Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35062 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35062 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17922-2018 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 17922/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 797/2017 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27/11/2017 R.G.N. 1019/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 27 novembre 2017, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Torino, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegitti mità del demansionamento conseguente all’assegnazione presso il Comune di Torino, ove era stato trasferito a domanda, proveniente dal Comune di Como, alle cui dipendenze prestava servizio con la qualifica di Istruttore Direttivo area Vigilanza, categoria D, posizione economica D1, in qualità di Ufficiale con il grado di Commissario Aggiunto nel RAGIONE_SOCIALE, nella posizione di Specialista di Vigilanza/Sottufficiale con condanna dell’Ente al pagamento delle differenze a titolo di indennità di responsabilità ex art. 36, comma 1, CCNL 2004 maturate in relazione all’inferiore posizione riconosciutagli per ogni anno dall’assunzione (1.3.2014) fino alla data del reinquadramento come Ufficiale;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover escludere il lamentato demansionamento alla luce dell’orientamento che nel pubblico impiego attribuisce rilevo al principio dell’equivalenza formale delle mansioni, nella specie
verificato alla stregua della disciplina contrattuale, in base alla quale le mansioni al COGNOME attribuite presso il Comune di Torino, pacificamente riportabili al profilo specifico di Specialista di Vigilanza/Sottufficiale, rientrano nella stessa categoria contrattuale e posizione economica di Istruttore Direttivo svolte presso la RAGIONE_SOCIALE Locale di Como;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Torino;
-che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009, lamenta l’erronea interpretazione della norma invocata nel testo novellato ritenuto idoneo ad escludere il rilievo finora riconosciuto al principio dell’equivalenza formale delle mansioni;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale circa l’inconferenza nella specie del riferimento all ‘istituto della mobilità, implicante il passaggio diretto ad altra amministrazione con cessione del contratto di lavoro ed invarianza della posizione lavorativa;
-che con il terzo motivo, genericamente rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione di norme di
diritto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver, nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, erroneamente accollato al medesimo il pagamento dell’onere accessorio dell’IVA pur non essendo il difensore del Comune, quale dipe ndente dell’Ente, titolare di partita IVA;
-che il primo motivo risulta infondato essendosi la Corte territoriale conformata all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte e ribadito anche con riferimento al testo novellato dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001; -che parimenti infondato si rivela il secondo motivo per essere il passaggio del ricorrente ad altra amministrazione avvenuto in base alla stipula di un nuovo contratto e non, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 16572001, per cessione dell’originario contratto non essendovi nella specie, per difetto della necessaria neutralità finanziaria, identità di condizioni di lavoro e ciò correttamente atteso che il passaggio è richiesto ed avviene in ragione di una disponibilità creatasi nell’organico dell’amministrazion e di destinazione e nella qualifica prevista, a garanzia delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione medesima (cfr. Cass. 5.1.2016, n. 19925, citata in motivazione):
-che non diversamente è a dirsi per il terzo motivo imponendosi l’onere accessorio dell’IVA in relazione alla natura della prestazione professionale cui è riferito il compenso fatturato e non alla posizione fiscale del soggetto che l’ha resa;
-che il ricorso va, dunque, rigettato;
-le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del