Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21894 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15612 – 2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO e con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4280/2020 del TRIBUNALE di TORINO, pubblicata il 30/11/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
31/1/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2017 furono elevati, a carico di NOME COGNOME, plurimi verbali di accertamento per avere egli, alla guida del veicolo di sua proprietà, violato gli artt. 41, comma 11, e 146, commi 2 e 3, del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, superando, sebbene il semaforo proiettasse la luce rossa la linea di arresto RAGIONE_SOCIALE‘incrocio tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Le infrazioni furono tutte accertate mediante rilevazione fotografica effettuata da impianto semaforico di rilevamento automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control), installato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘incrocio suddetto, in assenza di agenti sul posto.
2. All’esito degli accertamenti, il RAGIONE_SOCIALE notificò all’odierno ricorrente i verbali n. 5055R/2017/V del 3.10.2017, 5051L/2017/V del 19.9.2017, 4055R/2017/V del 16.9.2017, 4052R/2017/V del 16.9.2017, 4053R/2017/V del 16.9.2017, 5505R/2017/V del 11.10.2017, 5742R/2017/V del 13.10.2017, 5813R/2017/V del 17.10.2017, 7474L/2017/V del 11.10.2017, 7407L/2017/V del 10.10.2017, 7819L/2017/V del 13.10.2017, 8061L/2017/V del 17.10.2017, 8223L/2017/V del 18.10.2017, avverso cui COGNOME propose opposizione dinnanzi al Giudice di Pace di Torino con due distinti ricorsi poi riuniti.
Con sentenza n. 556/2019, il Giudice di pace di Torino accolse le opposizioni: ritenne, infatti, illegittimi gli impugnati verbali perché la contestazione non era avvenuta immediatamente, ma a seguito
del l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni mediante l’utilizzazione di impianto di rilevamento automatico collocato sul posto, senza la presenza di agenti, in mancanza di una previa approvazione RAGIONE_SOCIALE‘installazione e del posizionamento RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio con delibera di Giunta.
Con sentenza n. 4280/2020, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Torino rigettò le opposizioni, ritenendo, per quel che ancora qui rileva, non necessaria una preventiva delibera per l’installazione RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio di ri levamento, trattandosi di centro abitato ed essendo rimessa agli enti proprietari RAGIONE_SOCIALEa strada la decisione sulla necessità di installare un dispositivo fisso di rilevazione automatica e ai dirigenti competenti l’individuazione concreta RAGIONE_SOCIALEe intersezioni in cui installarlo; evidenziò, quindi, che l’art. 201 comma 1 quater cod. strada prevede la necessità RAGIONE_SOCIALEa preventiva individuazione da parte del prefetto dei tratti di strada dove collocare gli apparecchi di rilevamento completamente automatico soltanto per i tratti di strade extraurbane, ma non per i centri abitati; rimarcò pure, infine, che in ogni caso l’installazione potesse ritenersi disposta con delibera n.264/2016 di approvazione del Piano esecutivo di gestione di RAGIONE_SOCIALE, in cui era stato indicato l’obiettivo del potenziamento RAGIONE_SOCIALE‘attività di controllo in funzione di garanzia RAGIONE_SOCIALEa sicurezza RAGIONE_SOCIALEa strada.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha denunciato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del Codice RAGIONE_SOCIALEa strada e RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto sufficiente la delibera P.E.G. 2016 a legittimare l’installazione RAGIONE_SOCIALE‘apparecchiatura PARVC, nonostante il
suo contenuto meramente programmatico e la mancanza di puntuali indicazioni dove ubicare concretamente l’impianto ; per altro profilo, il ricorrente ha quindi sostenuto che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto necessario un atto amministrativo di individuazione RAGIONE_SOCIALEe intersezioni regolate da semaforo dove collocare l’apparecchio di rilevazione automatica soltanto per le strade extraurbane, di competenza del prefetto e non anche per le strade del centro abitato, di competenza RAGIONE_SOCIALE‘ente proprietario.
1.1. Il motivo è fondato.
Come rappresentato dal ricorrente, contraddittoriamente il Tribunale ha dapprima stabilito che l’istallazione nei centri abitati di un rilevatore a distanza RAGIONE_SOCIALE‘attraversamento di un incrocio a luce rossa sia consentita ma debba essere preventivamente del iberata dall’ente proprietario, a mezzo dei dirigenti , ex art. 107 del d.lgs. 18/8/2000 n.267 (TUEL), secondo la previsione del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del Codice RAGIONE_SOCIALEa strada, per cui gli atti di «regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa circolazione» sulle strade «debbano essere emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali»; quindi, nel prosieguo RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ha ritenuto sufficiente, nella sp ecie, a legittimare l’installazione la delibera di Giunta n.264/2016 di approvazione del Piano esecutivo di gestione di RAGIONE_SOCIALE, in cui era stato indicato soltanto l’obiettivo generale del potenziamento RAGIONE_SOCIALE‘attività di controllo in funzione di garanzia RAGIONE_SOCIALEa sicurezza RAGIONE_SOCIALEa strada; infine, ha affermato che, ex art. 201 comma 1 bis, lett. g bis e comma 1 quater, è soltanto sulle strade extraurbane -e non nei centri abitati – che questi apparecchi devono essere installati e utilizzati previo provvedimento del prefetto di individuazione del tratto recante determinate caratteristiche, secondo le direttive
fornite dal RAGIONE_SOCIALE, sentito il RAGIONE_SOCIALE.
Diversamente da quanto eccepito dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente, con il suo primo motivo di ricorso COGNOME ha proprio censurato questa sovrapposizione di rationes decidendi , lamentandone la erroneità in fatto e in diritto.
Deve allora considerarsi che, p rima RAGIONE_SOCIALEe modifiche all’art. 201 cod. strada come introdotte dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 214, questa Corte aveva stabilito che le condizioni legittimanti, in caso di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox, la contestazione differita RAGIONE_SOCIALE‘infrazione non ricorressero nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa fosse constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica; infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non «appariva consona» all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appariva superabile alla luce del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.384 regolamento di esecuzione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto (Cass., Sez. 2, n. 23301 del 17/11/2005; Sez.2, n. 8465 RAGIONE_SOCIALE’11/4/ 2006; Sez. 2, n. 7388 del 26/3/2009, Sez. 2, n. 27414 del 28/11/2009). Su questa premessa, questa Corte aveva ritenuto illegittima la sanzione per «elusione» del precetto legislativo di contestazione immediata e, per altro verso, per l’impossibilità di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico aveva operato.
L’art. 4 , comma 1, del suddetto d.l. 27 giugno 2003, n. 151, tuttavia, ha poi aggiunto, all’ art. 201, il comma 1 ter, esplicitamente
prevedendo che nell’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale «qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate»; l ‘art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge 29/07/2010 n. 120, pure recante ulteriori modifiche, ha quindi aggiunto al comma 1 bis la lettera g-bis), escludendo la necessità RAGIONE_SOCIALEa contestazione immed iata quando l’ accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 avvenga per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
In conseguenza, questa Corte ha allora ritenuto che i documentatori fotografici RAGIONE_SOCIALEe infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata “TARGA_VEICOLO-red”), ove omologati e «utilizzati nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa RAGIONE_SOCIALEe infrazioni», siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (cfr. sull’incidenza RAGIONE_SOCIALEa modifica normativa, Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011).
È, dunque, ormai stabilito che , dopo le modifiche RAGIONE_SOCIALE‘art. 201 cod. strada, gli incroci regolati da semaforo possano essere presidiati da apparecchiature di rilevamento automatico RAGIONE_SOCIALEe infrazioni, che la contestazione possa essere differita e che per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione non sia necessaria la presenza di organi di polizia stradale.
La previsione RAGIONE_SOCIALEa contestazione differita e RAGIONE_SOCIALE‘accertamento a mezzo di apparecchi di rilevamento automatico, tuttavia, costituisce comunque, e ancora, un’eccezione alla regola generale posta dall’art. 200 cod. strada e, in generale , dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa l egge 24/11/1981 n. 689: in conseguenza, questa eccezione necessita, per operare, di una specifica regolamentazione.
In senso diverso e contrario non rileva il comma 1 quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 201, come inserito dall’art. 36 l. 120/2010, laddove prevede che « fuori dei centri abitati» gli apparecchi di rilevazione automatica RAGIONE_SOCIALEe infrazioni di cui alla lett. g bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo (tra cui proprio il passaggio con luce rossa, ex art. 146) possano essere «installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sentito il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE», ricorrendo specifiche e predeterminate caratteristiche di questi tratti.
La previsione RAGIONE_SOCIALEa previa individuazione da parte del prefetto per le strade extraurbane non significa affatto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che nei centri urbani l’apposizione degli apparecchi di rilevazione automatica sia sottratta alla regolamentazione degli enti proprietari, ma deve intendersi diretta ad individuare l’organo competente alla regolament azione fuori dal centro abitato.
Sul punto, allora, deve ancora considerarsi che l ‘art. 5 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada prevede al comma terzo, quale regola generale, che i provvedimenti per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Nell’art. 7, sono quindi previste le competenze del Sindaco (in particolare, in situazioni che richiedono l’adozione di provvedimenti caratterizzati da ragioni urgenti o contingenti) e RAGIONE_SOCIALEa Giunta: in quanto organo politico del RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 TUEL, compie tutti gli atti rientranti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo statuto, del sindaco o del presidente RAGIONE_SOCIALEa provincia o degli organi di decentramento.
In particolare, pertanto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, è la Giunta, acquisiti i necessari pareri RAGIONE_SOCIALEa dirigenza dei settori competenti, a gestire il centro urbano dal momento RAGIONE_SOCIALEa pianificazione urbanistica fino al dettaglio RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa viabilità e RAGIONE_SOCIALEa circolazione, come definita quest’ultima -dal n. 9 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 cod. strada ( il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada).
Da queste considerazioni deriva che una previa individuazione RAGIONE_SOCIALEe intersezioni il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico deve necessariamente avvenire anche nel centro abitato, a mezzo di delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta, nell’esercizio del suo potere discrezionale di gestione del territorio urbano.
Questa individuazione non è contenuta nella delibera n. 264/2016 prodotta dal RAGIONE_SOCIALE, adottata per l’approvazione del Piano esecutivo di gestione del RAGIONE_SOCIALE: questo provvedimento, infatti, ha funzione unicamente programmatica e a tale scopo è stata prevista non in dettaglio, ma soltanto in generale, senz’altra specificazione, «l’installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 146 comma 3 cod. strada».
Al contrario, come rilevato in ricorso, proprio in questa delibera è previsto che l’installazione di questi apparecchi avvenga «previa predisposizione di atti propedeutici all’installazione».
In conseguenza, in assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita RAGIONE_SOCIALEe violazioni di cui ai verbali opposti non fosse legittima, perché avvenuta in assenza di
adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente proprietario (cfr., in materia di conseguenze RAGIONE_SOCIALEa contestazione differita in materia di rilevazione RAGIONE_SOCIALE‘eccesso di velocità, in ultimo, Sez. 6 – 2, n. 23726 del 01/10/2018): la sentenza deve perciò essere cassata sul punto.
Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘esame del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.201 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada e degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale considerato che la contestazione degli illeciti è avvenuta con la rielaborazione, da parte di agenti, dei dati raccolti dall’apparecchio, il cui funzionamento non era, perciò, completamente automatico ma costituiva unicamente un ausilio per l’accertamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘ agente, con conseguente assenza di giustificazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione differita.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di NOME COGNOME e la conseguente dichiarazione di nullità dei verbali di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2017/V del 3.10.2017, NUMERO_DOCUMENTO/2017/V del 19.9.2017, 4055R/2017/V del 16.9.2017, 4052R/2017/V del 16.9.2017, 4053R/2017/V del 16.9.2017, 5505R/2017/V del 11.10.2017, 5742R/2017/V del 13.10.2017, 5813R/2017/V del 17.10.2017, 7474L/2017/V del 11.10.2017, 7407L/2017/V del 10.10.2017, 7819L/2017/V del 13.10.2017, 8061L/2017/V del 17.10.2017, 8223L/2017/V del 18.10.2017.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata, le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità sono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione di NOME COGNOME avverso i verbali di accertamento n. 5055R/2017/V del 3.10.2017, 5051L/2017/V del 19.9.2017, 4055R/2017/V del 16.9.2017, 4052R/2017/V del 16.9.2017, 4053R/2017/V del 16.9.2017, 5505R/2017/V del 11.10.2017, 5742R/2017/V del 13.10.2017, 5813R/2017/V del 17.10.2017, 7474L/2017/V del 11.10.2017, 7407L/2017/V del 10.10.2017, 7819L/2017/V del 13.10.2017, 8061L/2017/V del 17.10.2017, 8223L/2017/V del 18.10.2017, dichiarando la nullità dei verbali suindicati;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di merito e di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda