Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29063/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Padova INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MONZA n. 1017/2022 depositata il 05/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine nel 2017 allorquando la signora NOME COGNOME sottoscriveva online un contratto a distanza con la società RAGIONE_SOCIALE impegnandosi a partecipare a un corso di formazione triennale in osteopatia, pattuendo per ciascuno dei tre anni di durata il corrispettivo di € 2.860,00 (Iva compresa), con facolt à di recesso -dopo il primo annoda esercitarsi mediante comunicazione via mail alla societ à almeno sessanta giorni prima della data di avvio della successiva annualit à . Nel corso del 2018, NOME COGNOME partecipava ai soli primi due incontri formativi (cosiddetti “moduli”) rinunciando, per sopravvenuti impegni personali, agli altri tre del primo anno al termine del quale decideva di abbandonare il corso. Esercitava quindi, con mail del 14.01.2019, il diritto di recesso, del quale la società RAGIONE_SOCIALE eccepiva la tardivit à chiedendo conseguentemente il pagamento del corrispettivo di € 2.860,00, dovuto per il secondo anno, in quanto iscritta automaticamente allo stesso. Non avendo la COGNOME accolta tale richiesta, la società RAGIONE_SOCIALE conveniva la medesima innanzi al Giudice di Pace di Monza, per ivi sentirla condannare al pagamento di € 2.860,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Il Giudice di Pace di Monza, qualificata la COGNOME come “consumatore”, dichiarava la propria incompetenza per territorio rimettendo le parti avanti all’ Ufficio del Giudice di Pace di Padova, competente per territorio.
La decisione veniva impugnata avanti il Tribunale di Monza dalla società RAGIONE_SOCIALE, che ne chiedeva la riforma, ritenendo che il contratto non ricadesse nell’ambito della disciplina
normativa del Codice del Consumo mentre, nel merito, contestava la tardivit à del recesso operato dalla corsista con conseguente condanna della medesima al pagamento della quota dovuta per l’iscrizione al secondo anno.
2.1. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1017 del 5 maggio 2022, in accoglimento dell’appello ha affermato che il Giudice di Pace di Monza ha erroneamente declinato la propria competenza territoriale sul presupposto che la convenuta NOME COGNOME dovesse considerarsi “consumatrice” laddove, invece, la si sarebbe dovuta qualificare, nella circostanza, come “professionista”.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria.
3.1 . Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE. L’atto dalla medesima depositato e denominato ‘Memoria ex art. 378 c.p.c.’ non è invero tale, difettandone i requisiti di legge .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura la sentenza di primo grado perché frutto di un’erronea interpretazione della nozione di ‘consumatore’ come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, avendo il giudice del gravame affermato che la persona che conclude un contratto di consumo nella prospettiva di intraprendere una futura attività, lo fa come ‘professionista’; quando invece per agire con tale qualità, in base a detta giurisprudenza, occorrerebbe che la circostanza fosse connotata da concretezza.
Nel caso, essendosi la COGNOME iscritta al corso di osteopata nella prospettiva di una futura attività lavorativa, che era però solo ipotetica, la stessa sarebbe intervenuta nel negozio con la RAGIONE_SOCIALE in qualità di ‘consumatore’.
4.1. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Viene in rilievo la nozione di consumatore fornita dall’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. ‘Codice del Consumo’).
La norma definisce il ‘consumatore’ come la persona fisica che agisce, in un rapporto negoziale, per scopi estranei all’attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta.
E’ invece ‘professionista’ chi, al momento della stipula di un contratto di consumo, esercita in modo attuale e concreto la professione e agisce per finalità alla medesima inerenti, non essendo al riguardo viceversa sufficiente la mera aspirazione a divenire tale in futuro (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 26 marzo 2024, n. 8120).
Professionista è chi al momento della stipula del contratto esercita la professione ed agisce per finalità a questa inerenti.
Non si può ritenere professionista, e dunque non consumatore, professionista ancora non sia ma semplicemente aspiri ad esercitare in futuro una professione.
Nel caso in esame, è incontroverso che al momento della sottoscrizione del contratto con la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE non svolgesse alcuna attività imprenditoriale, commerciale o professionale.
Il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio là dove a posto a fondamento della decisione ‘la prospettiva, ammessa dalla stessa COGNOME, di intraprendere futura attività lavorativa connessa al contratto di fornitura di servizi resi dalla RAGIONE_SOCIALE‘, erroneamente affermando risultare a tale stregua ‘evidente la funzionalizzazione del contratto all’esercizio di attività imprenditoriale o professionale’ (v. p. 6, sentenza impugnata n. 1017/2022).
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che al momento della sua iscrizione al corso di osteopata l’odierna ricorrente non
svolgesse alcuna attività professionale, sicché erroneamente è stata dal giudice del gravame qualificata come ‘ professionista ‘ ai fini considerati.
Né a conclusioni diverse può giungersi per il fatto che la ricorrente fosse laureata in scienze e tecniche dello sport (v. p. 6, sentenza impugnata n. 1017/2022), tale circostanza semmai confermando l’insussistenza di un suo attuale e concreto esercizio di un’attività professionale, commerciale, imprenditoriale al momento della stipulazione del contratto in argomento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Monza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Monza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza