Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23022 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23022 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18142-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 738/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2024 R.G.N. 1443/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
DEMANSIONAMENTO
RISARCIMENTO DEL DANNO
R.G.N. 18142/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 06/05/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal lavoratore e in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha accolto la domanda di NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento dell’assegnazione a mansioni inferiori a decorrere dal marzo 2014 e la condanna al pagamento di un risarcimento del danno.
La Corte territoriale ha accertato l’illegittimità dell’ordine di servizio adottato l’8.3.2014 con il quale il lavoratore era stato assegnato alle mansioni di recupero crediti, trattandosi di mansioni non riconducibili all’VIII livello rivestito nonché qualitativamente differenti rispetto alle mansioni di controllo di gestione e coordinamento della gestione denominata ‘Economica e Finanziaria’; i giudici del merito, inoltre, hanno quantificato il danno biologico nell’importo complessivo di euro 54.088,00 sulla base delle Tabelle di Milano, a fronte del nesso di causalità (riscontrato dal consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado) tra condotta datoriale e danno alla salute.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 295, 324 c.p.c., 2697, 2909 c.c. avendo, la Corte territoriale, accolto il diritto preteso dal lavoratore sulla scorta delle statuizioni contenute nel
diverso giudizio, sempre tra le stesse parti, concernente l’ordine di servizio del 29.7.2013 (e della nota del 22.8.2013) che aveva revocato il riconoscimento della categoria di Quadro e l’incremento del superminimo individuale. La Corte territoriale ha, d unque, illegittimamente valutato l’osservanza dell’art. 2103 c.c. non già rispetto al livello di inquadramento effettivamente assegnato al lavoratore (VIII livello) bensì rispetto alla categoria di Quadro riconosciuta, con provvedimento giudiziale non definitivo, in altro processo; inoltre, la società aveva specificamente contestato, con l’atto di appello, la riconducibilità alla categoria di Quadro delle mansioni svolte dal lavoratore e, comunque, chiesto la sospensione del giudizio considerato il nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra le due cause pendenti.
I motivi di ricorso non sono fondati.
2.1. Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha fondato l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi dettati dall’art. 2103 c.c. sulla mera scorta della statuizione effettuata nel diverso giudizio (pendente tra le stesse parti) concernente il riconoscimento della categoria di Quadro né ha confrontato le mansioni assegnate dal marzo 2014 con la declaratoria di Quadro bensì (pur dando atto dell’impugn azione giudiziale del provvedimento di retrocessione da Quadro a impiegato di VIII livello in diverso giudizio e del mancato appello, in questo giudizio, in ordine alla statuizione del giudice di primo grado sullo svolgimento, di fatto, di mansioni riconducibili alla categoria di Quadro) ha, comunque, autonomamente effettuato la valutazione c.d. trifasica tra i compiti di ‘recupero crediti’ assegnati da marzo 2014 e la declaratoria contrattuale
dell’VIII livello di cui al CCNL Gas -acqus (pag. 6 della sentenza impugnata). Per tali motivi, va respinta, altresì, l’istanza di riunione della presenta causa con la causa n. 14325/2020 R.G., concernendo, i ricorsi (e le relative sentenze impugnate) periodi diversi e presupposti distinti.
2.2. Le censure non colgono la ratio decidendi perché la ricorrente insiste sulla mancata considerazione della complessità dei compiti assegnati al lavoratore da marzo 2014 ma nulla deduce sulla comparazione effettuata tra mansioni e declaratoria concernente l’VIII livello di cui alla contrattazione collettiva, comparazione richiamata a fondamento della pronuncia impugnata; la Corte territoriale ha sottolineato che non potevano rinvenirsi, nelle mansioni assegnate, le caratteristiche tipiche del livello assegnato (VIII livello) mancando compiti di coordinamento di una unità organizzativa e, in ogni caso, un contenuto professionale specialistico in quanto l’attività di ‘recupero crediti’ svolta dal lavoratore constava in un’attività di mero concetto priva di quello specifico contenuto professionale prop rio dell’VIII livello; ha, inoltre, ricavato conferme di tale accertamento sia dall’elenco dei profili professionali ricondotti all’VIII livello (tra cui il Responsabile legale, senz’altro non comparabile con i compiti assegnati al di Cicilia) sia dalla constatazione che analoghi compiti (seppur di valore economico più contenuto) erano svolti da dipendenti inquadrati in ben tre livelli inferiori (V livello).
2.3. Nel caso di specie la ricorrente ha lungamente argomentato sulla erroneità della comparazione con il livello di Quadro nonché sulla impugnazione, in sede di appello, della statuizione del giudice di prime cure circa lo svolgimento di mansioni di Quadro o sulla illegittima efficacia esterna della pronuncia in altro giudizio ma nulla ha dedotto sull’altra ragione
del rigetto, approfondita dalla Corte territoriale, ossia la impossibilità di sussumere i compiti assegnati nella declaratoria contrattuale relativa all’VIII livello.
2.4. In ordine alla sospensione del processo, questa Corte ha affermato che, a norma dell’art. 295 c.p.c., va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall’esito di un’altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (cfr., da ultimo, Cass. n. 5671 del 2023), presupposto che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che non ricorresse, posto che il diverso giudizio pendente tra le stesse parti aveva ad oggetto la illegittima revoca dell’attribuzione della categoria di Quadro sin dal 2013, mentre la causa in oggetto il diritto al risarcimento del danno per attribuzione di mansioni inferiore al livello assegnato dalla società (ossia VIII livello).
3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 18 del CCNL unico Gas-acqua del febbraio 2011, 2103 e 2697 c.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato la declaratoria contrattuale relativa al livello VIII del CCNL applicato in azienda in quanto i tratti caratteristici della qualifica consistono, altresì, nella ‘capacità di operare con autonomia di iniziativa sulle variabili del caso concreto, la gestione di informazioni complesse, che implichi anche l’interpretazione e l’elaborazione dei dati in funzione degli obiettivi da raggiungere nonché il possesso di approfondite conoscenze teoriche’: i giudici di merito hanno effettuato una superficiale valutazione dei compiti affidati al lavoratore, la cui complessità è stata dimostrata dalla nota del Direttore amministrativo n. 6134 del 2014 nonché dai testimoni escussi.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. Le argomentazioni concernenti la declaratoria dell’VIII livello contrattuale sollecitano, ad onta dei richiami negoziali in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali tramite l’espresso richiamo del quadr o probatorio (di fonte documentale e testimoniale) affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento. Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME