Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21244 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ordinanza sul ricorso n. 35590/2019 proposto da
COGNOME NOME, difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
Condominio COGNOME;
-intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 569/2019 del 18/04/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 2005 il Condominio ottenne dal Tribunale di Massa nei confronti di NOME COGNOME un decreto ingiuntivo di pagamento di una somma (circa € 2.704,00) quale quota di spese condominiali, fondato sulla delibera dell’8/10/2004 di approvazione del bilancio condominiale relativo alla gestione 2002/2003 e 2003/2004. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la condomina domandò in via principale la dichiarazione di nullità della delibera perché il bilancio non era veritiero, in via subordinata l’accertamento della mancata contabilizzazione di taluni importi da lei versati, in via
-ricorrente-
riconvenzionale, in ogni caso, l’esonero dal pagamento delle spese di consumo del riscaldamento centralizzato sul presupposto dell’avvenuto distacco del proprio singolo impianto (avvenuto nel caso di specie anche con la rimozione dei radiatori del proprio appartamento).
L’opposizione fu rigettata in primo e in secondo grado.
La Corte di merito, per quanto interessa, ha rilevato, tra l’altro, che i vizi dedotti non riguardavano la nullità ma solo profili di annullabilità e la mancata impugnazione della delibera aveva sanato ogni invalidità che racchiude vizi di annullabilità. Ha poi rilevato la corretta contabilizzazione e la corretta ripartizione degli oneri condominiali.
Contro la sentenza sfavorevole di appello ricorre in cassazione la condomina opponente con tre motivi.
Il Condominio è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1. -Il primo motivo (p. 7) denuncia il mancato rilievo della nullità per illiceità dell’oggetto della delibera condominiale di approvazione dei bilanci relativi alle due annate di gestione. In particolare, si invoca un’applicazione corrispondente dei principi di correttezza, veridicità e chiarezza della nullità del bilancio di esercizio in ambito di societario ex art. 2423 c.c., e si deduce la nullità della delibera di approvazione dei bilanci per illiceità dell’oggetto. Si fa valere la violazione degli artt. 1137, 2423, 1418-1421 c.c. sulla differenza tra annullabilità e nullità del rendiconto condominiale annuale di esercizio da correlare alla nullità delle deliberazioni di bilancio societario. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cpc in tema di apprezzamento della prova.
Il secondo motivo (p. 10) censura l’omesso esame di un fatto (rappresentato dal versamento di un importo di €. 1.800,00) decisivo per l’accoglimento dell’opposizione. Si deduce anche violazione degli artt. 115 e 116 ed ex 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente e perplessa anche per relationem.
Il terzo motivo (p. 12) denuncia che sia stato imputato alla condomina ricorrente l’inadempimento dell’onere di impugnare tempestivamente le delibere che avevano negato l’esonero dal pagamento delle spese di consumo per l’impianto di riscaldamento centralizzato; si censura inoltre la violazione dell’onere della prova in riferimento all’insussistenza di uno squilibrio termico derivante dal distacco del riscaldamento compiuto (nel 1994) dal precedente proprietario; si censura infine l’irriducibile contrasto t ra affermazioni contenute in motivazione con riferimento allo squilibrio termico. Si deduce violazione dell’art. 1138 co. 4 c.c., in correlazione con l’art. 118 co. 4 c.c. ( così testualmente, ndr, ma trattasi di refuso intendendosi l’art. 1118) e l’art. 1123 c.c., dell’art. 1104 c.c., dell’art. 1137 c.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 132 n. 4 c.p.c (apparente e perplessa motivazione), nonché infine omesso esame della sentenza n. 321/2014 emanata dal Tribunale di Massa con cui sancisce la legittimità del d istacco dall’impianto da parte di altro condomino dello stesso condominio in ragione degli stessi presupposti.
2.1. – I motivi possono esaminarsi contestualmente, per il comune riferimento alla delibera del l’ 8/10/2004 e al riparto delle spese ivi previsto.
Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Innanzitutto, i profili di censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. (contenuti nel secondo e nel terzo motivo) sono inammissibili per la regola della doppia conforme (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c. e, tra le altre, cfr. Cass. 7724/2022), trattandosi di doppia conforme e di giudizio di appello iniziato nel 2014, senza che la parte ricorrente specifichi distinte ragioni a fondamento delle due pronunce di merito conformi.
Parimenti, sono inammissibili i profili di censura circa il carattere apparente della motivazione (che ricorre in ben altri casi, cfr. Cass. SU 2763/2023, p. 10 ss.), mentre nel caso attuale la motivazione è effettiva, risoluta e coerente.
Infatti, nella parte censurata dai motivi di ricorso, la Corte di appello (p. 4) ha rilevato che la delibera è stata approvata con il voto favorevole anche
dell’attrice, che aveva l’onere di contestare la mancata contabilizzazione dei suoi versamenti prima dell’approvazione, trattandosi di un motivo di annullabilità, mentre non sussistono motivi di nullità; rileva quindi la mancata impugnazione tempestiva dei bilanci e ripartizioni di spese, accerta tramite documenti che gli acconti sono stati correttamente contabilizzati. Infine, la Corte di appello imputa alla condomina l’inadempimento dell’onere di impugnare le delibere condominiali che hanno negato l’autor izzazione al distacco dal riscaldamento centralizzato; considera che è ammissibile il distacco se il condomino che lo compie verifica che non vi sia squilibrio termico, né ulteriori aggravi a carico degli altri condomini; osserva che il c.t.u. in primo grado non ha potuto escludere lo squilibrio termico causato dal distacco.
2.2. – Per il resto, i motivi sono infondati alla luce dei principi affermati da Cass. SU n. 9839/2021 sulla differenza tra delibere annullabili (la regola) e delibere nulle (l’ipotesi residuale) e sulla sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali.
Le sezioni unite hanno affermato che in tema di condominio degli edifici, l’azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell’art. 1137 c.c., come modificato dall’art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un’estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico – quest’ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” , contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle
spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c (cfr. Sez. U – , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 Rv. 661084)
Nel caso di specie, contrariamente a quanto si assume in ricorso, vengono fatti valere profili di annullabilità perché si contesta la ripartizione in concreto delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni (riscaldamento) e la mancata contabilizzazione di versamenti parziali.
Pertanto, trova applicazione il seguente principio affermato sempre dalle SSUU: nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con la quale l’opponente deduca solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (cfr Sez. U – , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 Rv. 661084).
Logica conseguenza è che nel caso in esame, escluso- come si è visto ogni profilo di nullità, la relativa domanda riconvenzionale di annullamento (domanda da intendersi implicitamente compresa in quella più ampia di nullità avanzata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo) era da proporre entro il termine perentorio ex art. 1137 co. 2 c.c., termine abbondantemente scaduto nel caso di specie, trattandosi di delibera del 8/10/2004 e di
atto di citazione in opposizione notificato in data 5/9/2005 (come si evince dallo stesso ricorso, p. 2).
3. -In conclusione, il ricorso va respinto.
Non vi è da provvedere sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 6/6/2024.