Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1270 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1270 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8274/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 280/2020 depositata il 17/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso, articolato in sei motivi, avverso la sentenza n. 280/2020 della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata in data 17 settembre 2020.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio ebbe inizio con citazione notificata il 22 aprile 2008 da NOME COGNOME (morto in corso di processo e dante causa di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), che aveva domandato di accertare l’insussistenza dell’obbligo di pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE dell’indennità di occupazione dal 1° aprile 1971 al 31 dicembre 2007, intimatagli in solido con altre persone mediante raccomandata del 4 marzo 2008, in relazione a suolo sito in Termoli, località Rio Vivo, che l ‘amministrazione assumeva appartenente al RAGIONE_SOCIALE marittimo. Con sentenza del 5 novembre 2014 il Tribunale di Campobasso, accogliendo le riconvenzionali della convenuta RAGIONE_SOCIALE, accertò l’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE marittimo degli immobili di caus a e condannò il COGNOME al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE dell’importo di € 93.146,26 a titolo di indennità da illegittima occupazione, oltre interessi.
Proposto gravame da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, deceduto il 14 luglio 2011, la Corte d’appello di Campobasso, dopo aver disposto la
rinnovazione della CTU, già espletata in primo grado, ha rigettato l’appello stesso
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. I ricorrenti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME denuncia la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., ‘nella parte in cui la Corte d’Appello con motivazione di mera apparenza ha respinto il primo motivo di appello formulato dagli eredi di NOME COGNOME, con cui si era denunciata la illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato che le particelle 519, 1319, 1323, 1329, 1334 e 575 del foglio 31 del Comune di Termoli appartenevano al RAGIONE_SOCIALE marittimo, giacché tale declaratoria era stata adottata per particelle 519, 1319 e 575 in mancanza dei necessari e legittimi contraddittori, da individuarsi nei loro occupanti, e per le particelle 1323, 1329 e 1334 sulla base di un’errata valutazione delle risultanze processuali, che, in realtà, non offrivano alcuna prova della loro appartenenza al RAGIONE_SOCIALE marittimo, ma, al contrario, deponevano in modo positivo per l’esclusione di tale appartenenza, senza argomentare in alcun modo sulle relative censure, che venivano del tutto ignorate, ma limitandosi a copiare pedissequamente la motivazione resa dal Tribunale in ordine all’appartenenza di quelle particelle al RAGIONE_SOCIALE marittimo’.
Questo primo motivo di ricorso è formulato trascrivendo, nelle pagine da 11 a 20, il primo motivo di appello (pagine 1019 dell’atto di appello). Al riguardo, la Corte d’appello di Campobasso (con ‘vera e propria copia di quanto affermato alle pagg. 9 e 10 della sentenza del Tribunale’, lamenta la censura) ha esposto che gli immobili per cui è causa ricadono nella proprietà demaniale marittima delimitata il 19 marzo 1912, come da
verifiche planimetriche compiute dal CTU nominato in primo grado e da allegate fotografie, che evideRAGIONE_SOCIALEno che gli immobili ‘sono stati costruita sulla spiaggia, a pochi metri dalla linea del mare, dagli scogli e dagli ombrelloni dei bagnanti’. I ricorrenti sostengono che le particelle 519, 1319 e 575 non erano occupate da NOME COGNOME e che le particelle 1323, 1329 e 1334 non sono interessate dalle mareggiate, non fanno parte d ell’arenile e derivano dall’originaria particella 19, che in catasto non era indicata come appartenente al RAGIONE_SOCIALE (a differenza della particella n. 20).
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME denuncia la violaz ione dell’art. 112 c.p.c. ‘nella parte in cui la Corte d’appello, nel respingere il relativo motivo di gravame formulato dagli eredi di NOME COGNOME, ha ritenuto che non fosse affetta dal lamentato vizio di ultra-petizione la pronuncia di primo grado c he aveva condannato gli stessi al pagamento dell’indennità di occupazione delle particelle nn. 1323, 1329 e 1334 sino alla data di emissione della stessa sentenza di primo grado (novembre 2014), escludendo che la domanda riconvenzionale, formulata dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine alla debenza degli indennizzi da illegittima occupazione, fosse limitata al periodo sino al 31 dicembre 2007′. Al riguardo, la Corte di Campobasso ha sostenuto che ‘l’indicazione temporale costituiva non già una limitazione alla proposta domanda di condanna al pagamento degli indennizzi dovuti, ma rappresentava il parametro temporale di riferimento degli indennizzi risarcitori quantificati dall’RAGIONE_SOCIALE in euro 311.108,38′.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazi one dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. ‘nella parte in cui la Corte d’appello con motivazione di mera apparenza ha respinto il terzo motivo di appello con cui gli eredi di NOME COGNOME si sono doluti del fatto di essere stati condannati al rilascio delle particelle nn. 1323, 1329 e 1334 e al pagamento
dell’indennità di occupazione di questi terreni per un periodo sino a novembre 2014 (data di emissione della sentenza di primo), malgrado vi fosse prova che NOME COGNOME avesse rilasciato quegli immobili in data 27 giugno 2007 o, comunque, non fosse dimostrata dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, a ciò onerata, un’occupazione dello stesso NOME COGNOME o dei suoi eredi successiva a tale data e/o ancora sussistente alla data della pronuncia’. A tal fine, i ric orrenti riproducono, nelle pagine da 25 a 28 di ricorso, il contenuto del terzo motivo di appello, a fronte del quale la Corte di Campobasso ha richiamato la deposizione testimoniale di NOME COGNOME, il quale aveva dichiarato ‘di non sapere nulla in me rito alla circostanza … secondo la quale, in data 27 giugno 2007, NOME COGNOME, ad opera dell’ufficiale giudiziario, avrebbe rilasciato gli immobili occupati oggetto di causa a tali NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ragione di un ‘azione esecutiva intrapresa dai medesimi’. La censura lamenta che L’ageRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto al proprio onere probatorio di dimostrare la durata dell’occupazione del COGNOME con riguardo alle particelle nn. 1323, 1329 e 1334, e, in specie, che tale occupazione si fosse protratta oltre la data del 27 giugno 2007.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. ‘in punto di onere della prova che grava circa la durata e la persistenza dell’occupazione di un bene demaniale p erpetrata dal soggetto evocato in causa al cospetto di domande di pagamento dell’indennità di occupazione e di rilascio di quel bene proposte contro di lui’.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘nella parte in cui la Corte d’appello con motivazione di mera apparenza ha respinto il quarto motivo di appello con cui gli eredi NOME hanno dedotto l’illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva determinato l’indennità di occupazione dov uta con una illegittima applicazione del giudizio equitativo ex art. 1226 c.c. e sulla
base di circostanze e criteri di valutazione errati’. Qui i ricorrenti trascrivono, nelle pagine da 30 a 33 del ricorso, il quarto motivo di appello e la risposta ad esso fornita dalla Corte di Campobasso, secondo la quale ‘er la quantificazione dell’indennità per l’illegittimità occupazione il primo giudice ha fatto corretto riferimento al parametro posto dall’art. 8 del decreto-legge n. 400 del 5.10.1993, convertito nella legge n. 494 del 4.12.1993. Tale norma, nel suo testo in vigore fino al 31.12.2006, pone un parametro assai esoso e notevolmente più elevato per l’occupante rispetto a quello precedentemente utilizzato e di diritto comune’. La Corte d’appello ha poi fatto rinvio al testo riformulato di tale norma introdotto dalla légge n. 296 del 2006, definito di ‘interpretazione autentica’ e perciò avente ‘valore anche retroattivo. Quanto alle opere inamovibili realizzate in difetto di titolo abilitativo, tale norma non fa altro che applicare il valore di mercato per il computo dell’indennizzo’. La sentenza impugnata ha evideRAGIONE_SOCIALEto che l’area di 67 metri quadrati occupata dal COGNOME coincideva con quella dove risultavano dalla CTU realizzate le individuate abitazion i (due villette in riva al mare, l’una di circa 114 metri quadrato, l’altra di 50 metri quadrati), ‘opere urbanisticamente abusive, edificate in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, del resto neppure allegato dalle parti attrici’. Dunque, secondo la Corte d’appello, ‘l’indennizzo nel caso di specie deve essere commisurato ai valori di mercato’, stimati in € 18.000,00 ed in € 6.000,00 annui rispettivamente per i due immobili, altresì considerando che gli stessi, della complessiva estensione di 164 metri quadrati, occupavano l’rea demaniale per 67 metri quadri. Per i ricorrenti, anche questo passaggio della sentenza d’appello è ‘la sola integrale copia di quanto affermato dal Tribunale in tema di calcolo dell’indennità’.
Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c., dell’art. 8 del decretolegge n. 400 del 5.10.1993 e dell’art. 1, comma 257, della legge 296/2006, in punto di quantificazione dell’indennità di occupazione.
È fondato il primo motivo di ricorso, e l’accoglimento di tale censura comporta l’assorbimento dei restanti motivi, i quali rimangono per l’effetto privi di immediata rilevanza decisoria.
Si ha riguardo a controversia avente ad oggetto l’occupazione senza titolo di una zona demaniale e la conseguente determina zione dell’importo risarcitorio dovuto dagli asseriti occupanti abusivi.
La Corte d’appello di Campobasso ha affermato che gli immobili per cui è causa, siti in Termoli, località Rio Vivo, ricadono nella proprietà demaniale marittima delimitata il 19 marzo 1912, come da verifiche planimetriche compiute dal CTU e da allegate fotografie, così ravvisando la prova della demanialità dell’area in base alla generica appartenenza della stessa alla categoria normativamente prevista ed alle caratteristiche della stessa.
3.1. Il primo motivo di censura (che in realtà assume l’apparenza della motivazione resa dalla Corte di Campobasso in risposta al primo motivo di appello, sul punto dell’appartenenza delle particelle 519, 1319, 1323, 1329, 1334 e 575 del foglio 31 del Comune di Termoli al RAGIONE_SOCIALE marittimo, da determinare avendo riferimento alla porzione normalmente coperta dalle ordinarie mareggiate e dalla risultanze catastali), risulta fondato per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dai ricorrenti ma comunque individuabile in questa sede sulla base dei fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nello stesso provvedimento impugnato, dovendo questa Corte, in base al principio iura novit curia , individuare d’ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione, né ravvisandosi al riguardo un giudicato interno preclusivo.
3.2. La Corte d’appello di Campobasso, prendendo a riferimento della demanialità la risalente attività di ricognizione fondata sulla linea di demarcazione del 19 marzo 1912, ha così deciso la causa senza fare applicazione del comma 2bis dell’art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), comma aggiunto dalla legge
di conversione 28 maggio 2004, n. 140, in forza del quale «a fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata d’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Lo stesso comma 2-bis è stato poi modificato prima dell’art. 1 -quinquies, comma 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, e poi dall’art. 1, comma 907 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponendosi che le parole: «del comune di Campomarino (Campobasso) e del Comune di San Salvo (Chieti)» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti)».
Tale norma ha, dunque, rideterminato l’area del RAGIONE_SOCIALE marittimo nei territori dei comuni interessati, individuando come limite la linea di demarcazione ricavabile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 maggio 2004).
3.3. Pur rivestendo le risultanze catastali, di regola, una rilevanza meramente indiziaria nella verifica della demanialità del bene, con il comma 2bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004 si è così provveduto ad una espressa sdemanializzazione mediante legge statale basata proprio sulla linea di demarcazione definita nelle mappe catastali esistenti al momento in cui la norma entrò in vigore.
La stessa sentenza n. 370 del 2008 della Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, e dell’art. 12, comma 6, della
legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, per violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. (cui attiene la disciplina relativa alle funzioni di delimitazione delle aree del RAGIONE_SOCIALE marittimo, regolata dall’art. 32 del codice della navigazione), riconosceva all’art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, l’efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima.
Al carattere costitutivo della legge di sdemanializzazione, in ordine alla individuazione della diversa linea di demarcazione della fascia demaniale marittima, il medesimo legislatore ha inoltre attribuito espressamente efficacia retroattiva, sicché il nuovo regime del bene deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004.
3.4. Nessun rilievo in senso diverso spiega la delega che la medesima norma in es ame conferiva all’RAGIONE_SOCIALE per ”attuazione in via amministrativa della ridefinizione della … linea di demarcazione’, giacché (a differenza di quanto sembravano assumere l’ordinanza n. 9203 del 2021 e la sentenza n. 16757 del 2014 di questa Corte, attenendo, invece, l’ordinanza n. 30476 del 2019 soltanto ai requisiti di ammissibilità dell’allegazione contenuta nel ricorso), tale attuazione rimessa alla pubblica amministrazione deve ritenersi consistere unicamente in un procedimento di delimitazione del RAGIONE_SOCIALE marittimo, previsto nell’art. 32 del codice della navigazione, il quale serve soltanto a rendere evidente la demarcazione tra il RAGIONE_SOCIALE e le proprietà private finitime, senza che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente, e svolge una funzione di
mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del RAGIONE_SOCIALE marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A. (Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18511; Cass. Sez. Unite, 11/03/1992, n. 2956).
3.5. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:
ai sensi del comma 2bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, n. 80, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Ne consegue che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del RAGIONE_SOCIALE, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all’RAGIONE_SOCIALE per l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del RAGIONE_SOCIALE marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione.
La sentenza impugnata va perciò cassata, dovendosi accertare se la proprietà dell’area oggetto di causa fosse, o meno, ricompresa nella fascia demaniale marittima secondo la linea di demarcazione definita sulla base
delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2004, alla stregua del comma 2bis dell’art. 6 di tale decreto.
5. Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento dei restanti motivi, nonché la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolt a, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi agli enunciati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Campobasso, in divers a composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile