Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34810 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7666-2022 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 657/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/12/2021 R.G.N. 196/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Gestione separata
ingegneri
R.G.N. 7666/2022 Cron. Rep. Ud. 30/10/2024 CC
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta dall’ing. NOME COGNOME COGNOME avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ai contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2012 alla Gestione separata per l’attività di libero professionista svolta, e non potendo essere egli iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa.
Riteneva la Corte che l’obbligazione contributiva non fosse prescritta e che fosse dovuta l’iscrizione alla Gestione separata, in aderenza all’orientamento di questa Corte di cassazione assunto in materia.
Avverso la sentenza, NOME ricorre per un motivo.
L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a produrre procura al difensore.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui chiedeva l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso avendo aderito alla definizione agevolata ex l. n.197/2022, con istanza accolta dall’Inps.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE:
il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Emerge dai documenti allegati alla memoria che, in relazione all’avviso di addebito oggetto del giudizio (n.NUMERO_CARTA, è stata presentata domanda di definizione agevolata ex art.1 l. n.197/22, accolta dall’Inps.
Il pagamento rateizzato risulta ancora in corso e, non potendosi dichiarare estinto il giudizio, deve quindi dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto d’interesse all’impugnazione (Cass.34822/23, Cass.5846/24).
Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo svolto l’Inps attività difensiva.
Non è dovuto il doppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta (Cass. S.U. 19976/24).
P.Q.M.