Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 980 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 980 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11290-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 83/2020 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 51/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Definizione agevolata adesione
R.G.N. 11290/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Trieste riformava la pronuncia di primo grado così rigettando l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso avvisi di addebito emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e notificati dal concessionario della riscossione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a sei motivi.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, mentre è rimasta intimata AdER.
A seguito di istanza di sospensione del presente giudizio presentata dalla ricorrente per adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22, in sede di prima adunanza camerale, la causa era rinviata in attesa della pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite circa la possibilità di sospendere il giudizio di cassazione durante il tempo pattuito per il pagamento di tutte le rate oggetto di definizione agevolata ex l. n.197/22.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Il giudizio va dichiarato estinto.
Risulta infatti dagli atti: a) l’adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22; b) il pagamento della prima rata di debito.
Ai sensi dell’art.12 -bis d.l. n.84/25, conv. in l. n.108/25, applicabile al caso di specie, il secondo periodo del comma 236 dell’art .1 l. n.197/22 si interpreta nel senso
che, ai fini dell’estinzione, sia sufficiente la dichiarazione di adesione e il pagamento della prima rata.
Non v’è dunque più necessità di attendere la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte in ordine alla sospensione del presente giudizio, poiché il giudizio va dichiarato estinto.
All’estinzione del giudizio non segue pronuncia sulle spese di lite, le quali devono rimanere in capo a ciascuna parte anticipataria (art.310, ult. co. c.p.c.)(Cass.27845/25).
Trattandosi di pronuncia d’estinzione non si deve dar luogo, i sensi del l’art.13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.