Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6765/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1932/2020 depositata il 27/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.con atto di citazione notificato il 30 marzo 2004 la RAGIONE_SOCIALE evocava dinanzi al Tribunale di Venezia i Ministeri Delle RAGIONE_SOCIALE e Dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché il Comune di RAGIONE_SOCIALE Treporti esponendo di essere divenuta proprietaria, in forza di compravendite e di permute, RAGIONE_SOCIALE‘area sita nel Comune di Venezia, sez. Burano, foglio 52 mappali 161, 181, 182, 183, 209, 210 e 211, sulla quale insisteva una darsena con annessi impianti, utilizzati da imbarcazioni private in virtù di titoli contrattuali; aggiungeva che dal 1973 la RAGIONE_SOCIALE aveva preteso di assoggettare le aree anzidette al regime del demanio marittimo e, sull’erroneo convincimento che l’intero sedime fosse divenuto demaniale, aveva corrisposto gli oneri concessori richiesti, pur sapendo trattarsi di proprietà privata. Tanto premesso, chiedeva accertarsi la proprietà attorea RAGIONE_SOCIALE aree predette e condannarsi l’Amministrazione alla restituzione dei canoni indebitamente percepiti dal 1998 al 2002, per un complessivo importo di €.92.145,60; in subordine, chiedeva riconoscersi un indennizzo per il valore dei beni ritenuti trasferiti per fatto RAGIONE_SOCIALE‘uomo dal regime di proprietà privata a quello demaniale. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei Ministeri convenuti, i quali asserivano che i beni in questione facevano parte del demanio marittimo in quanto destinati a porto e aventi comunicazione col mare, comunque eccepita l’usucapione in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, ed in subordine la prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione dei canoni e dei relativi interessi, il Tribunale respingeva le domande.
La società impugnava la sentenza.
La Corte di appello di Venezia rigettava il gravame in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di usucapione -proposta dalla difesa erariale solo in primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si era pronunciato avendola ritenuta assorbita dal rigetto RAGIONE_SOCIALEa domandariproposta in appello solo con la comparsa conclusionale.
La decisione d’appello veniva cassata con sentenza n.22354 del 2016 sul principio per cui ‘L’eccezione di usucapione sollevata, ma non esaminata, in primo grado e non tempestivamente riproposta dall’appellato, non è rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame, trattandosi di eccezione da ritenersi rinunciata, ex art. 346 c.p.c., in quanto fondata su una ragione del tutto autonoma e non su una mera difesa a sostegno del rigetto del gravame’.
Con sentenza n. 1932 del 2020, la Corte di Appello di Venezia, quale giudice a cui la causa era stata rinviata, ha ritenuto l’area in questione di natura demaniale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, lett. b), cod.nav., secondo cui fanno parte del demanio marittimo “le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte RAGIONE_SOCIALE‘anno comunicano liberamente col mare”.
La Corte di Appello ha accertato, in linea di fatto, che la darsena insiste quasi per intero su terreno RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, è collegata alla foce del fiume Sile -appartenente al demanio marittimo, è stata realizzata mediante scavo RAGIONE_SOCIALE‘area di foce del fiume, è influenzata dal regime del fiume tanto da essere protetta con apposite ‘porte vinciane’. Tali porte non separano la darsena dalla foce del fiume e dal mare ma la proteggono dalle piene. Si tratta -ha accertato la Corte di Appello’di una modificazione strutturale RAGIONE_SOCIALEa foce del fiume sulla quale, previa recisione degli argini,’ è stato realizzato ‘un breve e largo canale di collegamento’. La Corte di Appello ha ricordato le numerose statuizioni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘nella
nozione di bene pubblico’ non è rilevante che lo stesso abbia avuto una origine ‘artificiale’ (Cass. S.U. n.11211 del 1998; Cass. 26036 del 2013; Cass.9118 del 2012). Il suddetto ‘collegamento’ -ha precisato la Corte di Appello in riferimento a ‘rilievi planimetrici’ e fotografie ‘allegati alla ctu’ -non è ‘idoneo a rappresentare una effettiva separazione fra la foce del fiume e la darsena e conclama il rapporto di indistinguibilità, sotto il profilo idrogeologico tra la foce del fiume e il contermine fondo nel quale è stata realizzata la darsena. Quest’ultima risulta ‘del tutto inserita all’interno RAGIONE_SOCIALEa foce del fiume costituendo niente più che una ulteriore sua articolazione tale da consentire agli utenti del mare di profittare RAGIONE_SOCIALEa indole di porto naturale RAGIONE_SOCIALEa foce del fiume. La darsena sfrutta ‘la particolare conformazione RAGIONE_SOCIALEa anse del fiume che sta per immettersi in mare’ partecipa ‘RAGIONE_SOCIALEa natura di foce del fiume che sbocca nel mare’. La Corte di Appello ha ribadito che l’intervento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, al contrario di quanto da questa sostenuto, ‘non ha dato vita ad una nuova opera’, autonoma rispetto alla foce del fiume ‘ma si è limitato a estendere la foce del fiume che sbocca al mare nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa sua proprietà privata sì da potersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa peculiare sua destinazione connessa e conseguente alla sua indole demaniale’. La Corte di Appello ha affermato che la circostanza che solo i clienti RAGIONE_SOCIALEa società potessero fare uso del bacino per ormeggio e ricovero di imbarcazioni, era una ‘mera conseguenza del regime concessorio relativo allo specchio d’acqua per cui è causa, come attestato dalla documentazione prodotta in atti e [che] dunque non vale[va] in alcun modo a escludere o solo diminuire la accertata idoneità del sito agli usi pubblici del mare’.
La Corte di Appello ha concluso che l’area rivendicata dalla società RAGIONE_SOCIALE si trova in rapporto di accessione con un bene demaniale, quale la foce del fiume Sile, appartenente al demanio marittimo, per cui anch’essa aveva natura demaniale.
La Corte di Appello ha rigettato anche la domanda subordinata RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE. Con tale domanda la società aveva chiesto, per l’ipotesi in cui l’area de qua fosse stata ritenuta demaniale, il riconoscimento di un indennizzo pari al valore dei beni eventualmente trasferiti al demanio. Al riguardo la Corte di Appello ha evidenziato che la darsena in questione derivava dall’ampliamento -autorizzato dal demanio su richiesta RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALEa preesistente darsena demaniale già oggetto di una concessione a favore di una società terza, dante causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e nella quale questa era subentrata nel 1973; che la società RAGIONE_SOCIALE, nel momento in cui aveva chiesto l’autorizzazione alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ampliamento, aveva rinunciato alla proprietà RAGIONE_SOCIALEa darsena ed aveva dichiarato di ‘nulla ostare all’incameramento ed iscrizione’ dei beni realizzandi ‘ai beni del demanio’.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ricorre con tre motivi;
il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi;
il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Treporti è rimasto intimato;
la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale;
la causa perviene al collegio su richiesta di decisione avanzata dalla ricorrente ex art. 380-bis c.p.c. a seguito dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione per inammissibilità o manifesta infondatezza dei tre motivi di ricorso principale;
la ricorrente ha deposito memoria;
considerato che:
1.preliminarmente, il Collegio, richiamando la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, precisa che non sussiste alcuna incompatibilità del consigliere delegato che
ha formulato la proposta di definizione accelerata, rispetto alla composizione del collegio che definisce il giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa;
il primo motivo di ricorso è rubricato ‘violazione o falsa
applicazione, ex art. 360, comma 1, n.3, RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, lett.b), c.n.’. Prima di procedere all’esame del motivo va ricordato come i beni demaniali marittimi rappresentano una specie del più ampio genere dei beni che, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa classificazione codicistica, costituiscono il demanio pubblico e rientrano, in particolare, nella categoria del c.d. ‘demanio necessario’, la quale si compone di quei beni che sono assegnati dalla legge in appartenenza necessaria allo Stato. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 822, comma 1, del Codice civile, ‘Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia’. Come ricordato dalla Corte di Appello, un ampio inquadramento RAGIONE_SOCIALEa categoria del beni demaniali in genere e RAGIONE_SOCIALEa evoluzione nel tempo RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina si legge nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALE SU n.3811/2011 (alla quale si rinvia). L’elenco dei beni appartenenti al demanio marittimo contenuto nella disciplina codicistica si completa con l’art. 28 del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, che include nel demanio marittimo, oltre alle spiagge, ai porti, alle rade e al lido del mare, anche le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che, almeno durante una parte RAGIONE_SOCIALE‘anno, comunicano liberamente col mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. L’art. 32 cod. nav. disciplina poi il procedimento di delimitazione del demanio marittimo al fine di
stabilire la demarcazione tra il demanio predetto e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) ed è assimilabile alla ordinaria “actio finium regundorum”, di cui all’art. 950 c.c. Tale procedimento si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale RAGIONE_SOCIALEa P.A., di talché il privato che contesti l’accertata demanialità del bene può invocare – come avvenuto nel caso in esame la tutela RAGIONE_SOCIALEa propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato a sindacare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo e disapplicarlo se ed in quanto illegittimo (ex plurimis Cass. civ. Sez. I Ord., 21/05/2021, n. 14048 Cass. civ. Sez. II Ord., 12/07/2018, n. 18511). Il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art. 32 cod. nav. è indispensabile in presenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo, incertezza che esso procedimento si propone di superare con la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘esatta posizione dei confini stessi. Qualora successivamente venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione giudiziale (Cass. 26036 del 2013).
Quanto sopra premesso, con il primo motivo di ricorso, sotto la ricordata rubrica, la società RAGIONE_SOCIALE deduce che:
l’origine artificiale RAGIONE_SOCIALEa darsena costituisce elemento di per sé idoneo a escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, lett.b) c.n.
La tesi è infondata e la doglianza per cui la Corte di Appello avrebbe errato a decidere in senso contrario è inammissibile in riferimento all’art. 360 -bis, n. 1, c.p.c..
La irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘origine ‘artificiale’ del bene ai fini RAGIONE_SOCIALEa relativa qualificazione come demaniale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, lett. b), cod.nav. è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale si è espressa nel senso, appunto, che, “agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, lett. b), c.n., è irrilevante che la (imprescindibile) comunicazione del bacino di acqua salmastra ‘sia assicurata attraverso l’opera RAGIONE_SOCIALE‘uomo’ (v. Cass. S.U. n.1121 del 1998; Cass. 26036 del 2013; Cass. n.15545 del 2015, in fattispecie sovrapponibile a quella che occupa, relativa ad una darsena scavata su un terreno privato collegato al fiume con un canale artificiale di collegamento funzionale al passaggio dei natanti);
la darsena e la foce del fiume sono beni separati.
La Corte di Appello avrebbe violato o falsamente applicato l’art. 28 cit. qualificando come demaniale un bene del tutto distinto dalla foce del fiume.
La doglianza è inammissibile.
La Corte di Appello si è attenuta alla giurisprudenza di legittimità per cui ‘se c’è prossimità e comunicazione diretta RAGIONE_SOCIALEa darsena con l’alveo del fiume (la foce del fiume fa parte del demanio marittimo ex art. 28 c.n.), tale da consentire di ritenere la stessa darsena alla stregua di un’appendice o accessione RAGIONE_SOCIALEo specchio d’acqua, la darsena è demaniale, essendoci anche destinazione all’uso pubblico; se invece il canale è tale da integrare solo una fonte di alimentazione RAGIONE_SOCIALEo specchio d’acqua lontano, la darsena rimane di natura privata (v., tra altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15545 del 2015; Cass. 25223/2023, in motivazione).
Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ‘ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa, quanto quello di falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge, consistente nella sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta in una
qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione’ ( Cass. n. 23851 del 25/09/2019 (Rv. 655150 -02).
L’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna al vizio suddetto e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Nel caso di specie la doglianza è così strutturata: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti X e tale accertamento è erroneo, cioè non corrisponde alla realtà RAGIONE_SOCIALE cose, allora è stata violata la norma giuridica Y.
Simile struttura pone un problema di ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta.
Al di là RAGIONE_SOCIALEa formale denuncia, la ricorrente prospetta una realtà di fatto diversa da quella accertata dalla Corte di Appello e mira inammissibilmente a trasformare il giudizio di legittimità in una terza istanza di merito;
c) la darsena in concreto non è destinata agli usi pubblici del mare essendo invece destinata all’uso dei soli soggetti con i quali la ricorrente ha stipulato ‘contratti di locazione per gli ormeggi’. La Corte di Appello avrebbe violato o falsamente applicato l’art. 28 cit. qualificando come demaniale un bene per cui non sussiste il requisito RAGIONE_SOCIALEa destinazione agli usi pubblici del mare.
La tesi è infondata e la doglianza per cui la Corte di Appello avrebbe errato a decidere in senso contrario è inammissibile in riferimento all’art. 360 -bis, n. 1, c.p.c..
Questa Corte, con sentenza 15545 del 2015 (punti 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa motivazione), con riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE‘idoneità del bene -darsena a soddisfare gli usi pubblici del mare, ha ritenuto congrua
la motivazione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale che aveva collegato la predetta idoneità agli usi che si estrinsecano -come per la darsena di cui qui si discutenella navigazione e nell’ormeggio dei natanti ed ha precisato che la circostanza che in atto la darsena poteva essere utilizzata solo dai clienti RAGIONE_SOCIALEa società appellante era riconducibile soltanto al regime concessorio.
Come accertato con la sentenza impugnata, la darsena in questione, per la sua conformazione e la sua destinazione funzionale a realizzare gli interessi attinenti agli usi potenzialmente di un novero indistinto di utenti del mare, e di fatto integrante ‘un centro con centinaia di posti per l’ormeggio RAGIONE_SOCIALE barche’, rientra nel demanio marittimo necessario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, lett. b), cod. nav. ovvero tra i beni che, per loro natura, non sono suscettibili di proprietà privata (Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 15/05/2012, Rv. 622486 – 01);
3. il secondo motivo di ricorso è rubricato ‘violazione o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n.3. Necessità di interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 32 e 33, comma 1, del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione. In subordine illegittimità costituzionale dei detti articoli del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione per contrasto con gli artt. 3 e 42 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione’.
Sotto questa rubrica si deduce che l’incameramento RAGIONE_SOCIALEa darsena tra i beni del demanio costituirebbe, in sostanza, un esproprio con la conseguenza che, a fronte di tale incameramento, spetterebbe alla ricorrente, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE due disposizioni del codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, l’indennizzo che, illegittimamente, la Corte di Appello avrebbe invece negato, prospettandosi altrimenti l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE disposizioni medesime;
4. con il terzo motivo di ricorso la questione sollevata con il secondo motivo viene riproposta in riferimento, da un lato, oltre che agli artt. 32 e 33 del c.n. anche all’art. 28 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, e
dall’altro, in riferimento sia all’art. 1 del Protocollo addizionale RAGIONE_SOCIALEa CEDU sia agli artt. 42 e 117 Cost.
I due motivi possono essere esaminati in modo congiunto.
Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, si è affermato che, nel caso in cui un bene assuma i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Cass. civ. Sez. I Sent., 01/04/2015, n. 6619, rv. 634948). Si è altresì affermato che “Nell’ipotesi in cui il proprietario di un suolo sito sull’alveo di un lago realizzi una darsena mediante escavazione del proprio suolo, facendo sì che l’acqua lacustre allaghi lo scavo, non è possibile scindere tra proprietà privata del suolo e proprietà demaniale RAGIONE_SOCIALE‘acqua e così ritenere che la darsena appartenga al privato, salvo il diritto RAGIONE_SOCIALEa P.A. alla derivazione. Al contrario, posti i principi di inseparabilità tra acqua ed alveo e di inalienabilità dei beni del demanio pubblico, deve ritenersi che, per accessione alla cosa principale, il terreno, originariamente privato, ma trasformato in darsena, sia divenuto anch’esso demaniale”.
In applicazione di questi principi appare evidente che i due motivi di ricorso non hanno pregio: si basano su una assimilazione all’evidenza indebita – ad un esproprio RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in esame in cui la darsena è stata realizzata dal privato su sua proprietà ma in modo tale precisamente, con l’ampliamento RAGIONE_SOCIALEa foce del fiume demanialeda far sì che la stessa, in quanto in ‘rapporto di indistinguibilità sotto il profilo idrogeologico’ rispetto alla proprietà pubblica, assumesse ab origine i connotati RAGIONE_SOCIALEa demanialità.
Data la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘assimilazione sono inconsistenti i prospettati dubbi di conformità RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 c.n. alle disposizioni costituzionali e convenzionali;
il ricorso principale deve essere rigettato;
non vi è luogo all’esame del ricorso incidentale in quanto espressamente condizionato all’accoglimento dei ricorso principale;
al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alle spese;
la trattazione è stata chiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatto applicazione del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma;
11.sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in € 5. 000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito;
condanna la ricorrente al pagamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa somma di € 5.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME