Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12446 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11122/2024 R.G. proposto da :
META ERMAL rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
– ricorrente-
Contro
PREFETTO DI MATERA
-intimato- avverso l’ ORDINANZA di NOME COGNOME n. 864/2023 depositata il 30/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il giudice di pace di Matera ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di espulsione emesso in data 27.07.2023 dal Prefetto della Provincia di Matera.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a quattro motivi. Non costituita la controparte.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art.
360, n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 13, comma 2 del D.lgs. n. l. n. 241/1990 per mancanza di sottoscrizione del Prefetto ed incompetenza dell’organo emanante. Il ricorrente deduce che contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace il decreto di espulsione non è stato sottoscritto dal vice prefetto vicario bensì dal vice prefetto aggiunto che non risulta che costui sia stato delegato a firmare i decreti di espulsione. Il provvedimento è indicato come allegato in ricorso (allegato 2). 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 13, co. 2 D.lgs. n. 286/1998 e la illegittimità del provvedimento espulsivo per erroneità dei presupposti fattuali. Il ricorrente deduce che è illegittimo fondare l’espulsione sulla scorta della fattispecie normativa di cui alla lettera a) dell’art. 13 T.U. IMM., essendo assolutamente priva di fondamento la circostanza che egli sia giunto irregolarmente sul territorio italiano senza essere preventivamente sottoposto ai controlli da parte delle Autorità preposte. Deduce di essere entrato nel paese con un regolare titolo di viaggio che è stato sottoposto ai controlli di frontiera che hanno apposto il visto sul suo documento d’identità.
1.286/1998 e 21octies della
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 132, n. 4) c.p.c., ovvero violazione dell’art. 360, nn. 3) e 4) c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. e la nullità del provvedimento gravato per omessa valutazione delle cause di inespellibilità. Il ricorrente deduce che
non è stata valutata l’integrazione sociale per lavoro In particolare, rileva che venivano prodotti in sede di opposizione al decreto di espulsione sia il contratto a tempo indeterminato sottoscritto dall’odierno ricorrente che le buste paga, attestanti il raggiungimento dell’autonomia finanziaria ed il definitivo inserimento nel contesto socioeconomico locale.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 32, co. 4 D.lgs. n. 25/2008 e 10bis, co. 6 D.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente deduce che il giudice di pace di Matera, aveva irragionevolmente dato risalto alla circostanza della presunta ‘rinuncia al ricorso’ avanzata dal ricorrente e prodromica all’emissione del provvedimento espulsivo, senza tuttavia considerare in modo puntuale il quadro normativo operante nel caso di specie. Afferma di avere rinunciato al ricorso perché ‘costretto’ dalla questura al solo fine di ottenere il documento valido per l’espatrio.
5.- Il primo motivo è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte è illegittimo e va pertanto annullato il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto (Cass. n. 15190 del 20/07/2015; Cass. n. 19689 del 07/08/2017) mentre il vice Prefetto vicario, tra i compiti del quale rientra quello di generale sostituzione del Prefetto in tutte le sue funzioni e attribuzioni sulla base di una delega rilasciata a monte, al momento del conferimento della funzione, può operare in vece del Prefetto senza necessità di giustificare l’intervenuta sostituzione -nemmeno in relazione ad una eventuale impossibilità di intervento diretto del Prefetto-, il vice Prefetto aggiunto (o altri soggetti eventualmente indicati per la sostituzione del Prefetto per specifici atti) deve
essere munito di apposita delega risultante dall’atto o esibita in caso di richiesta di giustificazione dei poteri esercitati (Cass. n. 32758 del 2024).
Non è tuttavia invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal vice Prefetto aggiunto, a ciò delegato dal vice Prefetto vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento ( Cass. n. 7873 del 29/03/2018).
6.- Il giudice di pace ha affermato che il decreto di espulsione ‘risulta regolarmente sottoscritto dal Vice Prefetto Vicario espressamente delegato dal Prefetto a firmare i provvedimenti di espulsione ‘ ma la firma non è del vicario (che non necessita di delega) bensì del vice Prefetto aggiunto.
Non può dirsi quindi che il giudice di pace abbia verificato che vi fosse o meno la delega in favore dell’aggiunto (ha invece ritenuto che avesse al delega il vicario); detta verifica a fronte della contestazione di parte, deve necessariamente operarsi eventualmente con l’invito alla Prefettura a provar e l’esistenza della delega.
L’ accoglimento del primo motivo assorbe i motivi secondo e terzo, mentre del quarto motivo si deve rilevare la manifesta inammissibilità posto che proposta circostanza di fatto extraprocessuali meramente dedotte.
Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di pace di Matera, in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il quarto, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Matera, in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025.