Delibera Comunale Invalida: Conseguenze su Accordi e Transazioni
Una delibera comunale invalida può rendere nullo un accordo di transazione stipulato tra un ente pubblico e un suo dipendente? Questa è la domanda centrale affrontata dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza interlocutoria. Il caso esamina la stretta connessione tra la validità degli atti amministrativi e l’efficacia dei contratti di diritto privato stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un decreto ingiuntivo emesso da un Comune nei confronti di un proprio dipendente per il pagamento di una somma a titolo di risarcimento per danno d’immagine, a seguito di una condanna penale per abuso d’ufficio.
Il dipendente si opponeva al decreto, sostenendo di vantare a sua volta un credito nei confronti dell’ente. Tale credito derivava da una transazione, ratificata da una delibera della Giunta comunale, con cui il Comune si era impegnato a corrispondergli differenze retributive relative a un periodo di sospensione dal servizio.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello, però, davano torto al lavoratore. In particolare, i giudici di secondo grado ritenevano che la richiesta di compensazione non potesse essere accolta perché l’atto fondamentale su cui si basava, ovvero la delibera comunale, era da considerarsi intrinsecamente invalida. La ragione? La delibera non era supportata dal necessario e preventivo impegno di spesa, in violazione delle norme di contabilità pubblica (art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali).
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza d’appello, il dipendente proponeva ricorso per cassazione, articolandolo in quattro motivi principali:
1. Errata applicazione delle norme contabili: Il ricorrente sosteneva che la spesa fosse già prevista in bilancio alla voce ‘spese per il personale’ e non costituisse una nuova spesa, rendendo quindi ingiustificata la pretesa violazione.
2. Irrilevanza degli errori della delibera: Si doleva del fatto che la Corte non avesse considerato valida ed efficace la transazione, a prescindere da eventuali vizi formali dell’atto amministrativo di approvazione.
3. Responsabilità pre-contrattuale: In subordine, chiedeva l’accertamento della responsabilità del Comune per averlo indotto a confidare in una transazione poi rivelatasi inefficace.
4. Violazione in materia di arricchimento senza causa: Lamentava infine che la Corte avesse respinto anche la sua domanda subordinata di arricchimento ingiustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione, con questa ordinanza interlocutoria, non entra nel merito della controversia, ma si concentra su un aspetto procedurale decisivo. Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla constatazione che il nucleo della questione non riguarda un semplice rapporto di credito-debito tra privati, ma la validità di un atto amministrativo, cioè la delibera comunale invalida.
La Corte osserva che la delibazione sulla validità della delibera di Giunta, che ha ratificato la transazione, implica l’esame di normative specifiche relative agli atti degli enti locali. Questa materia, per le tabelle di competenza interna della Corte di Cassazione, non rientra nelle attribuzioni della Terza Sezione Civile, inizialmente assegnataria del ricorso, ma in quelle della Prima Sezione Civile, competente per le questioni che coinvolgono la Pubblica Amministrazione.
Di conseguenza, la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e la sua trasmissione alla Prima Sezione Civile, che sarà l’organo a decidere nel merito i motivi del ricorso. La decisione, quindi, è puramente processuale ma fondamentale, perché individua il giudice corretto per affrontare una questione che intreccia diritto civile e diritto amministrativo.
Conclusioni: L’Importanza della Competenza e della Validità degli Atti Amministrativi
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono significative. In primo luogo, viene ribadito un principio cardine: quando la Pubblica Amministrazione agisce stipulando contratti, la validità di questi ultimi è strettamente condizionata alla legittimità degli atti amministrativi che ne costituiscono il presupposto. Una delibera comunale invalida per vizi formali, come la mancanza dell’impegno di spesa, può travolgere l’intero accordo civilistico.
In secondo luogo, il provvedimento evidenzia la specializzazione interna alla Corte di Cassazione, garantendo che questioni complesse, che richiedono la conoscenza approfondita del diritto amministrativo, siano trattate dalla sezione più competente. La decisione finale, che verrà assunta dalla Prima Sezione, fornirà chiarimenti definitivi sul rapporto tra vizi formali degli atti pubblici e sorte dei contratti da essi derivanti.
Perché l’accordo tra il dipendente e il Comune è stato ritenuto inefficace in appello?
Perché la delibera della Giunta comunale che ratificava la transazione è stata considerata invalida, in quanto adottata in violazione dell’art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali per la mancata previsione del relativo impegno di spesa a bilancio.
La Corte di Cassazione ha dato ragione al dipendente?
No, la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della questione. Con un’ordinanza interlocutoria, ha trasferito il caso a un’altra Sezione della stessa Corte (la Prima Sezione Civile), ritenendola più competente a decidere sulla specifica materia della validità degli atti amministrativi.
Qual è il principio legale chiave evidenziato da questa ordinanza?
L’ordinanza sottolinea che la validità di un contratto di diritto privato stipulato da un ente pubblico dipende strettamente dalla legittimità e validità dell’atto amministrativo presupposto. Un vizio nell’atto amministrativo, come una delibera comunale, può rendere inefficace l’accordo che ne consegue.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30182 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25454/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME pec:
-ricorrente-
contro COMUNE CASTELLAMMARE DEL GOLFO
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1424/2022 depositata il 26/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME, in qualità di dipendente del RAGIONE_SOCIALE Castellamare del Golfo, propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui il RAGIONE_SOCIALE gli aveva intimato i l pagamento della somma di € 48.736,82 in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello Penale che, condannandolo per il reato di abuso d’ufficio omissivo , ne aveva disposto altresì la condanna al risarcimento dei danni all’immagine procurati con la sua condotta all’amministrazione comunale. Il COGNOME in sede di opposizione eccepì anche la compensazione del credito con un proprio controcredito vantato nei confronti del comune, avente titolo nella delibera di giunta n. 203 del 2013, con cui l’amministrazione, in esecuzione di una transazione sottoscritta dal Sindaco, si era obbligata a corrispondere al COGNOME la differenza tra quanto dovuto a titolo di liquidazione degli arretrati contrattuali per il periodo in cui era stato sospeso dal servizio e quanto dallo stesso dovuto al comune nella misura di € 25.000,00 oltre il 50% delle spese.
Il Tribunale di Trapani , disattesa l’eccezione di compensazione, rigettò l’opposizione e la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1424 del 26/8/2022, atteso che l’ eccezione di compensazione riproposta in sede di gravame non poteva essere accolta perché la delibera del comune che riconosceva il debito nei confronti del dipendente risultava adottata in violazione dell’art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ed era dunque intrinsecamente invalida perché non supportata dal relativo impegno di spesa, ha rigettato l’appello, condannando il COGNOME alle spes e del grado.
Avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
L ‘intimato non svolge attività difensiva in questa sede .
Considerato che:
Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 191 e 175 TUEL- il ricorrente lamenta che la corte del gravame, nel ritenere che la transazione stipulata tra il dipendente ed il comune non rispettasse l’obbligo di indicazione del capitolo di spesa per le differenze retributive dovute al ricorrente, ha errato perché la somma risultava iscritta in bilancio alla voce ‘ spese per il personale ‘ e non si trattava di spesa nuova; ad avviso del ricorrente la transazione non poteva non esistere essendo stata seguita da una serie di atti che logicamente ne presupponevano l’esistenza .
Con il secondo motivo di ricorso -in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 1965 e 1321 c.c. irrilevanza di eventuali errori di diritto da parte del RAGIONE_SOCIALE ex art. 1969 c.c. -il ricorrente si duole del fatto che la corte del merito, in presenza di una valida transazione sottoscritta tra le parti, non abbia considerato irrilevanti eventuali errori presenti nella delibera e non abbia disposto sulla esecuzione della transazione.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -la violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. per avere la corte rigettato la propria domanda subordinata di accertamento della responsabilità pre-contrattuale del comune ritenendo che il COGNOME (e non il comune) fosse ‘in colpa’ perché le sue pretese erano subordinate all’esito di un procedimento disciplinare aperto dopo 6 mesi dalla firma della transazione.
Con il quarto motivo -(art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 191 co. 4 TUEL – lamenta che la corte del merito
abbia declinato anche la sua domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Va osservato che la decisione della causa presuppone la delibazione della validità della delibera di Giunta n. 203 del 2013 che, ratificando la transazione stipulata tra il ricorrente ed il sindaco del RAGIONE_SOCIALE di Castellamare del Golfo, ha comportato l’assunzione da pa rte dell’amministrazione comunale, di obbligazioni nei confronti del proprio dipendente; che tale questione , implicando l’esame di specifiche normative relative alla validità degli atti amministrativi dell’ente locale, fuoriesce dalla competenza tabellare della Terza Sezione Civile, afferendo ad una materia di competenza tabellare della Prima Sezione Civile.
Va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la relativa trasmissione alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente (PA).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione della causa alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente (PA).
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza