Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15142 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15142 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5223/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALE, elettiva mente domiciliato in INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, per procura speciale in calce al ricorso in
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME I, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1446/2019 depositata il 03/07/2019. n
Numero registro generale 5223,2020
Numero sezionale
1057,2E123
NOME Cry ( NUMERO_TELEFONO Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dNUirl RAGIONE_SOCIALE le 15142,2023 e RAGIONE_SOCIALE 4 / Data (u’SIVicazione 30,135,2023 dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 3 luglio 2019 ha negato la dichiarazione di efficacia nel territorio della Repubb Italiana della sentenza canonica di nullità del matrimo concordata rio fra le parti, resa del Tribunale Ecclesiastico Regio Calabro il 27 maggio 2016, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 17 aprile 2018, null dichiarata in ragione della violazione del can. 1102, § 1, codex i canonici.
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, l’elemento ostativo alla delibazione risieda nella violaz dell’ordine pubblico, essendo stati lesi l’affidamento incolpevole buona fede della moglie, in quanto la medesima non conosceva la condizione de futuro apposta alla validità del vincolo dal coniuge (consistente nella contrazione del matrimonio sub condicione del mutamento di comportamento della moglie post nuptias in termini di “maggiore affettività”), non essendo stata affatto provata conoscenza in forza delle testimonianze nel giudizio canonico, ch erano soltanto de relato circa tale intento del marito, non attenendo affatto alla conoscenza di questo atteggiamento mental da parte della consorte.
Propone ricorso per cassazione la parte soccombente, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’intimata.
Le parti hanno depositato le memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità de sentenza per irriducibile incoerenza della motivazione, c violazione dell’art. 132 c.p.c., nonché la violazione dell’art c.c.: assume che il giudice territoriale ha esposto una motivazi intrinsecamente contraddittoria, in quanto agli atti del giu
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canonico non vi era nessuna affermazione, da parte Data p un i cal l ione 30,1115,2023 di essere stata all’oscuro della circostanza dedotta in condizione; mentre dalle testimonianze rese in sede canonica è emerso in modo chiaro come la controparte fosse pienamente partecipe della volontà condizionata del marito.
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Con il secondo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata esposto una “motivazione imprudente” sulla prova raggiunta, avendo ritenuto in contrasto con i fatti emersi nel giudizio canonico – la non conoscenza della condizione apposta al matrimonio.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata ai precedenti, deduce la violazione degli a rtt. 116 c.p.c. e “797 c.p.c. co. 1, n avendo la corte del merito travisato completamente le risultanze probatorie, in quanto ha qualificato come de relato le testimonianze rese nel giudizio canonico, quando, invece, i testimoni avevano riferito direttamente di conoscere l’apposizione della condizione da parte del ricorrente, non la sua conoscibilità ad opera della consorte.
– I primi due motivi, che intendono censurare la motivazione della sentenza impugnata, ed anche il terzo, che lamenta l’errato esercizio del potere di apprezzamento dei fatti da parte del giudice del merito, sono inammissibili.
2.1. – Il can. 1102 c.j.c. prevede che «1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura i 2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no ciò su cui si fonda la condizione. i 3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui nel §2, se non con la licenza scritta dell’Ordinario del luogo».
La sentenza ecclesiastica pronunciata nella vicenda in esame ha fatto applicazione del primo paragrafo, con conseguente declaratoria di nullità del matrimonio contratto tra le parti.
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Numero registro generale 52212020
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di generale NUMERO_DOCUMENTO Numero Laccolta u La delibazione di tale decisione è stata nega ta daJl a c rte ata puo licazione 311135,2023 territoriale, che ha ritenuto, sulla base degli atti dello st giudizio canonico, che sia stato violato l’ordine pubblico, essendo stati lesi l’affidamento incolpevole e la buona fede della consorte inconsapevole della condizione futura apposta all’atto.
2.2. – Giova ricordare che, in tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordata rio, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i confini tra l’ordinamento civile e quello canonico, tenendo distinte le peculiarità proprie di ciascuno: in quest’àmbito, si inseriscono le pronunce che accordano la delibazione della detta sentenza di nullità, solo a condizione che le esclusioni e le condizioni da coniuge apposte al vincolo matrimoniale non siano rimaste sul piano di una mera riserva mentale, ma siano state manifestate all’altro coniuge (tanto se questi si sia limitato a prenderne att quanto se abbia positivamente consentito alla difformità fra volontà e dichiarazione).
Pertanto, la contrarietà all’ordine pubblico ostativa alla delibazione viene negata, quando l’esclusione, sia pure unilaterale, di un bonum matrimoni’ «sia stata portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o se questo coniuge ne abbia comunque preso atto, ovvero quando vi siano stati elementi rivelatori di quell’atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave, da valutarsi in concreto» (cfr. Cass. 17 settembre 2020, n. 19329, non massimata; 9 dicembre 2019, n. 32027; 14 febbraio 2019, n. 4517; 21 maggio 2014, n. 11226; nonché Cass. 8 giugno 2022, n. 18429).
Tale orientamento va esteso alla vicenda in esame della apposizione al vincolo di una condizione pro futuro e.x can. 1102, §1, c.j.c., tale da rendere invalido il vincolo.
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Invero, la ratio decidendi del principio risiede nen esigenza i [rata pubblicazione 30,135,2023 tutelare la buona fede e l’affidamento incolpevole dell’altro coniuge, violati qualora dell’intentio contraria, riferibile ad uno solo dei coniugi, non sia reso partecipe l’altro, anche prima del matrimonio, ovvero allorquando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tal atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave.
Va, quindi, nella vicenda de qua ribadito come la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità matrimonio concordatario in tali casi, postuli che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altr coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta, o ch non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza: in mancanza, trovando ostacolo la delibazione nella contrarietà all’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.
2.3. – Il giudice italiano è tenuto ad accertare autonomamente la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità dell’esclusione dei predett bona trattandosi di profilo estraneo al processo canonico, in quanto in esso irrilevante – con indagine condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi invero luogo, in fase di delibazione, a alcuna integrazione di attività istruttoria.
Inoltre, il convincimento, espresso dal giudice di merito, sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell’altro costituisce apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 25 giugno 201 n. 17036; Cass. 5 marzo 2012, n. 3378; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339).
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2.4. – Nella specie, la sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALE ha afferma Q I uata p u: holicazione 3111115,2023 avere accertato, sulla base degli atti del processo canonico e dell deposizioni ivi raccolte, che non vi fu conoscenza della riserva mentale in capo alla moglie, né la sua conoscibilità.
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La motivazione è certamente esistente e non inferiore al c.d. minimo costituzionale, pretendendo invero il ricorrente, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, di riproporre valutazioni puro fatto.
Invero, il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricor per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p. consiste nell’affermazione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta sindacato di legittimità (Cass. n. 24155/2017) se non sott l’aspetto, per quanto ancora sussistente, del vizio di motivazione (Cass. n. 22707/2017; Cass. n. 195/2016).
Ed è noto che, invece, è solo il giudice di merito che, n valutare le prove, ben può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., appunto rubricato “della valutazione delle prove” (Cass. n. 11892/2016, Cass. n. 24548/2016, Cass. n. 5009/2017).
Spetta, quindi, a tale giudice, in via esclusiva, il compito individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessi risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando c liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
NOMEro seenale 1057f2023 acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Jeqqe RAGIONE_SOCIALE e Numero cio rarcrilta ge erale 15142,2023 Cass. n. 21098/2016, Cass. n. 27197/2011 RAGIONE_SOCIALE -etri 30,1115f2023 recente, cfr. Cass., sez. un., n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 d 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). plurimis,
Quanto alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., i motivi non colgono parimenti nel segno, posto che la violazione del precetto in questione, censurabile per cassazione ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatt costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).
3. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in C 4.200,00 oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come pe legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023.