Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11945 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 11945 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12310/2024 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4138/2023 depositata il 16/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n.4138/2020 depositata il 16/11/2023, ha rigettato l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE.
La controversia ha per oggetto il pagamento del compenso per l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore dell’ufficio di direzione dei lavori, e di coordinatore RAGIONE_SOCIALE sicurezza, per la realizzazione del nuovo ospedale dei Castelli, conferito all’AVV_NOTAIO COGNOME -dirigente RAGIONE_SOCIALE U.O.C. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -in ragione RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata tra l’ente di appartenenza e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE 6).
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
La corte territoriale ha ritenuto che dalla documentazione prodotta in giudizio fosse provata la responsabilità dirigenziale dell’AVV_NOTAIO COGNOME, negli specifici termini di cui ai punti da I) a V) del § 7.4 RAGIONE_SOCIALE motivazione, e dunque fondata la eccezione di inadempimento sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE; che in forza del rapporto trilatero intercorso tra le parti, la RAGIONE_SOCIALE potesse opporre all’AVV_NOTAIO COGNOME le stesse eccezioni e contestazioni che avrebbe potuto opporre la RAGIONE_SOCIALE; che in ogni caso, la RAGIONE_SOCIALE aveva versato alla RAGIONE_SOCIALE i corrispettivi dovuti per lo svolgimento dell’incarico affidato all’AVV_NOTAIO COGNOME, e che la RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di delegata al pagamento,
potesse opporre all’ingCOGNOME tutte le eccezioni relative ai suoi rapporti con lui, giusta l’art.1271 comma primo cod. civ..
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorre l’AVV_NOTAIO COGNOME, con ricorso affidato a quattro motivi e illustrato da memoria. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. La Procura generale, nella sua memoria ex art.378 comma primo cod. proc. civ., ha concluso per il rigetto del ricorso. La Procura generale, nella sua memoria ex art.378 comma primo cod. proc. civ., ha concluso per il rigetto del ricorso. E ha confermato tale richiesta in udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art.132 comma secondo n.4 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ. Deduce che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è gravemente viziata da una irriducibile contraddizione tra le premesse del ragionamento e le sue conclusioni, perché la corte territoriale dopo aver ritenuto provati una serie di inadempimenti tutti afferenti lo svolgimento dell’incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE U.O.C. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha concluso che l’AVV_NOTAIO COGNOME si sarebbe reso inadempiente nello svolgimento dell’incarico afferente alla realizzazione del nuovo ospedale dei Castelli.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1460 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. Deduce la insussistenza RAGIONE_SOCIALE reciproca interdipendenza ed il difetto di corrispettività tra le prestazioni oggetto dell’incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quelle relative allo svolgimento dell’incarico afferente alla realizzazione del nuovo ospedale dei Castelli.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.90 comma 6 e 130 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 30 del d.lgs. n.267/2000, dell’art.1271 cod.
civ., con riferimento all’art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere che la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe legittimamente sostituita, ex art.1460 cod. civ., nel formulare una eccezione che avrebbe potuto proporre la RAGIONE_SOCIALE, poiché l’inadempimento eccepito non ineriva l’incarico professionale affidato in convenzione all’AVV_NOTAIO COGNOME; che ha errato nel ritenere che l’incarico oggetto di causa fosse stato conferito dalla RAGIONE_SOCIALE, mentre dalla documentazione prodotta risultava il conferimento da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una legittimata a sollevare una eventuale eccezione di inadempimento; che inconferente ed erroneo è il richiamo all’art.1271 cod. civ., poiché il terzo comma di tale disposizione prevede che il delegato non possa opporre le eccezioni relative al rapporto tra delegante (RAGIONE_SOCIALE) e delegatario (l’AVV_NOTAIO COGNOME), salvo che le parti vi abbiano fatto espresso riferimento.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.1243 cod. civ., dell’art.215 comma 1 d.lgs. n.174/2016, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere legittima la ritenzione, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE somma già liquidata dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di compenso per l’incarico svolto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, non sussistendo i presupposti per la compensazione del controcredito prospettato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, siccome né liquido né esigibile.
5. Il primo motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile
in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, come risulta dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n.8.053).
La parte ricorrente prospetta la lesione del minimo costituzionale di motivazione sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nei termini sopra riassunti. Il contrasto, in questa prospettazione, sarebbe costituito tra la mancanza di correlazione tra l’incarico oggetto di causa e l’inadempimento eccepito dalla RAGIONE_SOCIALE, inerente a fatti del tutto estranei allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione oggetto dell’incarico, siccome pertinenti allo svolgimento dell’incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE.
Gli inadempimenti che la corte territoriale ha ritenuto provati sono costituiti dalle violazioni specificamente indicate nei punti da I) a IV) del § 7.4 RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza. Come eccepito dal ricorrente, si tratta di inadempimenti che non riguardano lo svolgimento dell’incarico di direttore dei lavori e coordinatore RAGIONE_SOCIALE sicurezza per la realizzazione del RAGIONE_SOCIALE ospedale dei castelli, ma lo svolgimento dell’incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE URAGIONE_SOCIALE conferito dalla RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO COGNOME.
8. Ciò tuttavia non determina alcun contrasto tra affermazioni inconciliabili. La corte territoriale con un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto che i corrispettivi dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento dell’incarico oggetto di causa fossero già stati versati, prima RAGIONE_SOCIALE causa, alla RAGIONE_SOCIALE
«affinché a propria volta li versasse al COGNOME». La corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie concreta, così ricostruita, fosse qualificabile quale delegazione di pagamento, con la RAGIONE_SOCIALE nella veste di delegante e la RAGIONE_SOCIALE nella veste di delegata. La parte ricorrente non censura la ricostruzione dei fatti compiuta dalla corte territoriale, ed anzi si duole che la RAGIONE_SOCIALE non gli ha pagato il compenso oggetto di causa «per quanto fosse stato precedentemente accreditato dalla RAGIONE_SOCIALE alla stessa RAGIONE_SOCIALE per corrisponderlo al dipendente» (pag.7 ricorso, cfr. anche la pag.24).
9. La qualificazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta in termini di delegatio solvendi, ed in particolare l’espresso richiamo al primo comma dell’articolo 1271 cod. civ. rendono del tutto coerenti le conclusioni con le premesse. La disposizione da ultimo citata prevede infatti che il delegato (RAGIONE_SOCIALE) può opporre al delegatario (l’AVV_NOTAIO COGNOME) «le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo». Sulla base di questa premessa, e prima ancora RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica fattispecie concreta, la corte territoriale ha ritenuto ─ in modo coerente ─ che la RAGIONE_SOCIALE Fosse legittimata ad opporre all’AVV_NOTAIO COGNOME l’inadempimento nello svolgimento dell’incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE URAGIONE_SOCIALE. Incarico diverso da quello dedotto in giudizio quale causa petendi da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME, ma pertinente ai suoi rapporti con la RAGIONE_SOCIALE, cosi come previsto dall’art.1271 comma primo cod. civ.
10. Sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE tenuta logica, RAGIONE_SOCIALE coerenza tra premesse e conclusioni, che costituisce precipuo oggetto del motivo di ricorso, deve pertanto escludersi la sussistenza di un contrasto tra affermazioni inconciliabili, proprio perché l’inadempimento afferente lo svolgimento dell’incarico dirigenziale conferitogli dalla RAGIONE_SOCIALE costituisce una eccezione opponibile dal delegato in forza RAGIONE_SOCIALE norma da ultimo citata.
11. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione. La corte territoriale, dopo aver accertato l’inadempimento dell’COGNOME. COGNOME nei termini sopra ricostruiti, ha deciso la causa sulla base di due rationes decidendi tra loro concorrenti. Al § 8.2 RAGIONE_SOCIALE motivazione ha ritenuto che in virtù dei rapporti intercorsi tra le parti la RAGIONE_SOCIALE poteva opporre all’AVV_NOTAIO COGNOME le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre la RAGIONE_SOCIALE Al successivo § 8.3 ha poi ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE potesse opporre all’AVV_NOTAIO COGNOME l’inadempimento relativo allo svolgimento dell’incarico dirigenziale presso la RAGIONE_SOCIALE in forza dell’art.1271 comma primo cod. civ. Che si tratti di una autonoma ratio decidendi risulta dall’inciso: «Ma in ogni caso, anche a voler prescindere dalle considerazioni di cui sopra (…)».
12. Le deduzioni svolte nei motivi di ricorso con riferimento alla insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 1460 cod. civ. sono puntuali ed in parte condivisibili. Non può certo ritenersi la sussistenza di alcun rapporto di sinallagmaticità tra lo svolgimento dell’incarico dedotto in giudizio e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione dirigenziale alla quale l’eccepito inadempimento si riferisce. Ciò vale, tuttavia, ad intaccare una sola delle due concorrenti rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza sul punto. Per quanto concerne la ratio fondata sull’art.1271 cod. civ. le censure non colgono nel segno. Per un verso il ricorrente non ha censurato in modo specifico la sussistenza dei presupposti ritenuti dalla corte territoriale per la qualificazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta sub art.1271 cod. civ. Per altro verso, il motivo di ricorso si limita a dedurre la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione citata, sotto il profilo dell’applicazione del primo comma in luogo del terzo. A questo proposito è sufficiente rilevare che la disposizione invocata dalla parte ricorrente non è applicabile al caso di specie perché disciplina la possibilità per il delegato (RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) di opporre al
delegatario le eccezioni relative al rapporto tra delegante (RAGIONE_SOCIALE) e delegatario. Nel caso di specie, come invece ritenuto correttamente RAGIONE_SOCIALE corte territoriale, viene invece in considerazione il diverso caso delegato che oppone al delegatario le eccezioni «relative ai suoi rapporti con questo», ossia l’eccezione di inadempimento afferente lo svolgimento dell’incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE U.O.C. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
13. Il motivo infine è inammissibile perché non si confronta con la seconda ratio decidendi. La corte territoriale ha emesso alcuna statuizione sul diritto di ritenzione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma già liquidata dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di compenso per la prestazione dedotta in giudizio, né tantomeno sulla sussistenza dei presupposti per la compensazione di tale somma con il controcredito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE. Al contrario, la Corte si è limitata ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’opponibilità da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ─ ex art.1271 cod. civ. ─ all’AVV_NOTAIO COGNOME dell’inadempimento relativo allo svolgimento dell’incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema