Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34810 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7666-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 657/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/12/2021 R.G.N. 196/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE separata
ingegneri
R.G.N. 7666/2022 Cron. Rep. Ud. 30/10/2024 CC
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e relativo ai contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2012 alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata per l’attività di libero professionista svolta, e non potendo essere egli iscritto ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE stante altra occupazione lavorativa.
Riteneva la Corte che l’obbligazione contributiva non fosse prescritta e che fosse dovuta l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata, in aderenza all’orientamento di questa Corte di cassazione assunto in materia.
Avverso la sentenza, NOME ricorre per un motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva, limitandosi a produrre procura al difensore.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui chiedeva l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso avendo aderito alla definizione agevolata ex l. n.197/2022, con istanza accolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE:
il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Emerge dai documenti allegati alla memoria che, in relazione all’avviso di addebito oggetto del giudizio (n.NUMERO_CARTA), è stata presentata domanda di definizione agevolata ex art.1 l. n.197/22, accolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il pagamento rateizzato risulta ancora in corso e, non potendosi dichiarare estinto il giudizio, deve quindi dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto d’interesse all’impugnazione (Cass.34822/23, Cass.5846/24).
Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo svolto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attività difensiva.
Non è dovuto il doppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta (Cass. S.U. 19976/24).
P.Q.M.