Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36126 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36126 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23308-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, SERENA CHIANESE;
Oggetto
Risarcimento rapporto privato
R.G.N. 23308NUMERO_DOCUMENTO2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 771/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 3603/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 771 del 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME preposto alla filiale della Banca sita in Napoli alla INDIRIZZO, poi licenziato ma reintegrato per declaratoria di illegittimità del recesso- diretta ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’assegnazione, dopo l’avvenuta reintegra, a mansioni di addetto al credito dequalificanti rispetto a quelle di preposto ad una delle tre filiali più importanti del Sud Italia e alla professionalità raggiunta nonché la conseguente condanna ad un importo quantificato in euro 252.619,00 (pari al 60% delle mensilità di retribuzione globale di fatto corrisposte dall’1.1.2008 al 31.8.2008) e in euro 19.763,00 a titolo di danno biologico, oltre accessori e spese di lite.
I giudici di seconde cure, condividendo la impostazione decisionale del Tribunale, hanno rilevato che al COGNOME, nel periodo di riferimento, furono attribuite mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente disimpegnate in quanto era stato collocato in un settore in cui la sua prestazione non era ricevibile, in una posizione del tutto diversa da quella precedentemente rivestita, neppure in affiancamento al nuovo direttore, senza finanche una sua posizione di lavoro; inoltre, hanno precisato che nelle nuove mansioni il COGNOME non aveva alcun potere decisionale né alcun potere di coordinamento e controllo in palese contrasto con la massima autonomia che qualificava la sua precedente
prestazione di direttore di filiale di grandi dimensioni; hanno ritenuto, infine, corretta la quantificazione del danno riconosciuto sia sotto il profilo del danno patrimoniale sia sotto quello del depauperamento o del mancato incremento delle capacità e conoscenze professionali patite per oltre cinque anni.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione Intesa Sanpaolo spa affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
La ricorrente ha depositato memoria. Anche il controricorrente ha depositato memoria in violazione, però, dei termini di legge.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi al Codice civile in relazione agli artt. 1223, 1226, 2103, 2697 e 2729 cc, art. 432 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 commi 2 e 4 cpc. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc. Deduce che la Corte territoriale, nel confermare la subita dequalificazione ed il conseguente danno professionale, aveva solo apparentemente motivato la pronuncia in quanto avrebbe argomentato il proprio iter logico-giuridico in maniera neutro, facendo riferimento, da un lato, ai principi e alle indicazioni statuiti in sede di legittimità e, dall’altro, senza esprimere una propria motivazione, appiattendosi sulle affermazioni del primo giudice; lamenta, inoltre, che i giudici di seconde cure, nel ritenere sussistente l’allegazione, da parte del lavoratore, degli elementi da cui ricavare in maniera esaustiva la dimostrazione del pregiudizio patito, avevano violato tutte le regole in tema di danno e della relativa prova, soprattutto quelle della prova cd. presuntiva.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi al Codice civile in
relazione agli artt. 1226 e 2059 cc e all’art. 432 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, di cui al doc. 7 della memoria di costituzione di primo grado, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. Si sostiene che erroneamente i giudici del merito avevano ritenuto sussistente il danno biologico nella misura del 10% sulla base della documentazione medica in atti, non di provenienza pubblica e non comprovante, sotto il profilo della affidabilità, il pregiudizio patito; si precisa, poi, che la Corte di appello, senza alcuna verifica delle contestazioni e critiche mosse e senza alcuna idonea motivazione, si era uniformata alla valutazione operata dal primo giudice sia sotto l’aspetto dell’ an che del quantum , ove si era fatto ricorso ad una determinazione equitativa del danno.
4. Il primo motivo è infondato.
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 3819/2020; Cass. n. 6758/2022).
Inoltre, va ricordato che la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem” , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019).
Nella fattispecie la Corte distrettuale, con argomentazioni da cui è evincibile la ratio decidendi , nel confermare la pronuncia di primo grado, ha tenuto in considerazione i fatti allegati dall’appellante e le ragioni del gravame, ritenendoli non meritevoli di accoglimento.
Non vi è stata, pertanto, una acritica adesione a quanto affermato dal Tribunale, ma una valutazione dei fatti e dei motivi di appello che sono stati ritenuti, attraverso l’esame delle risultanze processuali in modo conforme a quello operato dal primo giudice, infondati sia in ordine alla dequalificazione professionale patita dal COGNOME sia con riguardo alla determinazione dei danni ad essa connessi.
Le altre censure, pur articolate in relazione ad una asserita violazione di legge, si limitano a richiedere, in sostanza, una inammissibile rivalutazione delle prove ed una diversa ricostruzione della vicenda in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo è inammissibile.
In primo luogo, sono inammissibili tutte le doglianze veicolate ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, vertendosi in una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’ sulle stesse questioni di fatto esaminate in primo e secondo grado.
Analogamente sono inammissibili le critiche rivolte alla determinazione e quantificazione dei danni, liquidati in via equitativa quanto al danno da dequalificazione (considerando un demansionamento causato da un depauperamento e da un mancato incremento delle capacità e conoscenze professionali per un periodo di cinque anni) e, con riferimento a quello biologico, avendo come parametro le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano: in entrambi i casi è stato dato adeguatamente conto dell’uso e dei criteri adot tati, con indicazione del processo logico e valutativo seguito.
Le altre censure attengono alla rilevanza e alla consistenza probatoria degli elementi, di fatto e presuntivi, attraverso l’esame dei quali si è giunti alla specificazione del pregiudizio patito: valutazione che, attenendo ad un
accertamento di fatto adeguatamente motivato, esula anche essa dal sindacato di legittimità.
Deve, infatti, ribadirsi che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO che ha dichiarato di essere antistataria. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.