Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14581 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14581 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2169-2022 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– controricorrenti –
Oggetto
Rottamazione
Carenza di interesse
R.G.N. 2169/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 28/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 593/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/07/2021 R.G.N. 1155/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da NOME NOMECOGNOME iscritto all’albo dei giornalisti, avverso la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso in opposizione ad avviso di addebito emesso da INPS per omesso versamento contributivo in gestione separata per l’anno 2012.
Nell’ impugnata sentenza, è stato ritenuto che l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisca condotta di doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale , idonea a realizzare, ai sensi dell’art. 2941 n.8 c.c., l’effetto sospensivo della prescrizione decorrente dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi; è stato anche respinto il rilievo dell ‘appellante circa l’insussistenza dell’obbligo di versamento ad INPS essendo a tanto tenute le testate giornalistiche per le quali collaborava, in favore della Cassa INPGI; ed infine è stata respinta anche la censura sulla mancata riduzione delle sanzioni ex art. 116 co.15 L. n.388/2000.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME affidandosi a tre motivi inerenti all’invocata prescrizione, all’illegittimità dell’iscrizione alla gestione separata, alla mitigazione del regime sanzionatorio. INPS si costituisce con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La causa è stata discussa e decisa all’adunanza camerale del 28/1/2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente, con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza, ha rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 235 L. n.197/2022, presa in carico dall’Agenzia delle Entrate in data 28/2/2023 e di aver iniziato a pagare le rate previste nel piano di rateizzazione in scadenza al novembre 2027, documentando la formalizzazione della richiesta, contenente l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi a cui la dichiarazione di adesione si riferisce (incluso l’avviso impugnato), e l’avvenuto pagamento dei primi ratei; ha anche richiesto la sospensione del procedimento, respinta dal Presidente di sezione.
L’istanza di definizione agevolata (cd. ‘rottamazione -quater’), prodotta in allegato all’istanza di sospensione del procedimento, ha ad oggetto alcuni titoli iscritti a ruolo, fra i quali compare l’avviso di addebito oggetto di iniziale opposizione; in essa il contribuente dichiara di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto nel numero massimo di rate previste dalla legge, e dichiara altresì di assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la medesima dichiarazione. La richiesta di definizione, come risulta da allegata produzione telematica, è stata presa in carico da Agenzia Entrate Riscossione ed il contribuente ha anche documento di aver avviato il pagamento dei ratei.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante l’ impegno a rinunciare al giudizio -ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016, questa Corte ha chiarito (ord. n. 24083/2018) che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per
rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
4. Ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte con ord. n.11540/2019, anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017) non reputa il Collegio che si possa pervenire nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, L. n. 197/2022, il medesimo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che ‘ l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati ‘ , ciò che nel caso di specie non risulta, evincendosi, dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate -riscossione allegata alla memoria, che il debito verrà estinto solo in data 30.11.2027.
5. È stato, quindi, di recente osservato (ord. n.32688/24) che ‘ Non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale ‘nelle more del pagamento delle somme dovute sono sospesi dal giudice’, deve piutt osto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione ‘ (in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182
del 2020 nonché ord. n.36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023).
Consegue, allora, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire nel giudizio di legittimità, avendo la parte prescelto una modalità definitoria alternativa in ambito amministrativo, che peraltro, sopravvivendo l’impugnata sentenza , giova al controricorrente ancorché non abbia esplicitamente accettato la rinuncia.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione della sopravvenienza normativa rispetto alla data di instaurazione del giudizio di legittimità e dell’esito definitorio dell’obbligo contributivo maturato in corso di causa. Essendo la disposizione di cui all’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n.115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. Cass. nn. 19464/2014, 13636/2015, 3542/2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182/2020, ma anche, in tema di rinuncia per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 193/2016, si veda in termini ord. n.31732/2018), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese processuali fra le parti. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.