Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10556 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10556 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23160-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente a ll’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LIVORNO
– intimato –
avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/01/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio il Comune di Livorno innanzi il Tribunale di Livorno, chiedendo la dichiarazione di usucapione, a suo favore, di una striscia di terreno boschivo.
Nella resistenza dell’ente locale convenuto il Tribunale, con sentenza n. 262/2014, rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 111/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Il Comune di Livorno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal Consigliere delegato ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente
essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il cons. NOME COGNOME, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la proprietà demaniale dell’area oggetto di causa.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 822, 823 e 824 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato la demanialità, e dunque la non usucapibilità, della porzione di terreno oggetto di causa, facendola discendere dalla mera presenza, sopra e sotto di essa, della condotta dell’acquedotto Leopoldino, a servizio della città di Livorno, in parte corrente fuori terra ed in parte interrato.
La proposta di definizione del giudizio, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., nel senso dell’inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, non è condivisa dal Collegio, il quale ravvisa,
al contrario, la fondatezza di ambedue i motivi di impugnazione, suscettibili di trattazione congiunta.
La Corte di Appello, infatti, ha ravvisato la demanialità dell’area sulla base del duplice rilievo che ‘… il titolo di proprietà del Comune risulta direttamente dalla legge (art. 824 c.c.) …’ e che la particella oggetto di causa ‘… che è una striscia di terreno molto lunga che corre in mezzo a terreni di proprietà privata all’interno della quale insiste tutto l’acquedotto Leopoldino, non risulta dai registri immobiliari essere di proprietà di alcun soggetto privato, appunto perché la sua proprietà è interamente demaniale’ (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). In realtà, la Corte di merito, facendo proprie le conclusioni del C.T.U., ha accertato che ‘… l’acquedotto comunale in gran parte corre sotto terra ed in parte fuori terra per mezzo delle caratteristiche arcate, essendo costituito da un manufatto in muratura realizzato sotto terra, della larghezza di 120 cm., all’interno del quale è alloggiato il tubo che porta l’acqua, manufatto cui si accede a mezzo di particolari ‘edicole’, che sono appunto gli accessi fuori terra dell’acquedotto interrato; per altra parte invece l’acquedotto corre fuori terra e passa in alto, sulle arcate realizzate a diversi metri di altezza dal suolo’ (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Poiché la striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione ha una larghezza di 14 metri circa (cfr. pag. 9 della sentenza), non si comprende in che modo la presenza, sopra o sotto una porzione di essa, di un acquedotto pubblico possa costituire ragione idonea a far presumere la demanialità dell’intera estensione dell’area. La presenza della conduttura, infatti, può al massimo implicare l’esistenza di una servitù di acquedotto, per asservimento del passaggio della condotta, e comunque soltanto limitatamente alla porzione dell’area effettivamente interessata al transito della tubatura,
interrate e/o fuori terra o, eventualmente, di una ulteriore parte destinata al transito dei mezzi addetti alla manutenzione.
Né rileva la circostanza, pure valorizzata erroneamente dalla Corte distrettuale, che la striscia di terreno di cui è causa non risulti intestata ad alcuno presso la competente Conservatoria dei RR.II., posto che non risulta neppure l’iscrizione nell’elenco dei beni demaniali, sicchè, mancando la presunzione della demanialità, non può neppure affermarsi che occorre la prova della preesistenza della natura privata del suolo.
L’accertamento circa la natura, privata o pubblica, dell’area, e dunque circa la sua usucapibilità, o meno, è stato condotto dalla Corte di Appello sulla scorta di un percorso logico non condivisibile, inferendo la presunzione di demanialità da elementi non idonei a tal fine e finendo per realizzare una vera e propria inversione dell’onere della prova, nella misura in cui ha posto a carico della parte attrice, odierna ricorrente, l’onere di dimostrare la preesistenza della natura privata del suolo. Al contrario, la Corte territoriale avrebbe dovuto, sulla base della documentazione e delle altre evidenze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, accertare se, in concreto, l’area oggetto di causa fosse, o meno, di proprietà pubblica, e se essa risultasse asservita o meno, ed in qual misura, per quale estensione e a quale titolo, al passaggio delle condutture dell’acquedotto Leopoldino. Sarà compito del giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, procedere al predetto accertamento.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda