Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32532 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 7208/2023, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il quale è elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13316/2022, pubblicata il 14 settembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Il giudice di pace di Roma respinse l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza -ingiunzione prefettizia notificatagli il 2 marzo 2020, emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione dell’art. 157, commi 2/8, del codice della strada, per aver egli sostato con l’auto al centro della carreggiata .
La pronunzia fu appellata innanzi al Tribunale di Roma che, con la sentenza in epigrafe, respinse il gravame.
Per quanto in questa sede ancora di interesse, il giudice dell’impugnazione ritenne valida l’ordinanza, quantunque sottoscritta dal Vicep refetto, essendo quest’ultimo munito di delega con il quale gli era stata conferita la dirigenza «dell’area funzionale afferente al sistema sanzionatorio amministrativo».
Circa il merito della violazione, poi, osservò che l’accertamento doveva ritenersi legittimo quantunque l’infrazione non fosse stata immediatamente contestata al trasgressore, poiché egli stesso aveva ammesso di essersi temporaneamente allontanato dal veicolo.
Rilevò, infine, che l’COGNOME aveva eccepito la scriminante dello stato di necessità, consistito in un guasto del mezzo, offrendosi di provarlo tramite la deposizione testimoniale del figlio, ma non aveva ritualmente formulato tale richiesta, disattesa dal giudice di pace nella fase istruttoria, in sede di precisazione delle conclusioni davanti al medesimo; in ogni caso, la prova era volta a dimostrare che egli aveva lasciato sul parabrezza un bigliettino che attestava il guasto, circostanza, tale ultima, non idonea a dar prova dell’effettiva incapacità del veicolo di marciare.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico motivo.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Considerato che:
L’unico mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, dell’art. 204 c.d.s., nonché del decreto prefettizio prot. n. 35339 del 28/1/2019, e dell’art. 12 delle preleggi .
La decisione impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto valida l’ordinanza -ingiunzione, quantunque emessa dal viceprefetto.
Il ricorrente assume, in particolare, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere al riguardo sufficiente l’incarico dirigenziale conferito, rilevando che esso comportava ex se il potere di emanare i provvedimenti di spettanza; sostiene che, al contrario, nella delega di funzioni non era compreso il potere di emanare le ordinanzeingiunzione.
Al viceprefetto, infatti, a norma dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, competono la gestione dei procedimenti e delle attività in materia di violazione delle norme, oltre alla rappresentanza dell’ente in giudizio nelle relative materie, ma il potere di adottare il provvedimento sanzionatorio, salvo che non gli sia conferito da apposita delega, nella specie mancante.
Il ricorrente, infine, assume che il tribunale avrebbe errato nell’interpretazione della delega conferita al viceprefetto, sollecitandone una rimeditazione che consenta di appurare che la stessa aveva ad oggetto attività diverse da quella di emanazione delle ordinanze-ingiunzioni.
In via preliminare, va osservato che il 5 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Sulla base della procura speciale allegata al ricorso, il predetto difensore risulta munito del potere di rinunciare agli atti.
Poiché la parte intimata non ha svolto difese in questa sede, non è necessario verificare il rispetto dell’onere di comunicazione di cui all’art. 390, comma terzo, cod. proc. civ.; alla rinuncia consegue, pertanto, l’effetto estintivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 34025/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME