Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35690 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35690 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
Oggetto
Rinuncia ricorso.
Estinzione
R.G.N. 18377/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 18377-2017 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1395/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/07/2017 R.G.N. 2092/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. con la sentenza nr. 1395 del 2017, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione avente ad oggetto una intimazione di pagamento a seguito di cartella esattoriale per crediti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
ha proposto ricorso per cassazione, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo;
ha resistito, con controricorso , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Ha depositato procura speciale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza , ai sensi dell’art. 380 bis 1, comma 2, ult. parte cod.proc.civ..;
CONSIDERATO CHE:
5. a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il difensore della ricorrente, con atto sottoscritto anche dal legale rappresentante della società e notificato al controricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Ha rappresentato che, nelle more, la parte ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi della legge nr. 197 dl 2022;
6. la rinuncia al ricorso è regolare; va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod.proc.civ.;
7. nulla deve provvedersi, in punto di spese, quanto ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in difetto di sostanziale attività difensiva; nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, invece, le spese possono essere compensate, come richiesto dalla rinunciante, tenuto conto che l ‘atto di rinuncia riflette sostanzialmente una sopravvenuta definizione transattiva della controversia e non vi sono contestazioni al riguardo del controricorrente;
8. per la natura della pronuncia, non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ( ex plurimis , Cass. nr. 31732 del 2018)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio di legittimità.