Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10523 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28788-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2020 della CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata il 21/01/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di AVV_NOTAIOiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato l’11.11.2001 NOME NOME evocava in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, per sentir regolare il confine tra la sua proprietà e quella demaniale confinante, nonché per la condanna della convenuta al rilascio di una porzione arbitrariamente occupata.
Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 413/2014, rigettava la domanda, compensando le spese.
Con la sentenza impugnata, n. 87/2020, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, erede dell’originaria attrice, affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal Consigliere delegato ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il AVV_NOTAIOigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli
effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di AVV_NOTAIOiglio AVV_NOTAIOeguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).
Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di AVV_NOTAIOiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 28 del codice della navigazione, nonché la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura demaniale del bene oggetto di causa, confermando la decisione di prime cure.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di rigetto della domanda di regolamento dei confini e rilascio dell’area occupata (doppia conforme).
Unico motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto con esso la ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ravvisato la natura demaniale dell’area in contestazione, posta nelle vicinanze del lido del mare. La Corte distrettuale ha ritenuto che, sulla base delle conclusioni del C.T.U. -che aveva accertato che
l’area fosse interessata, sia pure occasionalmente, dalle mareggiate-, della conformazione dell’area, desumibile dalle altre prove, anche fotografiche, acquisite agli atti del giudizio di merito, e della sua destinazione concreta alla balneazione, la porzione oggetto della domanda fosse compresa nell’ambito del demanio necessario marittimo, ai sensi di quanto previsto dall’art.28 del codice della navigazione. La ricorrente, nell’attingere la statuizione del giudice di merito, propone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., peraltro neppure seguita da memoria, osservando, in aggiunta quanto ivi evidenziato, che il vizio di contraddittorietà della motivazione, pure veicolato nel ricorso per cassazione, non rientra più, per effetto della novella del 2012, nel perimetro delle censure deducibili in sede di legittimità per una precisa scelta del legislatore, mentre la censura di omesso esame di fatto decisivo, ancora proponibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è nel caso di specie preclusa dalla sussistenza di una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’ , come prevede espressamente l’articolo 348 ter cpc.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con AVV_NOTAIOeguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con AVV_NOTAIOeguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità
alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909).
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di AVV_NOTAIOiglio della Seconda