Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36211 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36211 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ( dRAGIONE_SOCIALEora in poi RAGIONE_SOCIALE) e, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato tutte le domande proposte da NOME COGNOME (dipendente della medesima dal 30.12.2002 inquadrato nella categoria D1), volte ad ottenere il risarcimento del danno alla professionalità, del danno biologico, del danno esistenziale e del danno da perdita di chance per il demansionamento subito dal 1.2.2006, nonché l’ordine di reintegra nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appell o, ha ritenuto generiche le allegazioni del COGNOME sul demansionamento subito, non condividendo il percorso argomentativo del Tribunale; ha evidenziato che il primo giudice, con acritica adesione alle prospettazioni attoree, aveva ritenuto le nuove mansioni qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle precedenti ed ascrivibili alla categoria inferiore ed aveva accertato lo svuotamento sostanziale dell’attività lavorativa del ricorrente, senza tuttavia compiere alcuna comparazione con le declaratoria contrattuali.
Ha rilevato che con l’ ordine di servizio del febbraio 2006 il ricorrente era stato nominato responsabile del procedimento in relazione alle ordinanze ingiunzioni senza memoria difensiva, tanto in relazione all’istruttoria che a tutte le fasi successive, ed era stato altresì nominato ufficiale rogante per il deposito delle domande di registrazione di marchi, brevetti e disegni di impresa, nonché funzionario responsabile dello sportello addetto al deposito telematico dei medesimi.
Richiamati i compiti del responsabile del procedimento come descritti dall’art. 6 della legge n. 241/1990 , li ha comparati con la declaratoria
contrattuale del funzionario D1 (gestore servizi amministrativi e di supporto) contenuta nell’art. 14 del CCNI , escludendo che le nuove mansioni fossero inferiori a quelle del profilo di inquadramento.
Ha rilevato che l’istruttoria aveva smentito l’asserita inattività e non ha ravvisato alcun demansionamento imputabile al datore di lavoro; ha escluso, pertanto, la fondatezza delle domande.
In relazione al danno da perdita di chances per il mancato conferimento della posizione organizzativa, ha evidenziato che era indimostrata la partecipazione del ricorrente alla relativa procedura selettiva e che il provvedimento del 21.9.2005, da cui era asseritamente derivato il danno, costituiva espressione del potere organizzativo del datore di lavoro ed era dunque inidoneo a cagionare danni.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 414, 416, 421, 437 cod. proc. civ, degli artt. 2697 e 1218 c.c., dell’art. 97 cost., dell’art. 6 CEDU.
Evidenzia che nel ricorso di primo grado aveva allegato le mansioni svolte nel 2003, aveva descritto quelle assegnate a partire dal 2006, denunciato la sua sostanziale inattività per cinque mesi, e argomentato sulle ragioni per le quali i nuovi compiti non erano corrispondenti a quelli della qualifica di inquadramento; deduce che la RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato tali allegazioni.
Richiama, poi, il principio secondo cui grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’avvenuta utilizzazione in conformità alla qualifica di appartenenza .
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 14 del CCNL di categoria, nonché degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.
Evidenzia che il principio dell’equivalenza formale va contemperato con quello secondo cui anche nell’impiego pubblico contrattualizzato non è consentito lo svuotamento delle mansioni, che nella specie era stato provato.
Torna a sostenere la mancata contestazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, della circostanza che per cinque mesi era stato esautorato da ogni attività e rileva che il ruolo di responsabile del procedimento gli era stato assegnato solo formalmente, data la consistenza delle limitazioni contenute nell’ordine di servizio del 1.2.2006.
Lamenta la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale effettuato un’erronea comparazione tra le mansioni indicate nella declaratoria contrattuale e la previsione astratta dei compiti del responsabile del servizio e dell’ufficiale rogante; critica , inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha, a suo dire, erroneamente valutato la deposizione di NOME COGNOME.
Il terzo motivo denuncia l’omessa valutazione di elementi decisivi della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1218 c.c. e 2697 cod. civ.
Addebita alla sentenza impugnata di avere escluso lo svuotamento dele mansioni, allegato nel ricorso introduttivo e non contestato dalla RAGIONE_SOCIALE nella sua memoria di costituzione; deduce che grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’esatto adempimento .
Lamenta che nell’escludere l’inattività la Corte territoriale non ha valutato gli ordini di servizio, che costituiscono fatti decisivi.
Con il quarto motivo di ricorso, NOME COGNOME denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 414, 416, 115, 421 e 437 cod. proc. civ., degli artt. 2721 e 2697 cod. civ., nonché l’omesso esame di fatto decisivo con riferimento al capo della decisione che ha escluso il danno da perdita di chances.
Evidenzia di avere allegato nel ricorso introduttivo l’inadempimento datoriale , consistito nel suo trasferimento da un’Area ad un’altra, nell a conseguente attribuzione ad altro dipendente delle prerogative a lui spettanti fino al 2005, nello svuotamento sostanziale delle sue mansioni per cinque mesi e nella successiva attribuzione di mansioni dequalificanti; precisa che a seguito del suo trasferimento ad altra area l’altro concorrente aveva potuto beneficiare di un punteggio superiore e che l’inadempime nto datoriale si era tradotto in un complessivo comportamento che aveva pregiudicato l’attribuzione della posizione organizzativa.
Deduce che tali circostanze non erano state contestate dalla RAGIONE_SOCIALE ed erano state comunque provate in giudizio.
Lamenta il carattere illogico e contraddittorio della motivazione, e deduce che le vicende del trasferimento e dello svuotamento di mansioni sono intimamente connesse e non possono essere esaminate disgiuntamente.
Richiama le regole di riparto dell’onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, aggiungendo che il giudice può avvalersi del ragionamento presuntivo.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili, in quanto non colgono la pluralità delle rationes decidendi .
Al di là della loro formulazione, le censure relative al difetto di allegazione non colgono nel segno, in quanto non considerano che la Corte territoriale non si è limitata ad affermare l’assenza o l’insufficienza delle allegazioni in fatto, ma ha valutato le risultanze istruttorie, escludendo tanto il demansionamento, quanto la totale inattività del COGNOME.
Sia in relazione al dedotto demansionamento, sia in ordine alla prospettata inattività del COGNOME, il giudice di appello non ha, infatti, applicato la regola residuale, ma ha valutato gli esiti dell’istruttoria escludendo, con un accertamento positivo, che si fosse verificata l’inattività e che le mansioni assegnate non fossero corrispondenti al profilo di inquadramento; per tali ragioni
non colgono nel segno nemmeno le censure che denunciano l’errata applicazione del principio dell’onere della prova.
In particolare, riguardo al dedotto demansionamento la sentenza impugnata non si è arrestata al giudizio trifasico effettuato attraverso la comparazione dei compiti del responsabile del procedimento come descritti dall’art. 6 della legge n. 241/1990 con la declaratoria contrattuale del funzionario D1 (gestore servizi amministrativi e di supporto) di cui a ll’art. 14 del CCNI , ma ha valutato gli esiti dell’istruttoria evidenziando che le allegazioni in punto di fatto del COGNOME non avevano ricevuto alcuna conferma.
Non colgono nel segno nemmeno le censure riguardanti le statuizioni sul danno da perdita di chance , avendo la Corte territoriale osservato che, attesa l’equivalenza delle mansioni, l’assegnazione ad altra area era espressione del legittimo potere organizzativo del datore e che il ricorrente non aveva neppure partecipato alla procedura selettiva, senza chiarire le ragioni della mancata partecipazione.
I motivi presentano ulteriori profili di inammissibilità, in quanto lamentano la valutazione non adeguata degli ordini di servizio e della prova testimoniale, nonché il mancato ricorso al ragionamento presuntivo e sollecitano l’interpretazione diretta del contratto collettivo integrativo (ancorché formalmente indicato in rubrica come CCNL).
Sotto il primo profilo, deve rammentarsi che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 -, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).
Più in generale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Per quanto attiene al secondo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art.63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., come modificato dal d. lgs. n.40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art.47, comma 8, del d. lgs. n.165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n.5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (Cass. n. 8906/2023; Cass. n.3367/2023; Cass. 32697/2022; Cass. 25626/2020, 7568/2020, 20917/2019, 33312/2018; Cass. n.16954/2018; Cass. n.10094/2018; 16705/2018, 4921/2016, Cass. 15934/2013, Cass. 6748/2010, Cass. 28859/2008, Cass.20599/2006; Cass. 5565/2004), nella specie non dedotti.
Quanto alla censura riguardante l a contraddittorietà e l’ illogicità della motivazione relativa al danno da perdita di chance , deve rammentarsi che a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di
contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenzadi “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i l ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2023.