Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8872 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 14273 -2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO
presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec;
– ricorrente incidentale –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec;
– controricorrente e controricorrente incidentale-
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata –
avverso la sentenza n.7125/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI ROMA, pubblicata in data 13/11/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 25 maggio 1997, RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, l’RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME (cui nel corso del giudizio subentrò quale avente causa RAGIONE_SOCIALE), per sentir dichiarare il suo esclusivo diritto di proprietà su una fascia di terreno in località RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, compresa tra la zona di demanio
marittimo corrispondente alla spiaggia e l’adiacente lungomare denominato Dei Navigatori Etruschi, distinta in catasto al foglio 53 particella 10 e al foglio 61 particella 6, con conseguente ordine, nei confronti di ciascun convenuto, di rilascio, di sgombero di cose e persone e condanna al risarcimento del danno.
Costituendosi, l’RAGIONE_SOCIALE eccepì di aver iniziato ad occupare una superficie demaniale nel 1970 a seguito di regolare concessione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, installandovi alcune strutture necessarie all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività oggetto di concessione; NOME COGNOME eccepì di aver iniziato ad occupare una superficie demaniale a seguito di regolare concessione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; nelle memorie autorizzate ex art. 183 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis , chiesero al Giudice di valutare l’opportunit à RAGIONE_SOCIALE‘ estensione del contraddittorio alla pubblica amministrazione per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE demanialità del bene.
NOME COGNOME, premesso che tra il 1974 e il 1975 il RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato un muretto di mattoni per frenare la dispersione RAGIONE_SOCIALE sabbia verso l’entroterra, eccepì di aver progressivamente esteso l’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘ area oggetto RAGIONE_SOCIALE sua concessione fino al muretto, cioè fino alla porzione rivendicata da RAGIONE_SOCIALE; chiese, pertanto, in riconvenzionale, di accertare l’usucapione RAGIONE_SOCIALE‘area non demaniale, chiedendo l’estensione del contraddittorio al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per essere il primo subentrato nelle competenze del RAGIONE_SOCIALE e, il secondo, l’ente concedente.
Con sentenza n. 1122/2009, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, estromesso COGNOME, ritenne che la domanda riconvenzionale di usucapione dovesse ritenersi implicitamente rinunciata, perché i convenuti non l’avevano reiterata nella memoria ex art. 183 comma V cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ,
precedente quella introdotta dall’art. 23 lett. c-ter del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 11 lett. a RAGIONE_SOCIALE l. 28 dicembre 2005, n. 263, in vigore dal 1° marzo 2006); ritenne pure che la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE natura demaniale RAGIONE_SOCIALE fascia di terreno rivendicata fosse inammissibile perché nuova e proposta nei confronti di terzi estranei al giudizio; rigettò altresì la domanda di pagamento di un indennizzo per le opere inamovibili perché realizzate abusivamente e la domanda di costituzione di una servitù di passaggio per consentire l’accesso alla spiaggia in quanto «il passaggio e l’accesso alla spiaggia erano regolate da apposita normativa locale»; ordinò perciò all’RAGIONE_SOCIALE, a NOME COGNOME, a RAGIONE_SOCIALE e ad NOME COGNOME il rilascio RAGIONE_SOCIALEe aree occupate come individuate dal c.t.u., con onere RAGIONE_SOCIALEe spese.
Avverso questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -avente causa di NOME COGNOME -proposero appello lamentando, per quanto ancora qui rileva, la carenza di prova in ordine alla titolarità RAGIONE_SOCIALE‘area, la mancata valutazione del fenomeno RAGIONE_SOCIALE‘erosione marittima che avrebbe dovuto comportare l’acquisizione ipso iure al demanio del territorio retrostante, l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, l’erroneità RAGIONE_SOCIALE c.t.u. nella delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale e la debenza RAGIONE_SOCIALE‘indennità per le opere inamovibili realizzate, di cui non era stata tenuta in considerazione l’utilità sociale e la possibilità di sanatoria.
3.1. Con la sentenza n. 7125/2018, la Corte d’appello di Roma, dichiarata cessata la materia del contendere fra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per essere intervenuto accordo
transattivo, rigettò l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, condannando le società alle spese.
Ritenne, infatti, che la documentazione prodotta fosse idonea a provare la proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, anche in quanto risultava attenuato l’onere probatorio del rivendicante in caso di eccezione o domanda di usucapione opposte in difesa; dichiarò pure che, in mancanza di un apposito provvedimento amministrativo, l’area non poteva divenire automaticamente parte del demanio marittimo e che di conseguenza non ricorreva un’ipotesi di litisconsorzio necessario; ribadì l’esattezza RAGIONE_SOCIALEe ris ultanze RAGIONE_SOCIALE c.t.u. e la non debenza di alcun indennizzo per le opere inamovibili in quanto abusive.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a otto motivi. Con successivo atto notificato in data 27/6/2019, anche RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso nei confronti di entrambe le società. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie; l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento di entrambi i ricorsi, in particolare RAGIONE_SOCIALEe censure aventi ad oggetto la mancata estensione del contraddittorio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il controricorso di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis , precedente l’ art. 3, comma 27, lett. f) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: il ricorso è stato, infatti, notificato il 3/5/2019 all’AVV_NOTAIO e la notifica del controricorso è stata effettuata in data 14/06/2019.
Deve pure rilevarsi che, nel ricorso principale, RAGIONE_SOCIALE non ha indicato numericamente alcuna RAGIONE_SOCIALEe cinque ragioni di impugnazione previste dal comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ.; ciononostante, il ricorso risulta ammissibile in quanto comunque articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALEe cinque ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘articolo suddetto.
1.1 Con il primo motivo del suo ricorso, dunque, RAGIONE_SOCIALE ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello affermato che la prova RAGIONE_SOCIALE proprietà del terreno è affievolita in presenza di avversa istanza di usucapione che, nella specie, è stata comunque rinunciata e modificata in istanza di demanialità del bene. I giudici di primo e secondo grado avrebbero errato a fondare la prova RAGIONE_SOCIALE rivendicata proprietà sulla convenzione intercorsa fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, al contrario, sarebbe in contraddizione con l’affermata sussistenza di un diritto di proprietà in capo alla società.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto formatasi la prova RAGIONE_SOCIALE proprietà sulle conclusioni RAGIONE_SOCIALE c.t.u. che sarebbe, invece, erronea e non precisa, perché avrebbe considerato la part.lla 9 e non 10 del foglio 51 e non avrebbe approfondito la demanialità del bene; la sentenza sarebbe perciò viziata per «ultrapetizione e assenza di motivazione».
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello di Roma disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE «e comunque RAGIONE_SOCIALEe competenti autorità», non considerando che la
questione RAGIONE_SOCIALE demanialità RAGIONE_SOCIALE‘area costitui va un antecedente logicogiuridico rispetto ad ogni statuizione sulla titolarità del bene rivendicato.
1.4. Con il quarto motivo, la società ha prospettato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 Cost., degli artt. 32 e 36 cod. nav. e del d.lgs. 112/98, per non avere la Corte d’appello considerato l’«intrinseca demanialità» del bene rivendicato e come l’uso pubblico costituisca la normale fruizione dei beni demaniali, avendo invece l’uso privato natura eccezionale».
1.5. Con il quinto motivo, la società ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 824 cod. civ. ed art. 942 cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto che non sussistessero idonei indici in ordine alla natura di bene pubblico RAGIONE_SOCIALE‘area, trascurando che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura demaniale di un bene, è sufficiente la sua concreta funzione e destinazione.
1.6. Con il sesto motivo, RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 cod. nav., per non aver e la Corte d’appello considerato che il lido e la spiaggia appartengono al demanio marittimo, a prescindere dalla funzione concreta loro attribuita.
1.7. Con il settimo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 32 cod. nav. per non avere la Corte territoriale considerato il fenomeno RAGIONE_SOCIALE erosione marina per dichiarare la demanialità RAGIONE_SOCIALE‘area e disporre l’integrazione del contraddittorio in favore RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni competenti.
1.8. Con l’ottavo motivo, infine, RAGIONE_SOCIALE ha quindi prospettato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 825 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE l. 217/211 in riferimento al principio di accesso alla battigia: la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata in merito alla intervenuta richiesta del diritto di passaggio sui terreni a monte RAGIONE_SOCIALE‘arenile e alla
viabilità e non avrebbe affermato la servitù di uso continuativo da parte RAGIONE_SOCIALE collettività per il pubblico accesso al mare.
2.1. A sua volta, con il primo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art.360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 948 cod. civ.: la Corte avrebbe immotivatamente ritenuta sussistente la prova, invece in alcun modo raggiunta, RAGIONE_SOCIALE proprietà in capo alla RAGIONE_SOCIALE
2.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art.360 cod. proc. civ., la società ricorrente incidentale ha lamentato la violazione degli art. 132 n. 4 e 118 disp. att. cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello reso una motivazione perplessa e, perciò, meramente apparente sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE prova del primo acquisto del diritto di proprietà a titolo originario da parte RAGIONE_SOCIALE rivendicante.
2.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art.360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto la violazione degli art. 2697 e 948 cod. civ., per avere la Corte d’appello rinvenuto la prova del diritto sull’area rivendicata nella c.t.u., con ciò evidentemente utilizzando quale fonte di prova uno strumento di mero ausilio tecnico, oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE funzione attribuita dal codice di procedura civile.
2.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art.360 cod. proc. civ., la ricorrente incidentale ha prospettato l’ omesso esame di un fatto decisivo, individuandolo nella lettera RAGIONE_SOCIALE‘8/11/ 1990 con cui RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato quale fosse il confine RAGIONE_SOCIALE sua proprietà verso il mare, nonché la scrittura privata del 2/10/1992, in cui la stessa società ha affermato che NOME COGNOME era titolare di attività di balneazione insistente sul tratto demaniale a confine con la sua proprietà, indicando questo confine nel muretto
riportato nella planimetria, così come pure evidenziato nella dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘ 8/3/1990 e, infine, l’atto n. 2020 del 1994 in cui il RAGIONE_SOCIALE hanno concesso all’RAGIONE_SOCIALE di occupare la zona demaniale compresa tra i termini lapidei 5 e 6 allo scopo di mantenere un arenile per la posa degli ombrelloni.
2.5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art.360 cod. proc. civ., la società ha poi denunciato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ.: la Corte d’appello non avrebbe in ogni caso valutato il valore confessorio dei documenti indicati nell’argomentazione del precedente motivo.
2.6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art.360 cod. proc. civ., infine, RAGIONE_SOCIALE ha ribadito la violazione degli art. 102 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 32 del Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per non avere la Corte disposto l’inte grazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo di ricorso principale e il sesto motivo di ricorso incidentale, che devono essere esaminati preliminarmente per ragioni logiche, sono fondati.
RAGIONE_SOCIALE aveva rivendicato, nei confronti di ciascun convenuto, la proprietà di una fascia di terreno in località RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, compresa tra la zona di demanio marittimo corrispondente alla spiaggia e l’adiacente lungomare nominato INDIRIZZO Navigatori Etruschi, distinta in catasto al foglio 53 particella 10 e al foglio 61 particella 6, con conseguente ordine di rilascio RAGIONE_SOCIALEe aree libere da cose e persone.
La fascia rivendicata dalla società RAGIONE_SOCIALE era stata interessata dall’azione erosiva del mare e degli agenti atmosferici: i soggetti convenuti in rivendica erano, infatti, tutti titolari di concessioni amministrative aventi ad oggetto l’ occupazione RAGIONE_SOCIALE spiaggia per l’ esercizio di attività di balneazione.
Tra i convenuti, NOME COGNOME aveva proprio chiesto l’estensione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE per essersi la sua occupazione estesa, nel tempo di durata RAGIONE_SOCIALE concessione in suo favore, fino al «muretto» costruito per frenare la dispersione RAGIONE_SOCIALE sabbia verso l’entroterra .
In diritto, deve premettersi che, per giurisprudenza ormai consolidata, «mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non soltanto quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l’arenile, cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi RAGIONE_SOCIALEe acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale» (Cass., Sez. 1, 30 luglio 2009, n. , Sez. 3, 28 maggio 2004, n. , m. 573255). In conseguenza, il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo (Cass., Sez. 2, 11 maggio 2009, n. ), a differenza RAGIONE_SOCIALE‘arenile, che presuppone «l’attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare» (Cass., Sez. 1, 5 novembre 1981, n. ).
Qualora, perciò, venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento RAGIONE_SOCIALE decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso l’arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene
appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo RAGIONE_SOCIALE P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Sez. 1, Sentenza n. 6619 del 01/04/2015; Sez. Unite, Sentenza n. 848 del DATA_NASCITA).
Ciò precisato, l’integrazione del contraddittorio come peraltro tempestivamente chiesta da NOME COGNOME con la proposizione RAGIONE_SOCIALE sua domanda riconvenzionale – era perciò necessaria, atteso che la corretta identificazione RAGIONE_SOCIALE‘area oggetto di rivendica era destinata, quale questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale), ad essere coperta dall’ efficacia del giudicato e implicava ancor prima la previa individuazione de ll’area demaniale finitima.
L’accertamento, pertanto, non poteva che essere svolto nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ente territoriale che aveva stipulato le concessioni e con il RAGIONE_SOCIALE a cui era stata attribuita dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l’amministrazione dei beni immobili RAGIONE_SOCIALEo Stato; i medesimi poteri gestori del RAGIONE_SOCIALE sono oggi di competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del demanio ai sensi degli art. 57 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario importa, secondo l’art. 383 cod. proc. civ., comma III e l’ art. 354 cod. proc. civ., l’annullamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per procedere alla nuova trattazione RAGIONE_SOCIALE controversia a contraddittorio pieno ed integro.
Dall’ accoglimento di entrambi i motivi, deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve perciò essere dichiarata nulla, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda