Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5374 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6052/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1503/2018 depositata il 05/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il comune di Genova, impugnando la sentenza della Corte di appello di Genova n.1503/2018, pubblicata il 5.10.2018 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova, è stato rigettato l’appello proposto dalla società che aveva chiesto la rideterminazione dei canoni di concessione di uno stabilimento balneare operata dal comune di Genova per gli anni 2009 e 2010.
Il comune di Genova si è costituito con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato note, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata della lite introdotta dall’art.100, c.7 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020, sulla base di un’istanza notificata a mezzo p.e.c. alle controparti.
La ricorrente ha depositato memoria e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle somme determinate analiticamente dal comune di Genova per ciascuna annualità per addivenire alla definizione agevolata, nonché memoria conclusionale ed ulteriori documenti.
In particolare, in data 28 settembre 2021, NOME ha provveduto al versamento degli importi richiesti dal Comune come risulta dai due modelli F24 allegati alla memoria.
Tanto è sufficiente per ritenere maturata la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L. 104/2020, convertito
con modificazioni dalla L. 26/2020 e conseguentemente estinto il presente giudizio. Di nessun rilievo ai fini impeditivi della detta definizione è, infatti, la riserva di parziale ripetizione espressa dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un asserito errato conteggio in eccesso da parte del Comune di Genova, non apparendo tale dichiarazione idonea ad incidere sulla volontà di definizione del procedimento correlata all’intervenuto pagamento, essendo estranea al tema attuale del contendere.
Per tali ragioni va dichiarata l’estinzione del giudizio.
L’esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio
PQM
Visto l’art.100 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020 Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite.
Compensa le spese.
Così deciso il 21 febbraio 2024 nella camera di consiglio della prima