Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16923 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6180-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 729/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2021 R.G.N. 14/2021;
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 6.9.2021, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gli aveva intimato il pagamento di contributi in favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; che avverso tale pronuncia l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022, c.d. rottamazionequater ;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018);
che, risultando dalla documentazione allegata alla memoria l’integrale pagamento dei contributi per cui è causa, anche il presente giudizio va dichiarato estinto, nulla dovendo
statuirsi sulle spese di causa per essere la relativa regolamentazione già inclusa nella definizione agevolata (arg. ex Cass. n. 24083 del 2018, cit.);
P. Q. M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11.4.2024.