effetti pregiudizievoli in termini di veduta, aria e luce, senza mai denunciare alcuna violazione delle distanze tra le proprietà. In tale caso di violazione di norme locali che disciplinano solo l’altezza degli edifici senza rapporto con le distanze, il privato ha diritto solo al risarcimento dei danni e non alla riduzione in pristino.
Il primo motivo è accolto nei termini seguenti.
L’accertamento del fatto processuale, come imposto dalla natura della censura specifica di un error in procedendo (vizio di extra petizione), si fonda sull’esame diretto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per determinare l’esatta portata della domanda formulata dal l’attore contro la convenuta. Da ciò emerge che la causa petendi dell’azione promossa era incentrata sull’abusività del muro di cinta innalzato dalla signora COGNOME, specificamente perché costruito senza autorizzazione ed in violazione delle norme urbanistiche vigenti in materia, e in particolare violando le norme del regolamento urbanistico per la zona CT4 che non consentono la costruzione di muri di recinzione di altezza superiore a metri 1,60. Si premetteva, infatti, che la signora COGNOME aveva innalzato un muro di cinta alto circa 5 metri, sormontato da una rete metallica di circa 1,50 metri, e si denunciava che tale muro danneggiava gravemente l’abitazione del NOME, privandola di veduta, luce e aria. Le conclusioni dell’atto di citazione chiedevano, quindi: 1. di accertare l’abusività del muro di cinta per violazione delle norme urbanistiche vigenti; 2. di dichiarare che il muro toglieva veduta, aria e luce; 3. di condannare la convenuta alla demolizione del muro di cinta per intero, o in subordine per l’altezza superiore a quella conseguita dalla normativa vigente, e nella misura in cui esso priva di veduta, luce ed aria l’immobile di proprietà del l’attore; 4. di condannare al risarcimento dei danni. Non si rinvengono istanze dirette a censurare una violazione delle distanze legali tra edifici, né una violazione delle distanze minime dai confini, stabilite dalle n.t.a. o dal codice civile,
come autonome fonti di pretesa riparatoria ripristinatoria. Le doglianze erano circoscritte alla sola misura della sopraelevazione del muro di cinta e alla sua altezza.
La Corte di appello di Catanzaro, nel rigettare il terzo motivo di appello della convenuta (il quale contestava l’ordine di demolizione assumendo che la violazione dell’altezza comportasse solo il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino, secondo l’art . 872 c.c.), ha confermato l’ordine di demolizione, ma ha introdotto un elemento estraneo alla causa petendi originaria. Infatti, la Corte territoriale ha osservato come, dalle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Parghelia, risultasse che la distanza minima da osservarsi dai confini di proprietà doveva essere di 10 metri, e ha concluso che anche sotto tale profilo non possa ritenersi errata la decisione del Tribunale di ordinare la demolizione del muro realizzato dall’appellante perché detta decisione è stata adottata nel rispetto della normativa vigente.
Orbene, la conferma dell’ordine di demolizione sulla base della violazione delle norme sulle distanze sarebbe stata corretta, se effettivamente la domanda originaria avesse fatto valere una tale violazione, ma così non è (come si è accertato). Pertanto, la statuizione ripristinatoria ha finito illegittimamente con il fondarsi solo sulla accertata violazione della misura di altezza del muro di cinta, prevista da una norma delle n.t.a., la quale, con tale contenuto, non ha carattere integrat ivo delle disposizioni del codice civile ai sensi dell’art. 872 co. 2 c.c. e quindi, in quanto tale, fonda esclusivamente una domanda di tutela risarcitoria, non anche di riduzione in pristino: cfr., tra le molte, Cass. 5142/2019. Nel ritenere corretta la statuizione di demolizione basandosi sulla violazione delle norme sulle distanze dai confini, la Corte territoriale si è pronunciata su un fatto e su un ‘ elemento di diritto ‘ (cfr. art. 163 n. 4 c.p.c.) costituenti le ragioni di una domanda mai proposta.
-L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento dei restanti motivi (c on il secondo motivo si
denuncia la falsa applicazione dell’art. 872 c.c. per l’applicazione della tutela ripristinatoria; con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. per aver la Corte di appello disatteso le risultanze della prova testimoniale; con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale; con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 4 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 per avere la Corte d’appello ritenuto l’edificazione del l’attore conforme alla legge e ai titoli abilitativi).
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina altresì l’assorbimento del ricorso incidentale (con cui si censura il rigetto della domanda risarcitoria).
-La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni dell’accoglimento del primo motivo, rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni dell’accoglimento del primo motivo, rinv ia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME