Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32803 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32803 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22060 -2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1082/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 6/3/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/5/2023 dal consigliere COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 9/2/2004, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, NOME COGNOME, esponendo che era proprietario di un immobile sito in Napoli alla INDIRIZZO, confinante con terrazzo a livello di proprietà della convenuta, sito nello stabile adiacente di INDIRIZZO e che su tale terrazzo, in appoggio al muro del suo appartamento, privandolo così in parte di luce, aria e veduta, era stato realizzato dalla madre della convenuta, NOME COGNOME, un vano di circa 20 mq, con solaio a sbalzo di putrella, pericoloso per la stabilità dell’edificio e per eventuali penetrazioni dall’esterno; l ‘attore rappresentò pure che, per aver costruito il vano, NOME COGNOME era stata condannata a venti giorni di arresto e ad un ‘ ammenda di £. 400.000; chiese quindi che, dichiarata l’illegittimità della costruzione , fosse ordinata alla convenuta, nella qualità di proprietaria dell’immobile, la rimozione del vano abusivo.
La convenuta, resistendo alla domanda, propose altresì domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’illegittimità e la conseguente demolizione delle opere asseritamente realizzate da NOME COGNOME in assenza di concessione edilizia e in violazione delle distanze tra costruzioni.
Con sentenza 2048/2010, il Tribunale di Napoli dichiarò COGNOME NOME responsabile dell ‘ opera illegittima e la condannò a ripristinare lo stato dei luoghi mediante eliminazione del vano; dichiarò, quindi, la nullità della domanda riconvenzionale proposta da COGNOME.
Con sentenza n. 1082/2018, pubblicata in data 6/3/2018, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello di NOME COGNOME.
La Corte territoriale ha escluso la nullità della sentenza di primo grado, come denunciata da COGNOME con il primo motivo di appello, per difetto di contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dei due edifici alla INDIRIZZO e alla INDIRIZZO, perché il ripristino dello stato dei luoghi ordinatole non comportava la demolizione dei muri perimetrali degli edifici interessati e perciò non incideva sui diritti di terzi estranei al giudizio; ha confermato la legittimazione passiva dell’appellante perché piena proprietaria del bene immobile su cui era stato realizzato il vano oggetto di causa; ha escluso altresì la fondatezza dell’eccezione di decadenza dall’azione e di prescrizione del diritto di COGNOME e, in considerazione dei numerosi atti interruttivi notificatile, ha negato l’intervenut o acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione in contestazione ad una distanza inferiore a quella prescritta; ha negato la preclusione dell’azione civile per effetto del giudicato penale come eccepito da COGNOME in considerazione della dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile di COGNOME, perché l’efficacia di giudicato concerneva soltanto la sussistenza del fatto illecito e la responsabilità dell ‘imputata COGNOME; ha confermato, per le prove raccolte e valutate dal primo giudice, che il vano limitava il pieno godimento di aria, luce e veduta da parte dell’attore e non rispettava le distanze minime prescritte; ha confermato infine che la prova per testi non ammessa dal primo giudice era inammissibile perché le circostanze implicavano giudizi e valutazioni non demandabili ai testimoni.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi; NOME COGNOME resiste con controricorso.
Sono pervenute memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione degli art. 1117 primo comma n. 1 e 1127, primo comma cod. civ., degli art.101, 161, 112, 115, 102 e 354, primo comma cod. proc. civ. : la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio, la sussistenza di un litisconsorzio necessario con i condomini dell’edificio in Napoli, alla INDIRIZZO e disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti; avrebbe inoltre dovuto riconoscere la necessità, per il Tribunale, in primo grado, di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini di INDIRIZZO prima di dichiarare nulla la sua domanda riconvenzionale.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte d’appello, rilevando che il vano era stato realizzato su un terrazzo in proprietà esclusiva ad una distanza di 185 cm dal muro perimetrale dello stabile di INDIRIZZO e che la sua demolizione non incideva sui muri perimetrali dei due edifici interessati, ha esplicitamente negato la sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri condomini perché la controversia non coinvolgeva diritti di terzi estranei al giudizio.
La ricorrente non ha adeguatamente censurato questo giudizio; infatti, per giurisprudenza consolidata, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass. Sez. 2, n. 25305 del 16/10/2008; Sez. 3, n. 18110 del 05/09/2011; Sez. 3, n. 3445 del 06/03/2012; Sez. 2, n. 6822 del 19/03/2013): nessuna di queste indicazioni è stata invece resa da COGNOME.
1.2. Il motivo è poi infondato quanto alla necessità di previa integrazione del contraddittorio sulla domanda riconvenzionale: diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice, al fine di decidere se sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, deve avere riguardo alla domanda, poiché è questa che fissa e delimita l’ambito della controversia (Cass. Sez. L, n. 14820 del 27/06/2007; Sez. 3, n. 13435 del 01/06/2010); nella specie, dunque, questa valutazione era preclusa in radice perché, come rilevato dal Tribunale, la domanda riconvenzionale era indeterminata quanto ad oggetto e causa petendi : COGNOME, infatti, non aveva «ben specificato le opere che sarebbero state realizzate da COGNOME, la lesione del proprio diritto reale e l’epoca di realizzazione di tali opere al fine dell’eccezione di usucapione» ; conseguentemente, la questione dell’integrazione del contraddittorio è stata assorbita dalla dichiarazione di nullità della domanda.
2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha prospettato la violazione degli art. 2643, primo comma, n.14, 2644, 2945, terzo comma, 2946 e 1159 cod. civ., nonché degli art. 112 e 612 cod. proc. civ, per avere la Corte d’ appello di Napoli rigettato le sue eccezioni preliminari; in particolare, per aver respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sebbene ella non potesse essere ritenuta responsabile del fatto illecito commesso dalla madre e COGNOME avesse esercitato un’azione di natura meramente risarcitoria, obbligatoria e non reale, senza invocare a sua tutela le norme sulle distanze tra costruzioni, nonché l’eccezione di «prescrizione del diritto e decadenza dall’azione di COGNOME con acquisto per prescrizione acquisitiva o usucapione abbreviata decennale ex art. 1159 cod. civ. del diritto a mantenere la costruzione ad una distanza inferiore a quella di legge» (così in ricorso) e, infine, l’eccezione di preclusione dell’azione per
effetto dell’intervenuto giudicato penale sulla dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile di COGNOME nel giudizio a carico di COGNOME.
Il Tribunale e la Corte d ‘a ppello, inoltre, in aperta violazione dell’art.112 cod. proc. civ., avrebbero riscontrato la violazione delle distanze tra fabbricati in mancanza di una domanda di COGNOME COGNOME punto.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la violazione degli art. 2946, 2643, primo comma, n.14, 2644, 2945, terzo comma, 1159 cod. civ. e degli art. 112 cod. proc. civ.: con questa censura, COGNOME ha riproposto gli argomenti della pretesa sua estraneità ai fatti di causa quale erede della precedente proprietaria COGNOME, della sua carenza di legittimazione, della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quanto alle riscontrate distanze, della prescrizione acquisitiva.
3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono in parte infondati, in parte inammissibili.
Innanzitutto, deve escludersi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: la domanda di demolizione di una costruzione per la privazione di luce, aria e veduta si risolve necessariamente nella denuncia di violazione delle distanze che sono stabilite proprio allo scopo di garantire che la costruzione del vicino non ostacoli la fruizione di tali beni (cfr. Cass. Sez. 2, n. 151052 luglio 2014; Sez. 2, n. 10069 del 28/05/2020).
La legittimazione passiva della ricorrente, come già evidenziato nella sentenza impugnata, consegue al suo essere titolare del diritto di proprietà dell’immobile e dell ‘essere stata la costruzione realizzata in violazione delle distanze: il proprietario del fondo danneggiato da opere
eseguite sul fondo del vicino in violazione delle distanze legali, infatti, può esperire, oltre all’azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 cod. civ.; la prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all’edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell’autore materiale della costruzione, mentre la seconda, volta all’eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, perché soltanto quest’ultimo può essere destinatario dell’ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare (Cass. Sez. 2, n. 458 del 14/01/2016); nella fattispecie COGNOME ha proprio chiesto la demolizione del vano.
3.2. Quanto alla prescrizione, è sufficiente osservare che l’istituto è fuori luogo perché la realizzazione dell’opera a distanza illegale (come accertato in fatto dalla Corte di merito: v. pag. 8 sentenza impugnata in cui vi è l’esplicito riferimento alla violazione delle distanze di cui all’art. 873 cc ) comporta la creazione di una servitù. Il proprietario del fondo contiguo può quindi può agire salvo acquisto per usucapione ventennale della relativa servitù. Né ricorrono le condizioni per la usucapione abbreviata.
3.3. Infine, è inammissibile il profilo relativo alla preclusione del giudicato penale, atteso che, come già correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nella fattispecie COGNOME ha azionato il diritto alla rimozione dell’opera nei confronti della ricorrente COGNOME quale proprietaria.
Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la COGNOME ha denunciato la violazione degli artt. 101, 102, 157 e 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale statuito sulla nullità o inammissibilità della domanda riconvenzionale da essa spiegata, senza prima disporre la integrazione
del contraddittorio necessario e, in ogni caso, senza assegnare un termine perentorio per integrazione ex art. 167, secondo comma, cod. proc. civ..
4.1. Il primo profilo di censura, già prospettato con il primo motivo di ricorso, è infondato per le ragioni già esposte al punto 1.2.
4.2. Inammissibile è, invece, per più ragioni, il profilo relativo alla illegittimità della dichiarazione di nullità della domanda riconvenzionale avente ad oggetto le opere realizzate dall’attore .
Innanzitutto, la questione della asserita mancanza di eccezione sul punto è inconferente, atteso che i vizi della domanda concernenti la editio actionis sono rilevabili d’ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, inidonea per sé sola a colmarne le lacune che compromettono lo scopo di consentire non soltanto al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale, essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 6673 del 19/03/2018); a ciò si aggiunga che la Corte d’appello ha rimarcato la specifica formulazione di un’eccezione di inammissibilità e nullità sul punto, da parte di COGNOME, alla prima udienza dell’11/5/2004 e la ricorrente non ha adeguatamente censurato questa motivazione, perché era suo onere riportare il contenuto del relativo verbale.
A ciò aggiungasi -ed il rilievo è risolutivo – che la Corte di merito a pagina 9 ha anche evidenziato, nel merito, che i testi nulla avevano riferito sul capo di prova e che pertanto correttamente il primo giudice aveva ritenuto che le opere non erano state ben specificate e che non era stata specificata la lesione del diritto reale e l’epoca di realizzazione delle opere con conseguente impossibilità di esercizio del diritto di difesa del COGNOME.
Infondato è, invece, il profilo relativo all’omessa concessione di un termine per l’integrazione della domanda, atteso che ugualmente la Corte d’appello ha riportato analiticamente in sentenza, in sequenza temporale, i termini concessi a COGNOME per note, termini da lei non utilizzati (v. pag. 9 della sentenza, primo capoverso): in particolare, la ricorrente ha dapprima esplicitamente affermato, di non avere «affatto l’onere di provare quando in ordine di tempo siano stati realizzati gli abusi edili da p arte dell’attore» ; quindi, pur dichiarando di voler meglio precisare ed integrare la sua domanda riconvenzionale, non vi ha in realtà provveduto.
5. Con il quinto motivo, articolato ancora una volta in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha infine censurato l’impugnata sentenza per violazione degli art. 2697 cod. civ., 115 e 116, secondo comma, 191 e 356 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Napoli rigettato anche il quinto motivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado, tra l’altro, in quanto il giudice unico del Tribunale di Napoli non aveva ammesso ed espletato, illegittimamente ed arbitrariamente, anche i mezzi istruttori da lei articolati e richiesti non soltanto per resistere alla domanda attorea, ma anche per provare la sua domanda riconvenzionale, ritenendo il motivo inammissibile.
5.1. Anche questa censura è inammissibile. Quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori diretti a contrastare l’avversa domanda, la ricorrente avrebbe dovuto specificare in questa sede di aver riproposto le istanze non ammesse in sede di precisazione delle conclusioni in appello (Cass. Sez. 3, n. 22883 del 13/09/2019) e, ai fini dell’autosufficienza, indicare in modo esaustivo il contenuto delle circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, spiegando come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state idonee a rovesciare l’esito del giudizio di primo grado,
al fine di consentire a questa Corte il diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass. Sez. 3, n. 13556 del 12/06/2006; Sez. 6 – 3, n. 19985 del 10/08/2017).
Quanto alla consulenza tecnica, il motivo non considera che trattasi di mezzo istruttorio rimesso alla valutazione del giudice di merito e la Corte d ‘ Appello a pag. 10 ha motivato adeguatamente.
Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di COGNOME, liquidate in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di COGNOME, liquidandole in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 9 maggio 2023.
Il Presidente NOME COGNOME