Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4111-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Lavoro agricolo
R.G.N. 4111/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 2712/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/01/2018 R.G.N. 724/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari respingeva l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella di pagamento emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il pagamento di contributi in relazione a vari operai agricoli assunti a tempo determinato.
Avverso la sentenza, la cooperativa ricorre per cinque motivi, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘odierna adunanza, parte ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, avendo la stessa pagato l’intero debito avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa ‘rottamazione ter’.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.3, co.1 d.l. n.119/18 possono beneficiare RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti di riscossione entro il 31.12.2007. Nel caso di specie, la cartella esattoriale opposta è del 2007, e quindi rientra nell’ambito temporale RAGIONE_SOCIALEa norma.
Il comma 6 RAGIONE_SOCIALEo stesso art.3 prevede che il giudizio è estinto ove sia prodotta in giudizio la documentazione attestante i pagamenti effettuati.
La ricorrente ha prodotto tale documentazione, che indica i pagamenti effettuati e attesta che a fronte di un debito iniziale di €14.586,46 oggetto RAGIONE_SOCIALEa cartella, all’esito dei pagamenti il dovuto è pari a zero.
Va dunque dichiarato estinto il giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, secondo orientamento consolidato di questa Corte sulla rispondenza RAGIONE_SOCIALEa compensazione alla ratio di incentivazione RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata (Cass.10462/22, Cass.19651/20).