Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1665 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9673/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in INDIRIZZO, è domiciliato ex lege.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato NOME che le rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1020/2017 depositata il 19/10/2017, RG 91/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1020/2017, ha rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE nonché dalla RAGIONE_SOCIALE e per il polo RAGIONE_SOCIALE Firenze ora RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Firenze n. 1063 del 30 novembre 2016.
La Corte d’Appello ha ricordato che il Tribunale di Firenze aveva accertato che le lavoratrici -dipendenti a tempo indeterminato del RAGIONE_SOCIALE quali ‘assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza’, di seconda Area fascia economica F3 – avevano subito un demansionamento fin dalla data dell’assunzione (12 maggio 2010) ed aveva, conseguentemente, condannato l’Amministrazione ad assegnare alle lavoratrici mansioni confacenti e a risarcire loro il danno sofferto (liquidato equitativamente nel 25% RAGIONE_SOCIALE retribuzioni dell’intero periodo, ed inteso come danno di natura patrimoniale ‘alla professionalità’).
Il Tribunale aveva accertato che le lavoratrici, dalla data dell’assunzione, espletavano mansioni di vigilanza sale e ambienti, compiti di apertura e chiusura RAGIONE_SOCIALE sale e dei bagni, sorveglianza del museo chiuso per consentire le operazioni di pulizia e di rifornimento
RAGIONE_SOCIALE caffetteria. Il Tribunale aveva affermato che tali mansioni non competevano alla qualifica rivestita, ma erano proprie dell’inferiore qualifica di ‘operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza’.
Alle lavoratrici erano state assegnate -in misura largamente prevalente – mansioni inferiori, proprie RAGIONE_SOCIALE qualifica inferiore di ‘operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza’, così venendo realizzato il prospettato demansionamento.
3. La Corte d’Appello, dopo aver e richiamato l’Accordo OO.SS. del 20 dicembre 2010 e l’Accordo locale Amministrazione -Sindacato del 2 aprile 2011, ha escluso che gli accordi collettivi coevi o successivi alla contrattazione nazionale, consentissero di derogare all’obbligo datoriale di assegnare agli ‘assistenti’ i compiti più qualificanti che nettamente li distinguono dalle figure esecutive RAGIONE_SOCIALE ‘operatori’.
L’Amministrazione aveva ammesso che il fabbisogno dell’RAGIONE_SOCIALE di vigilanza era prevalente e coinvolgeva tutti gli assistenti sicché gli accordi locali negoziavano le rare occasioni nelle quali gli assistenti, a domanda, erano ammessi ad espletare una giornata di mansioni più qualificanti.
In proposito, il giudice di appello, ha precisato che il profilo di appartenenza RAGIONE_SOCIALE lavoratrici comprendeva: ‘il coordinamento, su incarico del dirigente, RAGIONE_SOCIALE unità operativa attraverso la predisposizione dei turni, assegnando a ciascuno i relativi compiti; cura l’accoglienza al pubblico, fornendo informazioni anche in lingua straniera sulla identità e la disposizione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella struttura di appartenenza; indirizza gli utenti agli strumenti di ricerca disponibili (cataloghi, repertori, inventari) assistendoli nell’utilizzo di strumentazioni informatiche, e illustrando le modalità di richiesta di consultazione, prestito e riproduzione del materiale documentario, bibliografico e audiovisivo; collabora con le professionalità tecnico scien tifiche dell’area C alla predisposizione di allestimenti, mostre
iniziative editoriali, eventi e progetti di promozione e di educazione al RAGIONE_SOCIALE e alla raccolta di dati sull’utenza’.
Il RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato, secondo l’onere RAGIONE_SOCIALE prova che gravava sullo stesso, che le mansioni assegnate alle lavoratrici fossero confacenti al proprio profilo di appartenenza.
Né potevano assumere rilievo ai fini dello svolgimento di compiti più elevati, la partecipazione ai corsi connessi agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, che riguardano necessariamente tutte le figure professionali.
La Corte d’Appello ha poi ritenuto provato il danno e congrua la commisurazione al 25% RAGIONE_SOCIALE retribuzione percepita.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello ricorre il RAGIONE_SOCIALE prospettando due motivi di ricorso.
Resistono con controricorso le lavoratrici.
In prossimità dell’adunanza camerale le controricorrenti hanno depositato memoria con la quale, nell’illustrare le proprie difese, hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate di rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE prospetta il vizio ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2103, cod. civ., nonché dell’art. 1 del d.l. n. 146 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 182 del 2015, dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990. Apparente motivazione su un fatto decisivo per la controversia.
Assume il RAGIONE_SOCIALE che le mansioni svolte dalle lavoratrici in prevalenza ma non in via esclusiva – vigilanza sale e ambienti, compiti di apertura e chiusura RAGIONE_SOCIALE sale e dei bagni, sorveglianza del museo chiuso per consentire le operazioni di pulizia e di rifornimento RAGIONE_SOCIALE caffetteria – sono ricomprese nel loro profilo professionale,
come espressamente previsto dall’Accordo RAGIONE_SOCIALE -OO.SS del 20 dicembre 2010, concernente l’individuazione dei nuovi profili professionali.
In ragione di detto Accordo, l’assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza svolge: RAGIONE_SOCIALE di vigilanza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei luoghi assegnati, RAGIONE_SOCIALE di regolazione RAGIONE_SOCIALE accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico, partecipazione diretta alle turnazioni, RAGIONE_SOCIALE di salvaguardia.
Le RAGIONE_SOCIALE inerenti ad ogni specifica professionalità, per come definita in sede di contrattazione tra il RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali, rappresentano in verità solo il perimetro all’interno del quale il datore di lavoro può muoversi nell’assegnazione RAGIONE_SOCIALE specifiche mansioni ad ogni singolo dipendente, le quali sono attribuite normalmente con un ordine di servizio.
Quel che conta è che le mansioni in concreto conferite a un lavoratore siano previste all’interno dello specifico profilo professionale di appartenenza.
Non vi era quindi demansionamento poiché le mansioni svolte erano previste nel profilo professionale e non vi era il diritto RAGIONE_SOCIALE lavoratrici a vedersi assegnate mansioni ulteriori del proprio profilo professionale.
Criteri di funzionalità dell’azione amministrativa e obiettivi di efficienza ed efficacia (artt. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990) portano a ritenere ragionevole il principio che tutti non possono fare tutto, e che possano essere assegnate solo alcune RAGIONE_SOCIALE mansioni del profilo di appartenenza.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorda che il dl n. 146 del 2015, art. 1, attribuisce priorità all’RAGIONE_SOCIALE di sorveglianza, custodia e protezione RAGIONE_SOCIALE ambienti museali e RAGIONE_SOCIALE opere d’arte in essi contenuti, su qualsiasi diversa RAGIONE_SOCIALE dell’Amministrazione. Solo garantita questa priorità
istituzionale gli assistenti possono essere adibiti ad RAGIONE_SOCIALE ulteriori e diverse dall’apertura dei musei (Accordo 2 aprile 2011).
Infine, rileva che gli operatori di vigilanza appartengono alla medesima Area II in cui sono inquadrati gli assistenti, di talché ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non potrebbe sussistere demansionamento (CCNL Comparto ministeri 2006-2009 del 14 settembre 2007, art. 6, secondo cui ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’Area, salve quelle per il cui espletamento sono richieste specifiche competenze).
In sintesi l’Amministrazione censura la sentenza di appello per aver considerato come sussistente un demansionamento RAGIONE_SOCIALE lavoratrici, per essere state le stesse adibite a mansioni che, pur essendo appartenenti anche a un diverso profilo inferiore, fanno comunque parte del loro stesso profilo per essere comuni alla medesima Area di appartenenza, senza necessità che in ogni caso sia obbligo del datore di lavoro pubblico adibire il lavoratore a tutte le mansioni contenute nello specifico profilo di appartenenza.
1.1. Si può ricordare che le controricorrenti, tra l’altro, nel contestare la censura hanno dedotto in particolare che l’Accordo in esame, delinea due ‘categorie’ di lavoratori ben distinte tra loro, con requisiti RAGIONE_SOCIALE e professionali sensibilmente diversi, cui fanno riferimento tre profili professionali per la categoria avente ‘fascia retributiva di accesso F1’ (titolo di accesso: diploma di scuola media) e quattro profili professionali per la categoria avente ‘fascia retributiva di accesso F1 ( recte F2)’ (titolo di accesso: diploma di scuola superiore).
Tra i profili professionali RAGIONE_SOCIALE prima categoria vi è, per ciò che qui rileva, quello di ‘Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza’, cui si aggiungono quelli di ‘Operatore amministrativo -gestionale’ e di ‘Operatore tecnico’.
Tra i profili professionali RAGIONE_SOCIALE seconda categoria vi è, sempre con riferimento al presente giudizio, quello di ‘Assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza’, cui si aggiungono quelli di ‘Assistente amministrativo -gestionale’, di ‘Assistente informatico’ e di ‘Assistente tecnico’.
Assumono le originarie ricorrenti che, alla luce RAGIONE_SOCIALE oggettiva diversità che caratterizza le due suindicate ‘categorie’ di lavoratori, che ha condotto le parti sociali a rendere ben marcate, a livello sistematico, le differenze tra essi esistenti, il principio di equivalenza formale RAGIONE_SOCIALE mansioni invocato dal ricorrente RAGIONE_SOCIALE potrebbe trovare applicazione unicamente tra profili professionali ricompresi nella medesima ‘categoria’, in quanto tra loro ‘omogenei o affini’ nell’accezione di cui all’art. 6, comma 3, CCNL Ministeri 2007.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE lavoratrici, pertanto, il suindicato principio di equivalenza formale non potrebbe essere invocato nella specie con riferimento a profili professionali appartenenti alle due diverse ‘categorie’ suindicate, stante la non omogeneità tra le ti pologie di lavoratori appartenenti a ciascuna di esse.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2043, 2697 e 2729, cod. civ., nonché dell’art. 125, cod. proc. civ. Apparente motivazione su un fatto decisivo per la controversia.
È censurata la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE prova del danno alla professionalità, indicato in modo generico.
I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione. Gli stessi sono fondati.
Va precisato che il RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo di ricorso, svolge una duplice censura: da un lato prospetta che le mansioni svolte dalle lavoratrici rientravano anche nel loro profilo professionale; dall’altro che , essendo comunque ricomprese
nell’Area di appartenenza , potevano costituire oggetto di ius variandi .
Occorre anche precisare che la Corte d’Appello, dopo aver richiamato la statuizione del Tribunale, esamina il primo motivo di appello del RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di secondo grado espone che con lo stesso si sosteneva che non vi era il diritto del dipendente inquadrato come ‘assistente’ a svolgere la globalità RAGIONE_SOCIALE mansioni del profilo di appartenenza (e quindi non solo le mansioni di vigilanza comunque ricomprese nel profilo professionale).
Nell’accogliere il motivo, a differenza RAGIONE_SOCIALE statuizione del Tribunale, la Corte d’Appello non esclude che le mansioni svolte, come accertate dal Tribunale, rientrassero nel profilo professionale RAGIONE_SOCIALE lavoratrici, ma afferma che vi era un obbligo datoriale di assegnare alle stesse i compiti più qualificanti del profilo di appartenenza, che li distinguevano dalle figure esecutive RAGIONE_SOCIALE operatori.
Dunque, il thema decidendum , come definito dalle difese RAGIONE_SOCIALE parti in relazione alle statuizioni di appello, è costituito dalla determinazione del perimetro del legittimo esercizio dello ius variandi con riguardo alle mansioni del profilo professionale di appartenenza e a quelle ricomprese nell’Area di appartenenza
Preliminarmente, occorre riepilogare il quadro negoziale e legale che regola la fattispecie in esame e a cui fanno riferimento le parti.
Il CCNL Comparto Ministeri 14 settembre 2007, all’art. 6 ha previsto che
«1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi RAGIONE_SOCIALE amministrazioni, è articolato in tre aree (…).
Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di RAGIONE_SOCIALE lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A del presente CCNL.
All’interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di RAGIONE_SOCIALE o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini.
I profili professionali, secondo i settori di RAGIONE_SOCIALE, definiscono i contenuti tecnici RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva RAGIONE_SOCIALE mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto».
In ragione dell’affermata omogeneità RAGIONE_SOCIALE competenze, conoscenze e capacità richieste per l’inquadramento in ciascuna area, la declaratoria allegata al CCNL, Comparto Ministeri, del 2007, descrive le specifiche e i contenuti professionali per l’accesso al le Aree, superando le precedenti diversificazioni all’interno dell’area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute «in relazione all’arricchimento professionale conseguito d ai dipendenti nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE propria RAGIONE_SOCIALE» (art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto RAGIONE_SOCIALE mansioni assegnate.
Se si raffronta il testo originario dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 con quello risultante all’esito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, si può rilevare che la tornata contrattuale 2006/2009 ha anticipato la riscrittura RAGIONE_SOCIALE norma di legge, che, nella versione novellata, fa esclusivo riferimento all’area e considera qualifica superiore acquisita dopo l’originario inquadramento solo
quella ottenuta a seguito del superamento RAGIONE_SOCIALE procedure di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), non già quella, valorizzata dal testo originario RAGIONE_SOCIALE norma, conseguente allo ‘sviluppo professionale’.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato: ‘Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a que lle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito (…)’.
L’art. 52 cit. assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza RAGIONE_SOCIALE mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l’art. 2103, cod. civ. ( ex aliis , Cass., n. 11503 del 2022).
8 . L’Accordo RAGIONE_SOCIALE e OO.SS. del dicembre 2010, per quanto qui rileva, definisce i profili professionali RAGIONE_SOCIALE II Area stabilendo che: ‘La II Area è articolata in complessivi 7 profili con due diverse fasce retributive di accesso -n. 3 profili professionali con fascia retributiva di accesso F1; n. 4 profili professionali con fascia r etributiva di accesso F2’.
8.1.Tra i profili professionali con fascia retributiva di accesso F1 vi è quello di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».
L’operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge: RAGIONE_SOCIALE di vigilanza e custodia dei RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE strutture e RAGIONE_SOCIALE impianti dell’Amministrazione, al fine di assicurarne l’integrità, secondo le modalità di orario stabilite dall’Ufficio d’appartenenza, partecipando alle turnazioni; gestione e verifica RAGIONE_SOCIALE impianti dei servizi generali e di sicurezza, di uso semplice; RAGIONE_SOCIALE di sorveglianza RAGIONE_SOCIALE accessi e controllo RAGIONE_SOCIALE regolarità del titolo di accesso; regolamentazione
del flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni operazioni di prelievo, partecipando alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; svolgimento, ove previsto, RAGIONE_SOCIALE funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare con la fruizione dell’alloggio di servizio; svolgimento di tutte le RAGIONE_SOCIALE strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.
8.2. Tra i profili professionali con fascia retributiva di accesso F2 vi è quello di «assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza».
Nella declaratoria contrattuale RAGIONE_SOCIALE mansioni, prima di quelle ricordate espressamente dalla Corte d’Appello, sono indicate le mansioni di: ‘RAGIONE_SOCIALE di vigilanza e custodia dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei luoghi assegnati (musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, immobili, RAGIONE_SOCIALE ed impianti), con la redazione, la custodia e la trasmissione, anche con mezzi informatici, RAGIONE_SOCIALE documentazione di servizio, dei rapporti, RAGIONE_SOCIALE segnalazioni, con la consegna RAGIONE_SOCIALE chiavi di accesso ai locali e agli impianti al personale subentrante o al responsabile indicato; RAGIONE_SOCIALE di regolazione RAGIONE_SOCIALE accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo i regolamenti e disposizioni di servizio’ .
Di talché, correttamente la Corte d’Appello nell’affermare il diritto allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE mansioni più qualificanti del profilo professionale di appartenenza non ha escluso che le mansioni svolte dalle lavoratrici, per cui è causa, come accertate dal Tribunale, rientrassero nel profilo professionale di appartenenza.
9 . Tuttavia, la Corte d’Appello, nel ritenere che l’assegnazione non in via esclusiva di alcune mansioni del profilo professionale di appartenenza rispetto ad altre, in ragione, nella specie, del fabbisogno dell’RAGIONE_SOCIALE di vigilanza, abbia dato luogo a de mansionamento, ha disatteso l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui in ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito
di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale RAGIONE_SOCIALE mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente RAGIONE_SOCIALE mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103, cod. civ. ( ex aliis , v. Cass., n. 22026 del 2022 e giurisprudenza ivi richiamata).
Né nella specie è stata accertata in concreto una sottrazione pressoché integrale RAGIONE_SOCIALE funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (si v., Cass., n. 11499 del 2022).
10 . La Corte d’Appello, inoltre, non ha tenuto conto del nuovo sistema di classificazione in Aree e dei principi affermati in ordine allo stesso dalla giurisprudenza di legittimità, che confermano il principio da ultimo richiamato.
Come già posto in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 29624 del 2019, n. 33141 del 2019, 21485 del 2020), la previsione del nuovo inquadramento in aree funzionali, al cui interno la progressione economica è regolata esclusivamente sulla base di fasce di merito (art. 52, comma 1bis ), in una con la persistente previsione per cui i trattamenti economici (che come è normale sono scanditi sulla base RAGIONE_SOCIALE tipologia del lavoro svolto) sono definiti dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma 1) e soprattutto con la generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 40, comma 1), realizza, con tutta evidenza, una forma di ampia flessibilità del lavoro esigibile, la cui definizione in sede di trattative collettive è ritenuta dal legislatore tale da assicurare il raggiungimento di equilibri tra flessibilità, costi, incentivi e tutela RAGIONE_SOCIALE professionalità cui inevitabilmente deve tendere una
regolazione «secondo disposizioni di legge» al fine di assicurare il «buon andamento» (art. 97 Cost.) RAGIONE_SOCIALE P.A., e ciò non irrazionalmente proprio per la naturale idoneità dell’ambito sindacale a consentire di determinare i possibili bilanciamenti tra i contrapposti interessi.
Il CCNL 14 settembre 2007 ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale in Aree di inquadramento, nelle quali sono confluite le ex posizioni economiche, e al fine di realizzare l’obiettivo RAGIONE_SOCIALE massima flessibilità nella gestione RAGIONE_SOCIALE risor se umane ha previsto che le aree «corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di RAGIONE_SOCIALE lavorative» (art. 6, comma 2, CCNL 14 settembre 2007, 2006-2009, Comparto Ministeri) con la conseguenza che «ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali» (art. 6, comma 5, CCNL 2006-2009 Comparto Ministeri).
11 . In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso non è luogo al risarcimento del danno, la cui statuizione di appello ha costituito oggetto del secondo motivo di ricorso, che va accolto.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigetta l’originaria domanda.
13 . In ragione dell’evoluzione del quadro normativo e contrattuale sussistono le condizioni per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre