Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31103 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31103 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17764/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO CASE AL GOLF EDIFICI N.2 N.3 ARENZANO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
– controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, n. 511/2018 depositata il 27/03/2018.
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 06.12.2013, NOME COGNOME impugnava dinanzi al Tribunale di Genova la delibera assembleare assunta in data 28.09.2013 dal RAGIONE_SOCIALE, nn. 2 e 3 in RAGIONE_SOCIALE («il RAGIONE_SOCIALE»), in particolare ai punti nn. 3) e 8). Al punto 8) l’assemblea deliberava che una parte di due locali di alloggiamento dei serbatoi per la riserva idrica (identificati come Casa 2 e Casa 3), di fatto utilizzati dai condómini come deposito e parcheggio di veicoli e motocicli, sarebbe stata adibita a zona sgombero e manovra; ciò al fine di formalizzare con regolare delibera un’asserita destinazione «tecnica» di detti locali, che aveva consentito al RAGIONE_SOCIALE di sottrarli al pagamento di oneri di manutenzione pretesi -in virtù di un Regolamento condominiale -dalla società RAGIONE_SOCIALE (oggi: RAGIONE_SOCIALE, proprietaria delle infrastrutture di urbanizzazione che servono il comprensorio ove è ubicato il RAGIONE_SOCIALE) per i c.d. «spazi agibili» . Allo stesso punto 8) l’assemblea deliberava una proposta di transazione per la RAGIONE_SOCIALE finalizzata a definire il debito maturato dal RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei suddetti oneri di manutenzione. Al punto 3) della delibera assembleare impugnata l’amministratore illustrava la proposta di bilancio preventivo per la gestione 2013/2014. Per quel che qui rileva, l’attore lamentava che con tale delibera il RAGIONE_SOCIALE: a) decideva su rapporti che riguardavano i singoli condómini e le loro proprietà, non già il RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE COGNOME (già RAGIONE_SOCIALE), infatti, recuperava i costi di gestione delle infrastrutture urbane direttamente dagli acquirenti delle singole unità immobiliari, non già dai condomini, convenendo un canone di manutenzione riportato nei
rispettivi atti di compravendita sulla base di una volumetria convenzionale comprensiva non solo della metratura dell’appartamento compravenduto, ma anche per le unità immobiliari inserite in condomini -di un’ulteriore quota corrispondente alla volumetria convenzionale complessiva dei beni comuni del condominio; b) il cambio di destinazione d’uso dei suddetti locali (Casa 2 e 3) era stato deciso in violazione dell’art. 1117 cod. civ. mancando le dovute maggioranze; c) il bilancio preventivo ben avrebbe dovuto comprendere anche somme da destinarsi ai pagamenti inerenti la transazione con la RAGIONE_SOCIALE, stante la genericità della sua formulazione.
1.1. Il Tribunale di Genova rigettava l’istanza con sentenza n. 717/2015.
Avverso detta pronuncia COGNOME spiegava domanda d’appello presso la Corte d’Appello di Genova, che rigettava il gravame con sentenza n. 511/2018 qui impugnata. A sostegno della decisione, per quel che qui rileva, osservava la Corte che:
non è ravvisabile la delibera di alcuna variazione rispetto all’uso pregresso del locale, come previsto dal Regolamento condominiale, semmai la manifestazione dell’intento rivolta ai rapporti con al RAGIONE_SOCIALE – di destinare i locali al solo volume tecnico (sgombero e manovra), a variazione di un utilizzo di fatto preesistente (deposito e parcheggio);
-ai sensi dell’art. 1135 cod. civ., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese di interesse comune, quindi anche sulle transazioni;
il bilancio consuntivo non prevedeva pagamenti alla RAGIONE_SOCIALE : pertanto, non ha pregio la doglianza dell’appellante in merito
alla mancata individuazione nel bilancio preventivo di somme destinate a quest’ultima.
Avverso la pronuncia d’appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.
Si difendeva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nn. 2-3 in RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
In prossimità dell’udienza entrambe le parti depositavano memorie.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale si esprimeva per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Provenienza unilaterale della tabella RAGIONE_SOCIALE, mancata sottoscrizione del rogito AVV_NOTAIOile «atto AVV_NOTAIO» di cessione dei beni dismessi da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE 2 e 3, assenza di pregressi rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE prima e la RAGIONE_SOCIALE poi ed il RAGIONE_SOCIALE. Nella prospettazione del ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe arbitrariamente e unilateralmente inserito nella tabella millesimale contenente le cubature convenzionali assoggettate ai canoni di manutenzione, come definite nei singoli atti di compravendita, nuove ed ulteriori cubature per alcuni condómini. Tale nuova tabella millesimale sarebbe, poi, stata inserita come allegato (All. V2) al rogito AVV_NOTAIOile redatto da AVV_NOTAIO, con il quale detta società dismetteva le quote di proprietà delle infrastrutture comuni del comprensorio in favore dei singoli proprietari sottoscrittori dei contratti di compravendita delle unità immobiliari. Gli impegni presi dalla RAGIONE_SOCIALE con il rogito AVV_NOTAIO non furono mai sottoscritti dal l’amministratore del RAGIONE_SOCIALE, né vi è mai stata delibera
assembleare che avesse fatto proprio il contenuto di quell’atto, né infine vi è prova di pagamenti del RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE prima del rogito AVV_NOTAIO. Ciò escluderebbe, prosegue il ricorrente, la possibilità per l’assemblea del RAGIONE_SOCIALE di deliberare una spesa e ripartirla tra i condó mini in relazione a rapporti con l’odierna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale, non ha mai avuto. Sulla scorta di tali risultanze, dunque, la delibera impugnata sarebbe illegittima in quanto affetta da eccesso di potere: su tali circostanze di fatto la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi.
1.1. In disparte l’implicito riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, inammissibile in quanto incorre nel limite della c.d. «doppia conforme», come peraltro evidenziato nel controricorso (pp. 5-6): si ricorda, a tal proposito, che nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di ev itare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 3 60, n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex plurimis , di recente: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 – 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18867 del 2020 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8515 del 2020 richiamate in memoria dal controricorrente). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce.
1.2. Il motivo è, comunque, inammissibile in quanto ripropone una revisione delle risultanze probatorie, laddove la Corte territoriale ha compiutamente e coerentemente spiegato perché anche il RAGIONE_SOCIALE avesse intrattenuto rapporti dapprima con RAGIONE_SOCIALE e poi con la RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza p. 6, righi 12-20), a prescindere dalla sottoscrizione dell’atto AVV_NOTAIOile nonché d a ll’espressa menzione di detti rapporti nei singoli atti di compravendita delle unità immobiliari, incluso il fatto che la Corte attesta come documentalmente dimostrato agli atti l’addebito al condominio delle quote convenzionali d i spesa a favore della RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza p. 6, righi 1-12).
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art . 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il tutto con particolare riferimento alla valutazione del regolamento condominiale e della missiva COGNOME in ordine all’intervenuto cambio di destinazione d’uso o comunque del la variazione di utilizzo del vano condominiale destinato all’alloggiamento della riserva idrica. La delibera impugnata è illegittima perché riguardava una modificazione della dest inazione d’uso di locali condominiali (Casa 2 e Casa 3) non indicata nell’ordine del giorno, non approvata con il quorum qualificato richiesto dall’art. 1117 -ter cod. civ., non approvata nel rispetto degli adempimenti previsti dalla stessa disposizione. Il ricorrente si duole, in particolare, dell’illogica interpretazione del regolamento condominiale e di una missiva invitata da COGNOME al RAGIONE_SOCIALE che ha condotto il giudice di seconde cure a ritenere che i locali condominiali non avessero destinazione esclusiva ad alloggiamento della riserva idrica, così consentendo all’assemblea di camuffare il reale mutamento di destinazione dei locali nati sin dall’origine come locali «tecnici» (con relativa insussistenza di qualsivoglia pretesa della RAGIONE_SOCIALE ad attribuirne cubature
convenzionali per richiederne il canone di manutenzione), in violazione delle disposizioni del codice citate e in violazione, altresì, della normativa sulla prevenzione incendi e di igiene pubblica.
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto riguarda una questione di interpretazione delle risultanze documentali rimessa al giudice di merito, ove non affetta da vizi logico-giuridici. La sentenza impugnata affronta il Regolamento condominiale e la nota COGNOME in modo accurato, contestualizzandone il significato letterale (v. sentenza pp. 5-7), per trarne la conclusione che non di mutamento di destinazione si trattasse, ma di specificazione dell’uso del locale, rispetto al quale la delibera condominiale ha confermato l’utilizzo di manovra e sgombero , dismettendo l’utilizzo di deposito e parcheggio praticato di fatto da alcuni dei condómini. Con ciò mantenendo la destinazione originaria di riserva idrica ed escludendo, quindi, un uso estraneo alla sua originaria destinazione: sì che non era necessaria un’apposita enunciazione dell’ordine del giorno . Del resto, che la destinazione d’uso a spazi agibili per il deposito, da parte di alcuni condómini, di beni e veicoli non fosse mai stata autorizzata né deliberata, ne dà atto lo stesso ricorrente (v. ricorso, p. 17 ultimo capoverso, p. 20, 4° capoverso): tanto basta a ritenere logica e consequenziale la deduzione tratta dal giudice di seconde cure in merito al contenuto del punto 8) della delibera impugnata.
2.2. E’ opportuno precisare che le doglianze relative al contenuto di una nota dei RAGIONE_SOCIALE (v. ricorso p. 17, 2° capoverso) e del Regolamento condominiale (v. ricorso p. 19), sempre con riferimento alla destinazione uso dei locali di cui è causa, sono inammissibili poiché attengono all’attività di interpretazione di risultanze probatorie , tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, ratione temporis , nelle
ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti ai sensi del n. 5) ( ex plurimis , di recente: Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022, Rv. 664334 -02; Cass Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021), che non ricorre nel caso di specie, come dettagliato supra , al punto 2.1.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi hanno rigettato la domanda inerente la nullità/annullabilità della delibera nella elevata solo per mero scrupolo difensivo, ne ll’eventualità in cui il bilancio preventivo avesse compreso le somme da destinarsi alla transazione con RAGIONE_SOCIALE. Confermata dal RAGIONE_SOCIALE la circostanza per cui nessuna somma indicata in preventivo sarebbe stata destinata alla RAGIONE_SOCIALE per le causali indicate. Pertanto, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere , ovvero accertare l’insussistenza di qualsivoglia somma destinata alla RAGIONE_SOCIALE e inserita in preventivo. Ritenendo, invece, infondato il motivo di appello, in quanto sarebbe pacifico che il bilancio non prevedesse pagamenti per RAGIONE_SOCIALE, la sentenza risulta viziata da motivazione apparente.
3.1. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha riposto nel merito allo «scrupolo difensivo» elevato dall’allora appellante , avendo accertato l’assenza di qualsivoglia pagamento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso la verifica del bilancio consuntivo (v. sentenza, p. 8 2° capoverso).
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, regola le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €2.000,00 per compensi, oltre a €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Non ricorrono – ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 – i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto a séguito di ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda