Definizione Agevolata e Conseguenze sul Processo: L’Estinzione del Giudizio
L’adesione a una definizione agevolata dei debiti contributivi può avere conseguenze dirette e significative su un contenzioso già pendente, anche in Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ha chiarito come, in questi casi, il giudizio si estingua e le spese legali vengano compensate, seguendo un principio volto a incentivare la risoluzione stragiudiziale delle liti.
Il Caso: Contributi Previdenziali e Ricorso in Cassazione
Una società a responsabilità limitata si era opposta a un avviso di addebito emesso da un ente previdenziale per il mancato versamento di contributi relativi a due lavoratori. Dopo aver perso in secondo grado di giudizio di fronte alla Corte d’Appello, la società aveva deciso di proseguire la battaglia legale proponendo ricorso per cassazione.
Durante lo svolgimento del giudizio di legittimità, si è verificato un evento decisivo: la società ha presentato una domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, come previsto dalla normativa vigente (L. n. 197/2022). A seguito del pagamento delle prime rate dovute, la stessa società ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso precedentemente proposto.
La scelta della definizione agevolata e le sue conseguenze processuali
La decisione della società di avvalersi della sanatoria ha cambiato radicalmente le sorti del processo. La rinuncia al ricorso, infatti, è la conseguenza logica e necessaria dell’adesione alla definizione agevolata, poiché viene meno l’interesse a proseguire la causa per contestare un debito che si è scelto di saldare in forma agevolata. L’ente previdenziale, dal canto suo, ha depositato un controricorso, ma l’atto di rinuncia del ricorrente ha posto fine alla controversia prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione.
La Decisione della Corte: Estinzione e Spese Compensate
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione più interessante, tuttavia, riguarda la gestione delle spese legali. Invece di porle a carico della parte rinunciante, come avviene di regola, i giudici hanno optato per la loro integrale compensazione tra le parti. Questo significa che ciascuna parte ha dovuto sostenere i propri costi legali, senza alcun rimborso dalla controparte.
Le Motivazioni
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 del Codice di Procedura Civile. Questa norma prevede, infatti, che il processo si estingua in caso di rinuncia. La scelta della parte ricorrente di aderire alla definizione agevolata è stata l’elemento determinante che ha portato alla rinuncia stessa.
Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha optato per la loro integrale compensazione. Tale decisione non è casuale, ma si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. La ratio di questo orientamento è quella di incentivare l’adesione a meccanismi di sanatoria come la definizione agevolata. Evitare la condanna alle spese per la parte che rinuncia al giudizio per aderire a una sanatoria rappresenta un forte stimolo a risolvere le controversie in via stragiudiziale, alleggerendo il carico dei tribunali.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio di grande rilevanza pratica: l’adesione a una definizione agevolata non solo permette di sanare i debiti pregressi a condizioni vantaggiose, ma ha anche un impatto diretto sui processi in corso. La rinuncia al giudizio che ne consegue porta all’estinzione della causa, e la tendenza delle corti a compensare le spese legali in questi casi agisce come un ulteriore incentivo. Per le aziende e i contribuenti, ciò significa che la via della sanatoria può essere doppiamente conveniente, risolvendo sia il debito sostanziale che il contenzioso processuale, con un rischio ridotto di dover sostenere i costi legali della controparte.
Cosa succede a un processo in corso se una delle parti aderisce alla definizione agevolata?
Se la parte che ha iniziato il giudizio (ricorrente) aderisce alla definizione agevolata, di norma rinuncia al ricorso stesso, poiché viene meno il suo interesse a contestare il debito. Questa rinuncia porta all’estinzione del giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha compensato le spese legali invece di condannare la parte che ha rinunciato al ricorso?
La Corte ha compensato le spese per incentivare l’utilizzo di strumenti come la definizione agevolata. Secondo un orientamento consolidato, non addebitare le spese alla parte che rinuncia per aderire a una sanatoria favorisce la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare estinto un giudizio in Cassazione a seguito di rinuncia?
Il fondamento normativo è l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che il processo di cassazione si estingue in caso di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32471 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15127-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto contribuzione
R.G.N. 15127/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 833/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1817/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva respinto l’opposizione della società avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps relativamente a contribuzioni omesse riferite a due lavoratori.
L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, depositava controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ha poi depositato atto di rinuncia al giudizio, illustrato da memoria, avendo presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art.1, co.231 e ss. l. n.197/02, con pagamento delle prime rate dovute.
CONSIDERATO CHE:
A tteso l’atto di rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art.391 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato atto di adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22.
Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate, secondo orientamento consolidato di questa Corte sulla rispondenza della compensazione alla
ratio di incentivazione della definizione agevolata (Cass.10462/22, Cass.19651/20).