Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19171 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19171 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2397/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall ‘Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale legale
-ricorrente-
contro
Amministrazione Provinciale di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avv. NOME COGNOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 515/2020 depositata il 27/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di L’ Aquila ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME, dirigente della Provincia di Teramo, e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda diretta ad accertare il demansionamento asseritamente subito in ragione della privazione e dello svuotamento delle funzioni assegnate, con conseguente
sostanziale inattività cui il dirigente sarebbe stato costretto dal 1° gennaio 2007 sino al 20 giugno 2010. L’odierno ricorrente aveva chiesto anche la disapplicazione degli atti amministrativi riguardanti l ‘ affidamento di incarichi dirigenziali ad altri funzionari , assumendone l’illegittimità sotto diversi profili, instando altresì per il riconoscimento delle differenze retributive di posizione e di risultato non percepite in riferimento a vari periodi, oltre al risarcimento dei danni alla professionalità, all ‘ immagine e alla salute psicofisica conseguenti ai comportamenti illeciti dell’amministrazione .
La Corte territoriale, nel ripercorrere analiticamente la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice -non contestata dall’appellante ha escluso la configurabilità del lamentato demansionamento anche in base ad un pregresso giudicato fra le parti. Quanto, poi, alla pretesa illegittimità degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari ovvero a soggetti terzi, ha confermato la statuizione già resa dal Tribunale (e non adeguatamente contrastata dall’appellante) , secondo gli atti di conferimento degli incarichi presupponessero l’accertamento dell’illegittimità di delibere di macro-organizzazione dell’ente, rette da un potere autorizzativo in capo all ‘ amministrazione, esulanti dalla giurisdizione del giudice ordinario e non impugnate dinanzi al giudice amministrativo.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per tre motivi, cui resiste la Provincia di Teramo con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in ordine alla violazione dei limiti oggettivi del giudicato esterno, la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per difetto di logicità della motivazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oltre che per omessa valutazione di documenti e dichiarazioni testimoniali decisivi per il giudizio, nonché per travisamento di una prova, di un atto e di un
documento decisivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2087, 2697, 1218, 1223 c.c., dell ‘ art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, dell ‘ art. 109 d.lgs. n. 267 del 2000 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in merito al demansionamento da sostanziale inattività lavorativa e alla dequalificazione professionale. Si assume che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto preclusivo il pregresso giudicato, riferito ad un periodo temporale diverso rispetto a quello oggetto di causa, così giungendo a ritenere infondata la domanda sulla base di una errata valutazione delle allegazioni e delle risultanze istruttorie (ripercorse nel motivo) oltre che della motivazione addotta in primo grado, incorrendo nelle denunciate violazioni di legge.
2.1. Le doglianze, nei termini formulati, si rivelano inammissibili sotto diversi profili.
Anche a non voler considerare la prospettazione di vizi del tutto eterogenei e l’assenza di specificità della deduzione intesa a denunciare la violazione del giudicato esterno, riveste carattere assorbente il rilievo che il motivo, ancorché considerato nella sua complessità, è sostanzialmente inteso a sollecitare un’inammissibile rivalutazione nel merito della ricostruzione fattuale operata da lla Corte d’appello, la quale ha operato in virtù di ampia motivazione, priva dei denunciati vizi di illogicità, un compiuto accertamento in base a quanto già acclarato in primo grado, a partire dal pregresso giudicato inter partes ma senza limitarsi ad esso, esaminando analiticamente le allegazioni e l’esito istruttorio (deposizioni testimoniali e documenti) per giungere e reputare destituito di fondamento il denunciato demansionamento (fra molte, Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927, secondo cui deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte ricorrente sostenga un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme).
Va, peraltro, esclusa l’ ammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per la configurabilità nella specie dell’ ipotesi di ‘d oppia conforme ‘ , ai sensi dell ‘ art. 348ter , commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis , che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice, come nel caso in esame (Cass. Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724).
Infine, la doglianza relativa al travisamento della prova è prospettata al di fuori dei ristretti limiti in cui la stessa è ancora ammissibile, secondo i principi affermati da questa Corte (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792: il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell ‘ impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall ‘ art. 395, n. 4, c.p.c., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell ‘ art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.).
Con il secondo motivo, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 29 del CCNL comparto regione enti locali, area dirigenza, 1998-2001 del 23 dicembre 1999, degli artt. 1218, 1372, 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, con riferimento alla formale previa attribuzione di obiettivi, alla conseguente valutazione delle prestazioni
dirigenziale per gli anni 2007, 2008, 2009, e 2010, e alla mancata erogazione della retribuzione di risultato.
2.1. La censura, nei termini prospettati, è inammissibile perché non tiene conto della linea decisoria adottata nella sentenza impugnata, nella parte in cui esclude il lamentato demansionamento ed ogni illegittimità nell’ agire dell’amministrazione provinciale, anche in ordine all’affidamento di compiti ed obiettivi congrui con la carica dirigenziale, sicché non viene denunciata una specifica critica rapportata al concreto decisum bensì sollecitata una nuova valutazione degli atti di causa, risultando comunque precluso il ricorso al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per quanto osservato in relazione al primo mezzo.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 342, primo comma, c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sull’inammissibilità dei motivi n n . 2 e 3 dell’atto di appello, error in procedendo , nonché la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per omessa valutazione di documenti decisivi nonché per travisamento di prova documentale, con riferimento alla declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al denunciato illegittimo conferimento degli incarichi dirigenziali.
3.1. Anche la terza censura non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, in quanto la sentenza impugnata ha motivato espressamente sulle ragioni per cui ha ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado in ordine al difetto di giurisdizione, assumendo che il dedotto illegittimo conferimento di incarichi dirigenziali presupponeva l’accertamento dell’illegittimità degli atti presupposti di macroorganizzazione, sottratti alla cognizione del giudice ordinario per non essere stata dedotta la diretta violazione di un diritto soggettivo, bensì di una situazione giuridica suscettibile di assumere consistenza di diritto solo
all’esito della rimozione del provvedimento ; di conseguenza, la censura si risolve, in sostanza, in una inammissibile diversa lettura delle risultanze istruttorie e degli atti di causa, come già ritenuto in ordine ai precedenti mezzi, ribadendosi anche qui la preclusione per il vizio di omesso esame, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/06/2025.