Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32471 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15127-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto contribuzione
R.G.N. 15127/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 833/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1817/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari che aveva respinto l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa società avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_SOCIALE relativamente a contribuzioni omesse riferite a due lavoratori.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, depositava controricorso.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha poi depositato atto di rinuncia al giudizio, illustrato da memoria, avendo presentato domanda di definizione agevolata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1, co.231 e ss. l. n.197/02, con pagamento RAGIONE_SOCIALEe prime rate dovute.
CONSIDERATO CHE:
A tteso l’atto di rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.391 c.p.c. avendo parte ricorrente depositato atto di adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22.
Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate, secondo orientamento consolidato di questa Corte sulla rispondenza RAGIONE_SOCIALEa compensazione alla
ratio di incentivazione RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata (Cass.10462/22, Cass.19651/20).